CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 gennaio 2026
Cassazione n. 17537/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 09/01/2026, il Tribunale di Napoli, pronunciandosi sulla richiestadi riesame che era stata proposta da [OSCURATO:PERSONA], confermava l’ordinanza del22/12/2025 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli aveva applicato al [OSCURATO:PERSONA]:a) la misura della custodia cautelare in carcere per essere egli gravemente indiziato deireati di:a.1) tentata estorsione continuata e pluriaggravata (dall’essere stata la minacciacommessa da più persone riunite e con metodo mafioso) in concorso (con [OSCURATO:PERSONA])ai danni dell’imprenditore agricolo [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 6);a.2) estorsione continuata e pluriaggravata (dall’essere stata la minaccia commessa dapiù persone riunite e con metodo mafioso) in concorso (con [OSCURATO:PERSONA]) ai dannidell’imprenditore agricolo [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 7);a.3) tentata estorsione continuata e pluriaggravata (dall’essere stata la minacciacommessa da più persone riunite e con metodo mafioso) in concorso (con [OSCURATO:PERSONA])ai danni dell’imprenditore agricolo [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 9);a.4) tentata estorsione continuata e pluriaggravata (dall’essere stata la minacciacommessa da più persone riunite e con metodo mafioso) in concorso (con [OSCURATO:PERSONA])ai danni dell’imprenditore agricolo [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 11);a.5) tentata estorsione continuata e pluriaggravata (dall’essere stata la minacciacommessa da più persone riunite e con metodo mafioso) in concorso (con [OSCURATO:PERSONA])ai danni degli imprenditori agricoli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Alessandro di cui al capo13);a.6) estorsione continuata e pluriaggravata (dall’essere stata la minaccia commessa dapiù persone riunite e con metodo mafioso) in concorso (con [OSCURATO:PERSONA]) ai dannidell’imprenditore agricolo [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 14);b) la misura degli arresti domiciliari per essere egli gravemente indiziato dei reati di:b.1) danneggiamento continuato e pluriaggravato (dall’essere stato commesso pereseguire il reato di estorsione di cui al capo “7” e con metodo mafioso) in concorso (conNicola [OSCURATO:PERSONA]) ai danni dell’imprenditore agricolo [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 8);b.2) danneggiamento continuato e pluriaggravato (dall’essere stato commesso pereseguire il reato di estorsione di cui al capo “9” e con metodo mafioso) in concorso (conNicola [OSCURATO:PERSONA]) ai danni dell’imprenditore agricolo [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 10);b.3) danneggiamento continuato e pluriaggravato (dall’essere stato commesso pereseguire il reato di estorsione di cui al capo “11” e con metodo mafioso) in concorso (conNicola [OSCURATO:PERSONA]) ai danni dell’imprenditore agricolo [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 12);b.4) danneggiamento continuato e pluriaggravato (dall’essere stato commesso pereseguire il reato di estorsione di cui al capo “14” e con metodo mafioso) in concorso (conNicola [OSCURATO:PERSONA]) ai danni dell’imprenditore agricolo [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 15).Tali misure cautelari erano state disposte in relazione al pericolo che il Pirozzicommettesse delitti della stessa specie di quelli per i quali si stava procedendo.Secondo l’accusa, i contestati reati di estorsione e di tentata estorsione sarebbero staticommessi imponendo o tentando di imporre agli indicati imprenditori agricoli, avvalendosidella forza di intimidazione che promana dal clan camorristico dei “Casalesi”, delle tangentiestorsive per un presunto servizio di “guardiania” sui fondi agricoli degli stessi, ai fine dievitare danni alle strutture, alle colture, agli attrezzi e ai mezzi agricoli.I contestati reati di danneggiamento sarebbero stati commessi danneggiando le serreposte a protezione delle colture.2. Avverso l’indicata ordinanza del 09/01/2026 del Tribunale di Napoli, ha propostoricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., la violazione della legge penale e la contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione, con riferimento agli artt. 110 e 81 «cpp», all’art. 629 cod. pen., inrelazione all’art. 628 cod. pen., all’art. 635 cod. pen. e all’art. «416-bis comma 1 c.p.», conriguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.Dopo avere richiamato il contenuto della memoria che aveva depositato davanti algiudice del riesame e il contenuto delle denunce che erano state sporte dagli imprenditoriagricoli, il [OSCURATO:PERSONA] denuncia che il Tribunale di Napoli avrebbe «manca[to] di interrogarsi sullasussistenza dell’elemento psicologico del reato, laddove leggendo il contenuto delledenunce sporte dai contadini, non emerge mai la conoscenza da parte del [OSCURATO:PERSONA],ancorché del [OSCURATO:PERSONA], del presunto patto di natura estorsiva intervenuto molti anniprima tra i contadini ed il defunto [OSCURATO:PERSONA] [padre di [OSCURATO:PERSONA]], maidenunciato per la predetta attività».Dalle medesime denunce non emergerebbe «mai l’esplicitazione da parte dei contadinidi una loro contrarietà a continuare un rapporto instauratosi precedentemente con altrosoggetto, consistente nel versare una quota per l’attività di vigilanza, in quanto sorta sullabase di un rapporto impositivo e non volontario, di talché la consapevolezza della naturaestorsiva della loro richiesta».Al contrario, «la mancata conoscenza da parte dell’indagato, in concorso con il co-indagato, della natura pregressa di un rapporto lavorativo, evidentemente lecito nel suosvolgimento, determina di fatto l’assenza dell’elemento psicologico del reato estorsivo».Secondo il ricorrente, il fatto che la richiesta di pagamento delle somme di denaroprovenisse da un soggetto dotato di caratura criminale in quanto in precedenza condannatoper il reato di associazione di tipo mafioso «non riversa alcuna carica intimidatoria nétantomeno è riconducibile a forme di minacce tipiche della consorteria criminale diriferimento o comunque a quelle massime di esperienze che consentono di sussumere taliminacce nell’alveo delle frasi intimidatorie o velate del clan dei casalesi, in assenza diun’effettiva consapevolezza del suo agire illecito e/o di un suo effettivo contributo nellacondotta criminosa».Il ricorrente rappresenta che nella memoria che aveva depositato davanti al giudice delriesame aveva evidenziato che egli, «a fronte di molteplici episodi contestati, di fatto eraintervenuto in modo estemporaneo in sole due occasioni che tra l’altro non lo vedevanodirettamente partecipe atteso che solo il co-indagato [OSCURATO:PERSONA] si recavasuccessivamente presso l’abitazione dei contadini a riscuotere il prezzo pattuito per laguardiania». Tali circostanze non sarebbero state considerate dal Tribunale di Napoli.Nel soffermarsi sulla contestazione di cui al capo 7), il [OSCURATO:PERSONA] afferma che, comerisulterebbe dal contenuto della denuncia che era stata sporta dall’imprenditore agricoloRaffaele [OSCURATO:PERSONA], egli «risulta coinvolto esclusivamente perché in un primo incontro,assolutamente non programmato e dunque casuale, lo stesso era in compagnia delCatalano allorquando quest’ultimo reiterava nuovamente un anticipo della somma che [ilnel dialogo, non supportava la pretesa economica del [OSCURATO:PERSONA] e soprattutto sidisinteressava completamente della vicenda, come raccontato dalla stessa p.o., tanto che lasomma veniva sempre richiesta è ritirata dal “solo” [OSCURATO:PERSONA]». Pertanto, «la merapresenza passiva del [OSCURATO:PERSONA], non può assolutamente costituire contributo causale attivonella realizzazione del reato contestato né morale e/o psicologico rafforzativo anche esoprattutto alla luce del successivo epilogo della vicenda che vedeva la sola partecipazionedel [OSCURATO:PERSONA]». Ciò nonostante, «il Tribunale del Riesame omette qualsivogliavalutazione limitandosi unicamente a richiamare il capo d’imputazione».Quanto alle valorizzate intercettazioni, il ricorrente afferma che mancherebbe «unraccordo logico tra le risultanze investigative evidenziate ed il dato da dimostrare, ovvero gliindizi acquisiti sull’effettiva responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai danneggiamenti patiti daicontadini ancorché nell’ipotesi estorsive laddove le stesse [intercettazioni] evidenziano uncontenuto di segno contrario».[OSCURATO:PERSONA] denuncia in particolare l’asserito travisamento del contenuto dell’intercettataconversazione del 08/03/2025 tra egli stesso e tale Michele, atteso che, contrariamente aquanto è stato ritenuto dal Tribunale di Napoli, da tale conversazione non sarebbe «possibilericavare alcun riscontro in ordine alle condotte di danneggiamento contestate», atteso cheegli, «alla richiesta di conferma di un suo coinvolgimento nei danneggiamenti delle serre,non confermava bensì chiariva che si trattava di una diceria da addebitarsi al co-indagatoCatalano» ed «escludeva categoricamente il suo coinvolgimento nelle condotte didanneggiamento e dunque nelle ipotesi estorsive».Quanto al valorizzato episodio del 2021 (quando i Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] sorpreso il [OSCURATO:PERSONA] che aveva appena esploso un colpo di fucile contro deglialveari), il ricorrente deduce come lo stesso sarebbe «del tutto disancorato dalla piattaformainvestigativa fondante la contestazione richiamata nell’OCC che si impugna, di talché lostesso non rappresenta un elemento di riscontro bensì un mero pregiudizio».2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., la violazione della legge penale e la contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione, con riferimento agli artt. 110 e 81 «cpp», all’art. 629 cod. pen., inrelazione all’art. 628 cod. pen., all’art. 635 cod. pen. e all’art. «416-bis comma 1 c.p.», conriguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura.[OSCURATO:PERSONA] contesta la motivazione dell’ordinanza impugnata sotto i profili dell’attualità delpericolo di reiterazione dei reati e della scelta della misura della custodia cautelare incarcere.Espone che, a fronte della deduzione difensiva secondo cui, posto che i fatti contestatirisalivano ai mesi di novembre/dicembre 2024, «dopodiché nessun altro episodio risultavariscontrato», il Tribunale del riesame «avrebbe dovuto motivare in ordine alla ritenutasussistenza delle esigenze cautelari, nonché avrebbe dovuto indicare gli elementi diassoluto rilievo, tali da giustificare l’applicazione della misura custodiale».Il ricorrente rappresenta al riguardo che egli «spontaneamente a partire dal mese diDicembre 2024 si è astenuto dal portarsi presso le campagne, circostanza indicativa diun’assenza o quantomeno di un affievolimento delle esigenze cautelari».L’esigenza cautelare di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 274 cod. proc. pen. nonsussisterebbe, in particolare, alla luce del fatto che egli «risultava coinvolto esclusivamenteperché in un primo incontro, assolutamente non programmato e dunque casuale, lo stessoera in compagnia del [OSCURATO:PERSONA] allorquando quest’ultimo reiterava nuovamente un anticipodella somma che aveva sempre pagato al padre. Difatti, il [OSCURATO:PERSONA] non interveniva neldialogo, non supportava la pretesa economica del [OSCURATO:PERSONA] e soprattutto si disinteressavacompletamente della vicenda, come raccontato dalla stessa p.o., tanto che la somma venivasempre richiesta è ritirata dal “solo” [OSCURATO:PERSONA]».A fronte dei numerosi fatti contestati, egli «di fatto era intervenuto in modoestemporaneo in sole due occasioni che tra l’altro non lo vedevano direttamente partecipedei contadini a riscuotere il prezzo pattuito per la guardiania».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché è proposto per dei motivimanifestamente infondati.2. Il primo motivo è manifestamente infondato.2.1. Occorre preliminarmente rammentare che le Sezioni unite della Corte dicassazione hanno da tempo chiarito che, «[i]n tema di misure cautelari personali, allorchésia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emessodal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Cortesuprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio dilegittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamenteconto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a caricodell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione deglielementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol’apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv.215828-01).Tale orientamento, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi e al quale intende,perciò, dare continuità, è stato ribadito anche in pronunce più recenti di questa Corte (tra lealtre: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; Sez. 4, n. 22500 del03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01).Da ciò consegue che «[l]’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod.proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice è rilevabile incassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od inmancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimentoimpugnato. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne néla ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità dellefonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censureche, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di unadiversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito)» (tra le altre: Sez. F,n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01).2.2. Si deve altresì rammentare che, in tema di estorsione, ai fini della configurabilitàdel reato, sono indifferenti la forma o il modo della minaccia, potendo questa esseremanifesta o implicita, palese o larvata, diretta o indiretta, reale o figurata, orale o scritta,determinata o indeterminata, purché comunque idonea, in relazione alle circostanzeconcrete, a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo. La connotazione diuna condotta come minacciosa e la sua idoneità a integrare l’elemento strutturale del delittodi estorsione vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali lapersonalità sopraffattrice dell’agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera,l’ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive della vittima, vista comepersona di normale impressionabilità, a nulla rilevando che si verifichi un’effettivaintimidazione del soggetto passivo (Sez. 6, n. 3298 del 26/01/1999, Savian, Rv. 212945-01).Ai fini della configurabilità del concorso di persone nel delitto di estorsione è sufficienteanche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo dell’esecuzione delreato, quando sia servita a fornire all’autore del fatto stimolo all’azione o maggior senso disicurezza nel proprio agire, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa (Sez. 2, n.28895 del 13/07/2020, Massaro, Rv. 279807-01; Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2023, Aloia, Rv.257979-01).Sempre in tema di estorsione, è configurabile l’aggravante del metodo mafioso anche afronte di un messaggio intimidatorio “silente”, in quanto privo di un’esplicita richiesta, nelcaso in cui la consorteria abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluol’avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti violentio minacciosi (Sez. 2, n. 51324 del 18/10/2023, Rizzo, Rv. 285669-01; Sez. 3, n. 44298 del18/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277182-01).Ai fini della configurabilità della stessa aggravante dell’utilizzazione del metodomafioso, inoltre, è sufficiente – in un territorio in cui è radicata un’organizzazione mafiosastorica – che il soggetto agente faccia riferimento, in maniera anche contratta o implicita, alpotere criminale dell’associazione, in quanto esso è di per sé noto alla collettività (Sez. 2, n.29245 del 30/03/2017, Paiano, Rv. 269938-01).2.3. Rammentati tali principi, affermati dalla Corte di cassazione, si deve osservare che,nel caso in esame, il Tribunale di Napoli, con riguardo ai contestati delitti di estorsione (capi“7” e “14”) e di tentata estorsione (capi “6”, “9”, “11” e “13”), ha dettagliatamente argomentatocome, dalle denunce degli imprenditori agricoli persone offese – motivatamente ritenutemalanimo nei confronti dei denunciati –, risultasse che: a) dopo la morte del padre GennaroCatalano, [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto ai suddetti imprenditori agricoli, unitamente alPirozzi, la cui caratura criminale era nota agli stessi imprenditori, di continuare acorrispondergli le somme di denaro che essi avevano in precedenza corrisposto al padre perun presunto servizio di “guardiania” sui loro fondi agricoli; b) gli imprenditori denunciantiavevano ben chiara la natura estorsiva di tali richieste, alle quali si erano talora piegati per iltimore, in caso contrario, di subire ritorsioni.Quanto al ruolo del [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Napoli ha argomentato come la sua presenzasul luogo dell’esecuzione dei reati e, talora, come nei casi di cui ai capi 6) e 13), il suointervento verbale attivo, si dovesse ritenere, anche per il fatto che la sua appartenenza adambienti criminali era nota, avere rafforzato la volontà di [OSCURATO:PERSONA] e l’effettointimidatorio delle sue pretese.Contrariamente a quanto è sostenuto dal ricorrente, tale motivazione evidenzia, nelrispetto dei principi, affermati dalla Corte di cassazione, che si sono rammentati al punto 2.2,il contributo che è stato dato dal [OSCURATO:PERSONA] all’esecuzione dei reati, quanto meno, come si èdetto, rafforzando, con la sua presenza al momento della stessa esecuzione, la condotta diNicola [OSCURATO:PERSONA] e l’effetto intimidatorio della stessa.La motivazione dell’ordinanza impugnata rende altresì palese sia la natura estorsivadelle pretese del [OSCURATO:PERSONA] sia la consapevolezza, in capo al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA], di talenatura, atteso che, oltre a fare emergere, in tutta evidenza, come i due indagati nonavessero alcun titolo per offrire servizi di “guardiania” sui fondi agricoli delle persone offese,il fatto che tali offerte onerose celassero in realtà esclusivamente la minaccia di ritorsioni adanno delle strutture o delle colture o degli attrezzi o dei mezzi agricoli qualora non fosserostate accolte, cioè delle mere richieste estorsive, era cosa ben chiara agli imprenditoripersone offese – che, proprio per questo, avevano alla fine sporto denuncia – e che avevatrovato conferma nei danneggiamenti alle loro serre, di cui ai capi 8), 10), 12) e 15), cheerano puntualmente intervenuti in concomitanza con le stesse richieste, appunto, estorsive,e la cui attribuzione, sempre in termini di gravità indiziaria, al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA], si deveritenere essere stata del tutto logicamente tratta dal Tribunale di Napoli, oltre chedall’indicata concomitanza temporale, dal contenuto dell’intercettata conversazione del08/03/2025 tra il [OSCURATO:PERSONA] e tale Michele.Si deve in proposito ritenere che, con l’interpretare la frase del [OSCURATO:PERSONA] «dice chePacchetiello [soprannome di [OSCURATO:PERSONA]] se l’è cantata vicino ad un campagnolo: “ehpoi le serre le abbiamo rotte io, Baldassare e Paciuott [soprannome del [OSCURATO:PERSONA]]» nel sensoche il [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso che [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito a un agricoltore che adanneggiare le serre erano stati gli stessi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano chiesto letangenti, il Tribunale di Napoli non sia incorso in alcun travisamento di tale prova, atteso che,diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, da tale frase non risulta che il Pirozziabbia né affermato che quella del [OSCURATO:PERSONA] era una mera diceria né escluso di esserecoinvolto nei danneggiamenti e nelle estorsioni.Quanto al fatto che a riscuotere la tangente (quando riscossa) possa essere stato ilsolo [OSCURATO:PERSONA], appare quasi superfluo dire che, nel concorso di persone nel reato, non ènecessario che il partecipe realizzi l’intera fattispecie integrativa di esso, ma è sufficiente,per quanto qui rileva, che egli rafforzi l’altrui volontà o aiuti altri nell’esecuzione, come, perquanto si è detto, risulta avere fatto il [OSCURATO:PERSONA].Si deve pertanto ritenere che il Tribunale di Napoli abbia dato adeguatamente contodella gravità del quadro indiziario a carico del [OSCURATO:PERSONA] e che la valutazione degli elementiindizianti nei confronti dello stesso sia stata compiuta dal medesimo Tribunale nel pienorispetto sia dei canoni della logica sia dei principi in tema di apprezzamento delle risultanzeprobatorie, nonché dei principi di diritto in tema di concorso nel reato di estorsione aggravatadal cosiddetto metodo mafioso.A quest’ultimo proposito, il Tribunale di Napoli ha congruamente argomentato comeintegri la circostanza aggravante del metodo mafioso la condotta di chi, come nei casi dispecie, pur senza fare uso di un’esplicita minaccia, pretenda dalla persona offesa ilpagamento di una somma di denaro per assicurarle “protezione” in un territorio che, comequello nel quale si sono svolti i fatti di cui alle imputazioni provvisorie, sia notoriamentesoggetto all’influsso di consorterie di tipo mafioso (Sez. 2, n. 21707 del 17/04/2019, Barone,Rv. 276115-01; Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, neri, Rv. 270175-01).3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.3.1. Si deve anzitutto evidenziare che per i reati di estorsione e di tentata estorsioneaggravata dal “metodo mafioso” opera la doppia presunzione relativa – di sussistenza delleesigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere – prevista dall’art.275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen.La Corte di cassazione ha infatti chiarito che la doppia presunzione prevista, perdeterminate fattispecie incriminatrici, dal combinato disposto degli artt. 275, comma 3, terzoperiodo, e 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., si deve intendere riferita anche ai delitti tentatiin caso di contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1, comma 1, cod.pen., atteso che il generico riferimento ai «delitti» in tal guisa aggravati, indipendentementedallo specifico titolo di reato, è comprensivo di ogni fattispecie delittuosa, sia consumata chetentata (Sez. 2, n. 22096 del 03/07/2020, Chioccarelli, Rv. 279771-01; successivamente,nello stesso senso, Sez. 1, n. 38603 del 23/06/2021, Cannistrà, Rv. 282049-01). Nella primadi tali sentenze, relativa a una fattispecie di tentata estorsione aggravata dal metodomafioso, la Corte ha precisato che si deve, invece, escludere l’operatività delle presunzioniex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per i delitti tentati in relazione alle ipotesi di reatoindicate in modo specifico dal legislatore.3.2. Ciò precisato, con riguardo a tale doppia presunzione relativa nel caso di delittiaggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen., la Corte di cassazione haaffermato i seguenti principi, che il Collegio condivide: in tema di custodia cautelare incarcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall’art. 7, comma 1, deldecreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203(ora art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen.), la presunzione relativa di pericolosità sociale di cuiall’art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen., può essere superata solo quando daglielementi a disposizione del giudice emerga che l’associato abbia stabilmente rescisso i suoilegami con l’organizzazione criminosa. In assenza di tali elementi, il giudice della cautelanon ha l’onere di argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenzecautelari ancorché sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in viaprovvisoria all’indagato e l’adozione della misura cautelare (Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018,C., Rv. 274174-01; in senso analogo: Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv.276316-01; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifirò, Rv. 273631-01); in tema di misurecautelari, la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere,operante – ai sensi del terzo comma dell’art. 275 cod. proc. pen. – per i delitti aggravati exart. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, può essere superata soltanto quando, in relazioneal caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelaripossono essere soddisfatte con altre misure, non essendo idonea, allo scopo, la meraallegazione del tempo trascorso e della durata della restrizione sofferta (Sez. 2, n. 6574 del02/02/2016, Cuozzo, Rv. 266236-01; Sez. 1, n. 29530 del 27/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv.256634-01); la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezzadella custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., èprevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall’art. 274 cod. proc.pen., con la conseguenza che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275,comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria,non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri dimotivazione la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, inquanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementicircostanziali idonei a determinare un’attenuazione del giudizio di pericolosità); la regolagenerale contenuta nell’art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., secondo cui il giudice, neldisporre la custodia in carcere, deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea,nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico,non trova applicazione quando la custodia in carcere venga disposta per uno dei delitti per iquali opera la presunzione relativa di adeguatezza di tale misura, ai sensi del comma 3 delsuddetto art. 275 (Sez. 2, n. 3899 del 20/01/2016, Martinelli, Rv. 265598-01; Sez. 2, n. 4951del 12/01/2016, Soleti, Rv. 266152-01; Sez. 1, n. 19234 del 22/12/2015, dep. 2016, Rotari,Rv. 266692-01).3.3. Nel caso di specie, il Tribunale di Napoli ha sottolineato: a) con riguardo allemodalità e circostanze dei fatti, l’insidiosità dei comportamenti degli indagati e idanneggiamenti delle serre e, talora, delle colture, degli imprenditori agricoli persone offesefinalizzati a indurli a cedere alle richieste estorsive, in quanto indici di una particolareproclività a delinquere; b) con riguardo alla personalità del [OSCURATO:PERSONA], come egli fosse già statocondannato sia per la partecipazione al clan dei Casalesi sia per rapina e per furtoaggravato, e come egli avesse potuto esercitare una maggiore pressione sugli imprenditoriagricoli proprio in virtù della sua appartenenza al suddetto clan, tale da suscitare un seriotimore anche per la propria incolumità personale e per quella dei propri familiari.Col reputare che tali circostanze escludessero sia l’insussistenza di esigenze cautelarisia la possibilità di soddisfarle con misure diverse dalla custodia cautelare in carcere, si deveritenere che il Tribunale di Napoli abbia senz’altro assolto, senza incorrere in alcunaillogicità, all’onere motivazionale che grava sul giudice della cautela nelle ipotesi in cuiproceda per un reato aggravato ai sensi del comma 1 dell’art. 416-bis.1 cod. pen.4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguentecondanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento dellespese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassadelle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]