CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 marzo 2021
Cassazione n. 47406/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Luigi ORSI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta ex art. 670 cod. proc. pen. avanzata nell'interesse di Marku NIKOLIN (CUI: 030U0DX) volta ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Roma in data 4 febbraio 2016, poiché l'eventuale nullità della dichiarazione di irreperibilità dell'imputato, sulla base del quale il medesimo è stato tratto a giudizio, è coperta dal giudicato. 2. [OSCURATO:PERSONA] NIKOLIN, a mezzo dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge, in riferimento agli articoli 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata declaratoria di non esecutività della sentenza derivante dalla nullità del decreto di irreperibilità, emesso nel giudizio di primo e secondo grado, perché viziato a causa della incompletezza delle ricerche sul territorio nazionale e nel paese di origine, sicché l'intero giudizio di primo e secondo grado è stato illegittimamente celebrato all'insaputa dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. NIKOLIN è stato tratto in arresto in data 3 marzo 2021 a seguito dell'ordine di carcerazione emesso dal Pubblico ministero di Roma in data 7 novembre 2017 n. 4840/2017 SIEP, a seguito della dichiarazione di irrevocabilità della sentenza della Corte d'appello di Roma in data 4 febbraio 2016. Deve essere precisato che NIKOLIN venne dichiarato irreperibile sia nella fase delle indagini preliminari, sia nei due successivi gradi di giudizio, venendo giudicato in contumacia. NIKOLIN non fu colpito da misure cautelari per tale procedimento, tant'è che non risultano applicabili le disposizioni relative alla latitanza. 2. Va premesso che è inammissibile il ricorso nella parte in cui denuncia vizi attinenti all'effettiva conoscenza del provvedimento, poiché si tratta di una questione non proposta al giudice dell'esecuzione. L'art. 175 cod. proc. pen., rubricato «Restituzione nei termine, ha subito numerose manipolazioni e, per quanto qui interessa, deve aversi riguardo alla formulazione in vigore a seguito delle modifiche disposte con il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge L. 22 aprile 2005, n. 60, senza considerare le ulteriori modifiche introdotte dall'art. 11, comma 6, L. 28 aprile 2014, n. 67, concernenti il procedimento in assenza. L'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nel testo vigente all'epoca dei fatti, stabiliva: «Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica». 2.1. Ciò premesso, ogni questione attinente all'effettiva conoscenza del procedimento doveva essere fatta valere nelle forme di cui all'art. 175 cod. proc. pen., con apposita istanza presentata, eventualmente in coincidenza con quella ex art. 670 cod. proc. pen., essendo, in quest'ultimo caso, competente a conoscere entrambe le domande il giudice dell'esecuzione. L'istanza avanzata nell'interesse di NIKOLIN, ex art. 670 cod. proc. pen., non conteneva alcun riferimento alla restituzione nel termine per impugnare e neppure deduceva la mancata effettiva conoscenza del procedimento, sicché il ricorso sul punto è irricevibile. 2.2. Del resto, il condannato ha avuto piena conoscenza della sentenza in data 3 marzo 2021, quando gli è stato notificato l'ordine di esecuzione che contiene tutti i necessari riferimenti alla sentenza di condanna, sicché da tale data deve farsi decorrere il termine previsto dall'art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen. La giurisprudenza di legittimità ha, in proposito, chiarito che «il termine per impugnare una sentenza contumaciale di condanna decorre dalla conoscenza del provvedimento che può coincidere anche con la notifica dell'ordine di esecuzione che riporti gli estremi della sentenza in esecuzione, anche senza la relativa motivazione, considerato che, a norma dell'art. 94, comma 1-bis, d.lgs. n. 271 del 1989, il direttore o l'operatore penitenziario sono tenuti ad accertare che l'interessato abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento che dispone la carcerazione» (Sez. 3, n. 46083 del 28/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274309).3. Sono inammissibili le denunce attinenti alla nullità della sentenza a cagione della presunta irregolare costituzione del contraddittorio per nullità del decreto di irreperibilità. Il giudice dell'esecuzione ha correttamente rifiutato di esaminare, giudicandola inammissibile, la questione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio perché non più deducibile dopo il passaggio in giudicato della sentenza. 3.1. Costituisce un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale «l'incidente di esecuzione non può essere utilizzato per far valere vizi afferenti al procedimento di cognizione e la sentenza che lo ha concluso, ostandovi le regole che disciplinano la cosa giudicata, la quale si forma anche nei confronti di provvedimenti affetti da nullità assoluta» (Sez. 1, n. 3370 del 13/12/2011 dep. 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 251682; recentemente Sez. 1, n. 5880 del 11/12/2013 dep. 2014, Amore, Rv. 258765; Sez. 1, n. 16958 del 23/02/2018, Esposito, Rv. 272604). Va osservato che, nel caso del giudizio svoltosi in contumacia secondo le norme vigenti prima della I. 28 aprile 2014, n. 67, il condannato può fare valere, in forza del già richiamato principio di intangibilità del giudicato, unicamente un vizio successivo alla sentenza e, cioè, quello attinente alla sua notificazione nelle forme dell'estratto contumaciale, ancorché tale vizio risulti collegato e derivi dalla nullità afferente un atto processuale precedente alla sentenza, quale, ad esempio, il decreto di irreperibilità. È, quindi, necessario che sia posta nel nulla, per vizi propri, la notificazione dell'estratto contumaciale, così potendosi rimuovere il giudicato e, nell'ambito della impugnazione ordinaria divenuta esperibile, dedurre le eventuali nullità relative alla citazione dell'imputato che si siano verificate nel giudizio di merito. 3.2. Ebbene, le doglianze difensive si pongono al di fuori dei limiti della legge là dove, non denunciando un vizio attinente alla formazione del titolo esecutivo successivo alla pronuncia della sentenza, pretendono di sindacare un vizio anteriore a tale sbarramento che si sarebbe verificato nel corso del giudizio di merito, ma che risulta precluso dal passaggio in giudicato. 3.3. Né costituisce ostacolo a tale preclusione la previsione secondo la quale, a seguito della proposizione dell'incidente di esecuzione a norma dell'art. 670 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione è tenuto ad accertare se «il provvedimento manca o non è divenuto esecutivo», valutando «anche nel merito l'osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato». Tale verifica, infatti, deve essere rivolta alla notificazione dell'estratto contumaciale, essendosi chiarito che, poiché l'art. 670, comma 1, cod. proc. pen. prevede che il giudice debba accertare la effettiva esecutività del provvedimento, lo stesso è tenuto a valutare, anche nel merito, la concreta osservanza delle garanzie previste per il caso di irreperibilità del condannato e dunque anche ad impegnarsi nell'apprezzamento in ordine alla sufficienza delle ricerche in relazione alle informazioni desumibili dagli atti del procedimento, ma con riguardo alla notificazione dell'estratto contumaciale (Sez. 5, n. 1500 del 30/03/1999, Aiello, Rv. 213199) poiché essa deve essere preceduta, a norma dell'art. 160, comma 3, cod. proc. pen., da un nuovo decreto di irreperibilità e correlative nuove ricerche (artt. 160, comma 5, cod. proc. pen.), sicché il condannato non può limitarsi, come invece ha fatto con l'incidente di esecuzione, a contestare i precedenti decreti, ma deve piuttosto contestare la notificazione dell'estratto contumaciale, censurando specificamente il decreto di irreperibilità a tale fine emesso. 4. All'inannmissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così