CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24041/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te di appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Maria LuisaMiranda, ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata con rinvio ad altrasezione della Corte di appello di Palermo.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 13 novembre 2025, la Corte di appello di Palermo, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 17 novembre 2023, ha assolto GabrieleNeroni dal delitto di cui all’art. 341-bis cod. pen. ed ha rideterminato la pena per il delitto dicui all’art. 635 cod. pen. in sei mesi di reclusione.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato,deducendo i seguenti motivi di ricorso:2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, 546,comma 1, lett. e), e 521 cod. proc. pen., nonché all’art. 635 cod. pen., lamentandosi lamanifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenzadel reato ed al regime di procedibilità.Si assume, in particolare, che la Corte territoriale abbia reso una motivazionemeramente apparente, priva di effettivo vaglio critico degli elementi emergenti dagli atti,valorizzando apoditticamente la connotazione violenta della condotta, ritenuta diretta acolpire il pubblico ufficiale, senza tuttavia confrontarsi con il contenuto del capo diimputazione.La difesa evidenzia, sotto un primo profilo, che non ricorrerebbero i presuppostidell’ipotesi aggravata di cui all’art. 635, comma 2, n. 1, cod. pen., in relazione all’art. 625,primo comma, n. 7, cod. pen., non essendo contestata né la natura di bene esposto allapubblica fede né la destinazione a pubblico servizio della cosa danneggiata. Da ciòderiverebbe l’erroneità della qualificazione operata dal giudice di merito con riguardo alregime di procedibilità.Sotto altro profilo, si deduce che, alla luce della formulazione dell’imputazione,avente ad oggetto il danneggiamento di un tavolino collocato all’interno della cella detentiva,il fatto rientrerebbe nella previsione di cui all’art. 635, comma 1, cod. pen., pacificamenteprocedibile a querela di parte, secondo quanto stabilito dall’ultimo comma della medesimadisposizione, alla luce delle modifiche normative intervenute, con conseguente erroneitàdella motivazione che ha escluso la necessità della querela.2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, 192,commi 1 e 2, 546, comma 1, lett. e), nonché 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e all’art.131-bis cod. pen., per omessa applicazione della causa di non punibilità per particolaretenuità del fatto.La difesa sostiene che, pur non essendo stata dedotta in sede di appello, laquestione relativa all’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. sarebbe deducibile in sede dilegittimità, alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale. In particolare, sirichiamano l’intervenuta assoluzione dell’imputato dal reato di cui all’art. 336 cod. pen. e lasopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 2025, che ha dichiaratol’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, cod. pen., nella parte in cuiescludeva l’applicabilità dell’istituto ai reati contro la pubblica amministrazione, rendendocosì ammissibile la valutazione della particolare tenuità anche in tali ipotesi.Si deduce, inoltre, che le concrete modalità del fatto, verificatosi in un contestodetentivo caratterizzato da condizioni restrittive connesse all’emergenza sanitaria, nonché inpresenza di condizioni personali di fragilità psichica dell’imputato, unitamente alla modestaentità del danno arrecato, avrebbero imposto una valutazione in ordine alla non punibilità perparticolare tenuità del fatto.La difesa evidenzia, infine, che la stessa Corte territoriale, nel determinare la pena,non avrebbe valorizzato eventuali precedenti penali quali indici di abitualità delcomportamento, elemento che, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., rileva ai finidell’esclusione del beneficio, con conseguente ulteriore vizio della motivazione sul punto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato e va rigettato, per i motivi qui illustrati.2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Va ribadito che integra la fattispecie aggravata di cui all’art. 635, secondo comma,cod. pen. il danneggiamento avente ad oggetto beni mobili appartenenti all’Amministrazionepenitenziaria, in quanto destinati a pubblico servizio.Nel caso di specie, oggetto di danneggiamento è un tavolo collocato all’interno dellacella dell’istituto penitenziario “Pagliarelli”, il quale costituisce bene funzionalmente inseritonell’organizzazione del servizio penitenziario e, come tale, è riconducibile alla previsione dicui all’art. 625, secondo comma, n. 7, cod. pen., richiamata dall’art. 635, secondo comma,cod. pen., con conseguente configurabilità dell’ipotesi aggravata e procedibilità d’ufficio delreato.Il principio enunciato si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormaiconsolidato, che ha ripetutamente affermato la natura di beni destinati a pubblico servizio diquelli in uso all’Amministrazione penitenziaria e, correlativamente, la riconducibilità dellerelative condotte di danneggiamento nell’alveo della fattispecie aggravata (Sez. 2, n. 32021del 11/09/2025, Rv. 288576 - 01; Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, dep. 2014, Giordano, Rv.257773 – 01; Sez. 7, n. 3154 del 05/12/2025, non massimata; Sez. 2, n. 15345 del15/01/2026, non massimata; Sez. 7, n. 37658 del 04/11/2025, non massimata).3. Il secondo motivo di ricorso è infondato.Il ricorrente deduce che, al momento della pronuncia della sentenza di primo grado,l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. fosse preclusa dallacontestazione del delitto di cui all’art. 336 cod. pen.; sostiene, inoltre, che solo a seguitodella sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 2025 — con cui è stata dichiaratal’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis cod. pen. nella parte in cui si riferiva anche agliartt. 336 e 337 cod. pen. — la predetta causa di non punibilità sarebbe divenuta applicabile.Da tale premessa, il ricorrente fa discendere l’impossibilità di prospettare la relativaquestione nel giudizio di appello, essendo stata la motivazione della citata sentenza dellaCorte costituzionale depositata successivamente alla celebrazione del giudizio di secondogrado.Tale assunto non è condivisibile, dovendo, in via preliminare, essere rilevato che lasentenza della Corte costituzionale n. 172 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionaledell’art. 131-bis, terzo comma, cod. pen., limitatamente al riferimento agli artt. 336 e 337 cod.pen. Ne consegue che la fattispecie di cui all’art. 341-bis cod. pen., per la quale l’imputatoera stato ritenuto colpevole con la sentenza di primo grado a seguito di riqualificazione dellaoriginaria imputazione ex art. 336 cod. pen., non è stata incisa dalla pronunciacostituzionale.È peraltro vero che la astratta possibilità di accedere all’istituto di cui all’art. 131-biscod. pen. si è delineata soltanto all’esito della sentenza di appello, che ha assolto l’imputatodal reato di cui all’art. 341-bis cod. pen., confermando la condanna per il solo delitto didanneggiamento aggravato.Tuttavia, deve ribadirsi il principio secondo cui le questioni concernenti l’applicazionedella causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art.131-bis cod. pen., non possono essere dedotte per la prima volta nel giudizio di legittimità.In particolare, questa Corte ha già affermato che, all’esito della celebrazione delgiudizio di appello, la difesa ha l’onere di formulare, anche in via subordinata, la richiesta diapplicazione della causa di non punibilità in esame; in difetto di tale richiesta, la relativaquestione non può essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità, operando lapreclusione di cui all’art. 609, comma 2, cod. proc. pen. non potendo la questione stessa,siccome poteva essere dedotta in grado d'appello, rientrare nella cognizione del giudice dilegittimità (Sez. 3, n. 12724 del 15/02/2019, Guidi, Rv. 280945 – 01; Sez. 7, n. 15659 del08/03/2018, Cavasin, Rv. 272913 – 01). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 27/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]