CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2023
Cassazione n. 24683/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8867/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 1821/2014 depositata il26/09/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. La HS di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. veniva resa destinataria di due avvisi di accertamento – notificati rispettivamente il 3 e il 7 ottobre del 2011, recanti i nn. T8R020600965 e T8R020600991/2011 – relativi agli anni di imposta 2006 e 2007. L’erario loro tramite recuperava importi dovuti ai fini delle II.DD., dell’IVA edell’Irap. Con separati atti impositivi il maggior reddito è stato imputato ai soci componenti la compagine sociale; è stata disconosciuta l’inerenza di alcuni costi. La CTP di Pistoia accoglieva parzialmente i ricorsi della società e dei soci. La CTR della Toscana ha respinto l’appello principale promosso cumulativamente dalla società e dai soci e accolto quello incidentale dell’Agenzia. Il ricorso per cassazione dei contribuenti è affidato a un solo motivo. Resiste l’Agenzia con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]. Con un unico, composito motivo di ricorso si contesta la violazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986 e dell’art. 2729 c.c., per avere la CTR ritenuto le fatture prive dei requisiti normativi, facendo mal governo degli oneri probatori; del pari si adombra una motivazione apparente avuto riguardo al profilo dell’inerenza dei costi documentati, ai sensi del successivo n. 5 del citato art. 360 c.p.c. Con nota datata 22 aprile 2021 la ricorrente ha evidenziato d’avere aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6 d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016, con riferimento alle pretese tributarie oggetto di causa; ha segnatamente dichiarato di rinunciare al ricorso avendo aderito alla rottamazione di tutte le cartelle relative agli avvisi di accertamento e di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio. In esito all’adunanza camerale del 23 luglio 2021, la causa era stata rinviata a nuovo ruolo onde consentire all’Agenzia delle entrate di prendere posizione in ordine all’istanza di cui sopra, in particolare chiarendo mediante nota informativa se la definizione summenzionata rientri o meno nel perimetro dell’accertamento oggetto del giudizio o vi rimanga estranea. In data 5 maggio 2023, la ricorrente ha depositato nuova nota contenente la rinuncia al ricorso. L’Agenzia delle entrate, con nota del 27 marzo 2023, ha confermato che “in relazione agli accertamenti oggetto di causa sono state notificate ai contribuenti le cartelle di pagamento ivi indicate, e che dette cartelle sono state tutte definite ex art. 6 D.L. 193/2016”. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225 del 2016, con compensazione delle spese. Per questi