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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 maggio 2026

Cassazione n. 14601/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

R MARCHE in gestione liquidatoria, inpersona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore,2026 rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];1453 - controricorrente – ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 326/2022 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 03/11/2022 R.G.N. 87/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], partecipante alla procedura selettiva per n.4 operatori tecnici magazzinieri cat.

B con avviamento allaNumero registro generale 10423/2023Numero sezionale 1453/2026selezione ai sensi dell’art. 16 legge n. 56/87 tramiteN ucmeenrot dri ora ccolta generale 14601/2026Data pubblicazione 17/05/2026per l’impiego, deduceva di non avere conseguito l’idoneitàall’esito della sola prova orale e lamentava l’irregolaresvolgimento della procedura, chiedendo che venisseaccertato e dichiarato il proprio diritto alla assunzione alledipendenze dell’ASUR [OSCURATO:PERSONA] in subordine la condanna della stessa al risarcimentodei danni.2.

Il Tribunale di Ancona rigettava la domanda.3.

La Corte di appello di Ancona, con la sentenza oggiimpugnata, confermava la pronuncia di prime cure rilevando,dopo avere richiamato le norme in materia e gli attiamministrativi regolanti la procedura, che, sebbene laCommissione non avesse fatto sostenere al candidato laselezione nella sua interezza (avendogli fatto svolgere solola prova orale all’esito della quale era stato ritenuto nonidoneo), tuttavia, trattandosi di procedura di avviamento allavoro ai sensi dell’art. 16 legge n. 16/87, ciò che rilevavaera la graduatoria finale integrata dal [OSCURATO:PERSONA] e,pertanto, il Carelli avrebbe dovuto dimostrare, qualora fossestato dichiarato idoneo, non solo di possedere i requisiti diidoneità ma anche di essere titolare di redditi che, comparaticon quelli degli altri aspiranti inseriti in graduatoria,avrebbero consentito di collocarlo in posizione utile. [OSCURATO:PERSONA] riteneva, poi, che analoghe considerazioniandavano svolte con riguardo alla domanda subordinata diperdita di chance non essendo stato dimostrato un validonesso causale tra il fatto e la ragionevole probabilità diottenere il bene al quale si aspirava, con la conseguenteprova della realizzazione in concreto di alcuno deiNumero registro generale 10423/2023Numero sezionale 1453/2026presupposti per il raggiungimento del risultato speNurmaetroo di era ccolta generale 14601/2026Data pubblicazione 17/05/2026impedito dalla condotta illecita.4.

Avverso la decisione di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione affidato ad un unicoarticolato motivo cui ha resistito con controricorso l’AST diAncona (già ASUR Marche in Gestione liquidatoria) che hapresentato, a sua volta, ricorso incidentale sulla base di unmotivo.5.

La ricorrente incidentale ha depositato memoria.Ragioni della decisione1.

I motivi possono essere così sintetizzati.2.

Con il motivo di ricorso principale si denuncia la violazione efalsa applicazione di norme di diritto, in riferimento all'art.360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ, sotto il profilo dellaviolazione dell’art. 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 es.m.i, degli artt. 23, 27 e 28 del d.P.R. n.487/1994, nonchédelle disposizioni di cui all’art. 7 dell’avviso pubblico perl’avviamento a selezione ai sensi dell’art. 16 legge n.56/87 es.m.i di numero quattro unità a tempo indeterminato fulltime 36 ore settimanali presso [OSCURATO:PERSONA] n.1 -Allegato A al DDPF della Regione Marche n.947 del22/08/2018.

Si sostiene che la Corte distrettuale, purfocalizzando nel primo capo della sentenza in maniera chiaraed ineccepibile l’illegittimità del provvedimento di esclusionedel ricorrente dalla procedura di avviamento al lavoro, eratuttavia incorsa nella violazione e falsa applicazione di normedi diritto, in riferimento all'art. 360, comma primo, n. 3 cod.proc. civ, in tutti gli altri capi della sentenza: in particolare sievidenzia, da un lato, che non era stata colta l’essenzagiuridica della procedura di avviamento, che dovevanecessariamente prevedere l’assunzione di tutto il personaleNumero registro generale 10423/2023individuato in posizione utile in graduatoria rispetto ai postNi umero sezionale 1453/2026Numero di raccolta generale 14601/2026di lavoro da ricoprire, a condizione che superasse la prova diData pubblicazione 17/05/2026idoneità (senza altri colloqui) di talché, nella procedura diavviamento al lavoro, non veniva stilata una graduatoriadegli idonei ulteriore a quella utilizzata dal [OSCURATO:PERSONA] effettuare l’avvio degli aventi diritto: ciò perché la leggenon lo prevedeva e il requisito reddituale era un dato giàvalutato anteriormente alla prova selettiva in fase diavviamento dei candidati e non “ex post”; dall’altro, che ildanno da perdita di chance, in tema di mancato superamentodella prova selettiva, azionato in via subordinata, potevaessere dimostrato anche per presunzioni.3.

Il motivo è infondato anche se la motivazione della gravatasentenza, essendo il dispositivo conforme a legge, deveessere corretta, ex art. 384 c.p.c., nei termini che seguono,avendo riguardo a dati ed elementi di fatto non contestati erisultanti processualmente.4.

La Corte territoriale ha confermato la sentenza di primogrado, riconoscendo, in sostanza, che ciò che rilevava inconcreto non era tanto il fatto che l’ordine delle prove erastato invertito rispetto a quanto indicato nell’avviso diselezione, quanto piuttosto che il mancato superamento dellaprova orale era stato considerato preclusivo dell’ammissionea sostenere la successiva prova pratica.L’Avviso Pubblico “Allegato A” al DDPF n. 947 del 22.8.2018,regolante la procedura per l’avviamento al lavoro di n. 4Operatori [OSCURATO:PERSONA] cat.

B presso ASUR Marche,infatti, prevedeva solo che “la prova selettiva consisterà nelleseguenti prove: [OSCURATO:PERSONA] o scritta e una [OSCURATO:PERSONA]”,stabilendo quindi che la valutazione dell’idoneità delcandidato potesse essere espressa solo a seguito delNumero registro generale 10423/2023Numero sezionale 1453/2026superamento di entrambe le due prove.

Non preNvuemdereo dvi ara ccolta generale 14601/2026Data pubblicazione 17/05/2026affatto, invece, che l’esito della prima prova (quale essafosse) costituisse condizione per accedere alla secondaprova, per cui la Commissione esaminatrice era tenuta aconsentire a ciascun candidato di sostenere la selezione nellasua interezza, potendo solo all’esito delle due proveformulare il giudizio di idoneità (o meno) del candidato.Si era in presenza, pertanto, secondo i giudici di secondecure, di un vizio procedurale grave, che aveva impedito ilregolare svolgimento della prova selettiva, in danno deicandidati che non avevano potuto completare le due proveper una scelta arbitraria della [OSCURATO:PERSONA] conconseguente lesione del diritto soggettivo del Carelli asostenere la prova selettiva nella sua interezza e ad esserevalutato sulla base di un esame complessivo dell’esito dientrambe le prove previste nell’Avviso.Tuttavia, le considerazioni sin qui svolte non potevanocondurre, a parere della Corte territoriale, all’affermazionedella sussistenza di un diritto del lavoratore all’assunzione,dovendosi tenere presente che nella fattispecie non si era inpresenza di un concorso pubblico, bensì di una procedura diavviamento al lavoro ai sensi dell’art. 16 della Legge n.16/1987, all’esito della quale l’assunzione sarebbe statadisposta nel rispetto dell’ordine determinato dall’indicatoreISEE, sicché, sia ai fini del diritto all’assunzione che del dannoda perdita di chance, il ricorrente avrebbe dovuto allegare diessere percettore di un reddito che gli avrebbe consentito dicollocarsi in posizione utile.

Per i giudici di seconde cure,quindi, le considerazioni sin qui svolte non conducevanoall’affermazione della sussistenza di un diritto del lavoratoreall’assunzione, dovendosi tenere presente che nellaNumero registro generale 10423/2023fattispecie non si era in presenza di un concorso pubblicoN, umero sezionale 1453/2026Numero di raccolta generale 14601/2026bensì di una procedura di avviamento al lavoro ai sensiData pubblicazione 17/05/2026dell’art.16 della Legge n°16/1987, all’esito della qualel’assunzione sarebbe stata disposta nel rispetto dell’ordinedeterminato dall’indicatore ISEE, sicché, sia ai fini del dirittoall’assunzione che del danno da perdita di chance, ilricorrente avrebbe dovuto allegare di essere percettore di unreddito che gli avrebbe consentito di collocarsi in posizioneutile.5.

Orbene, le censure di cui al motivo sono certamente fondatelì dove si addebita alla impugnata pronuncia l’erroneainterpretazione sia della legge (art. 27 e 28 d.p.r. n.487/1994) sia del bando (Avviso di Selezione sopra citato)che disciplinano l’ordine di svolgimento delle prove e dellemodalità di assunzione e non richiedono una successivagraduatoria con riguardo al reddito posseduto.In relazione a tale errore di diritto l’odierno ricorrenteavrebbe dovuto, però, richiedere la ripetizione dellaprocedura, illegittimamente arrestata nei suoi confronti: maciò non è stato oggetto di petitum del presente giudizio.6.

Proseguendo nell’esame delle doglianze, la pretesa del Carelliva, poi, disattesa in ordine alla richiesta di riconoscimentodel chiesto diritto all’assunzione perché è pacifico che questopresupponeva l’utile superamento di entrambe le prove.In relazione a tale problematica l’originario ricorrente nullaha dedotto o dimostrato e non è sufficiente la meracircostanza di essere stato indicato tra quelli ammessi allaselezione, in ordine ad un superamento della selezionenonostante il giudizio di inidoneità sul colloquio orale, tra untotale di sette nominativi (dal n. 9 al n. 15 della graduatoria)Numero registro generale 10423/2023Numero sezionale 1453/2026da avviare al lavoro per un numero di 4 posti, rivestenNdumoe roe dgi lrai ccolta generale 14601/2026Data pubblicazione 17/05/2026la posizione n. 12.Ne consegue, pertanto, che pur non essendo condivisibilel’assunto della Corte territoriale circa la necessità delladimostrazione di un utile collocamento in graduatoria, sottoil profilo reddituale, da parte dell’aspirante, tuttavia devesottolinearsi che, nel caso in esame, non vi è stata alcunaidonea allegazione circa il possibile superamento di entrambele prove previste dalla procedura di selezione: circostanzache si poneva su un piano logico-temporale antecedentediacronicamente a quello della utile posizione in graduatoria.7.

Con riguardo, invece, al chiesto danno di perdita di chance,anche in questo caso va rilevato un difetto di deduzione daparte ricorrente in quanto le allegazioni avrebbero dovutoriguardare non l’utile collocazione in graduatoria, ma leprobabilità di superamento delle prove a seguito di una lorovalutazione complessiva.8.

Alla stregua di quanto esposto, il ricorso principale deveessere rigettato con diversa motivazione rispetto a quellaadottata dalla Corte di appello.9.

Con il motivo di ricorso incidentale si censura la violazione dilegge ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, dell’art.16 dellalegge 28 febbraio 1987 n. 56 e s.m.i., degli art. 23, 27 e 27del DPR n. 487/1994, nonché delle disposizioni di cui all’art.7 dell’avviso pubblico di avviamento alla selezione di cui ègiudizio.

Si critica la decisione nella parte in cui ha statuitol’illegittimità dell’operato della Commissione laddove haritenuto che la stessa era tenuta a consentire a ciascuncandidato di sostenere la selezione nella sua interezza,potendo solo all’esito delle due prove formulare il giudizio diidoneità (o meno) del candidato, mentre il giudizio di idoneitàNumero registro generale 10423/2023Numero sezionale 1453/2026presupponeva necessariamente il superamento dellaN umperroo dvi ara ccolta generale 14601/2026Data pubblicazione 17/05/2026orale, con conseguente illegittimità dell’operato dellacommissione che, nel rispetto dei principi generali e dieconomicità dell’attività amministrativa, ha ritenuto di nonfar eseguire la prova pratica a quei candidati che erano giàrisultati non idonei all’esito della prova orale, essendo le dueprove (orale e pratica) dirette ad accertare diverseconoscenze, competenze ed abilità pratiche richieste per lacopertura del posto di magazziniere dell’ospedale.

Inoltre,quanto al giudizio di inidoneità, si rappresenta che ilricorrente deduceva di avere fornito risposte sufficienti alledomande poste ma, da un lato, non aveva indicato le rispostefornite e, dall’altro, non poteva desumersi dal mero titolouniversitario conseguito che il Carelli avesse fornito risposteadeguate e sufficienti a farlo ritenere idoneo alle mansioni daassegnare.

Allo stesso modo la AST di Ancona precisava chel’idoneità alla mansione non poteva desumersi dalle mereabilitazioni possedute dal ricorrente in quanto, se così fossestato, si sarebbe previsto un accesso per titoli e nonl’esperimento di una prova pratica selettiva che dimostrasseoltre al possesso delle abilitazioni richieste anche la capacitàpratica di svolgere specifiche mansioni.10.

La trattazione di tale motivo resta assorbita dal rigetto delricorso principale.11.

In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato,assorbito quello incidentale.12.

Le spese del presente giudizio, attesa la diversità dellamotivazione sulla rilevata infondatezza della pretesa delCarelli, vanno interamente compensate tra le parti.Numero registro generale 10423/2023Numero sezionale 1453/2026La Corte rigetta il ricorso principale, assorbitoN uqmueroe dlli ora ccolta generale 14601/2026Data pubblicazione 17/05/2026incidentale.

Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 marzo 2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
R MARCHE in gestione liquidatoria, inpersona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore,2026 rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];1453 - controricorrente – ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 326/2022 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 03/11/2022 R.G.N. 87/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], partecipante alla procedura selettiva per n.4 operatori tecnici magazzinieri cat. B con avviamento allaNumero registro generale 10423/2023Numero sezionale 1453/2026selezione ai sensi dell’art. 16 legge n. 56/87 tramiteN ucmeenrot dri ora ccolta generale 14601/2026Data pubblicazione 17/05/2026per l’impiego, deduceva di non avere conseguito l’idoneitàall’esito della sola prova orale e lamentava l’irregolaresvolgimento della procedura, chiedendo che venisseaccertato e dichiarato il proprio diritto alla assunzione alledipendenze dell’ASUR [OSCURATO:PERSONA] in subordine la condanna della stessa al risarcimentodei danni.2. Il Tribunale di Ancona rigettava la domanda.3. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza oggiimpugnata, confermava la pronuncia di prime cure rilevando,dopo avere richiamato le norme in materia e gli attiamministrativi regolanti la procedura, che, sebbene laCommissione non avesse fatto sostenere al candidato laselezione nella sua interezza (avendogli fatto svolgere solola prova orale all’esito della quale era stato ritenuto nonidoneo), tuttavia, trattandosi di procedura di avviamento allavoro ai sensi dell’art. 16 legge n. 16/87, ciò che rilevavaera la graduatoria finale integrata dal [OSCURATO:PERSONA] e,pertanto, il Carelli avrebbe dovuto dimostrare, qualora fossestato dichiarato idoneo, non solo di possedere i requisiti diidoneità ma anche di essere titolare di redditi che, comparaticon quelli degli altri aspiranti inseriti in graduatoria,avrebbero consentito di collocarlo in posizione utile. [OSCURATO:PERSONA] riteneva, poi, che analoghe considerazioniandavano svolte con riguardo alla domanda subordinata diperdita di chance non essendo stato dimostrato un validonesso causale tra il fatto e la ragionevole probabilità diottenere il bene al quale si aspirava, con la conseguenteprova della realizzazione in concreto di alcuno deiNumero registro generale 10423/2023Numero sezionale 1453/2026presupposti per il raggiungimento del risultato speNurmaetroo di era ccolta generale 14601/2026Data pubblicazione 17/05/2026impedito dalla condotta illecita.4. Avverso la decisione di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione affidato ad un unicoarticolato motivo cui ha resistito con controricorso l’AST diAncona (già ASUR Marche in Gestione liquidatoria) che hapresentato, a sua volta, ricorso incidentale sulla base di unmotivo.5. La ricorrente incidentale ha depositato memoria.Ragioni della decisione1. I motivi possono essere così sintetizzati.2. Con il motivo di ricorso principale si denuncia la violazione efalsa applicazione di norme di diritto, in riferimento all'art.360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ, sotto il profilo dellaviolazione dell’art. 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 es.m.i, degli artt. 23, 27 e 28 del d.P.R. n.487/1994, nonchédelle disposizioni di cui all’art. 7 dell’avviso pubblico perl’avviamento a selezione ai sensi dell’art. 16 legge n.56/87 es.m.i di numero quattro unità a tempo indeterminato fulltime 36 ore settimanali presso [OSCURATO:PERSONA] n.1 -Allegato A al DDPF della Regione Marche n.947 del22/08/2018. Si sostiene che la Corte distrettuale, purfocalizzando nel primo capo della sentenza in maniera chiaraed ineccepibile l’illegittimità del provvedimento di esclusionedel ricorrente dalla procedura di avviamento al lavoro, eratuttavia incorsa nella violazione e falsa applicazione di normedi diritto, in riferimento all'art. 360, comma primo, n. 3 cod.proc. civ, in tutti gli altri capi della sentenza: in particolare sievidenzia, da un lato, che non era stata colta l’essenzagiuridica della procedura di avviamento, che dovevanecessariamente prevedere l’assunzione di tutto il personaleNumero registro generale 10423/2023individuato in posizione utile in graduatoria rispetto ai postNi umero sezionale 1453/2026Numero di raccolta generale 14601/2026di lavoro da ricoprire, a condizione che superasse la prova diData pubblicazione 17/05/2026idoneità (senza altri colloqui) di talché, nella procedura diavviamento al lavoro, non veniva stilata una graduatoriadegli idonei ulteriore a quella utilizzata dal [OSCURATO:PERSONA] effettuare l’avvio degli aventi diritto: ciò perché la leggenon lo prevedeva e il requisito reddituale era un dato giàvalutato anteriormente alla prova selettiva in fase diavviamento dei candidati e non “ex post”; dall’altro, che ildanno da perdita di chance, in tema di mancato superamentodella prova selettiva, azionato in via subordinata, potevaessere dimostrato anche per presunzioni.3. Il motivo è infondato anche se la motivazione della gravatasentenza, essendo il dispositivo conforme a legge, deveessere corretta, ex art. 384 c.p.c., nei termini che seguono,avendo riguardo a dati ed elementi di fatto non contestati erisultanti processualmente.4. La Corte territoriale ha confermato la sentenza di primogrado, riconoscendo, in sostanza, che ciò che rilevava inconcreto non era tanto il fatto che l’ordine delle prove erastato invertito rispetto a quanto indicato nell’avviso diselezione, quanto piuttosto che il mancato superamento dellaprova orale era stato considerato preclusivo dell’ammissionea sostenere la successiva prova pratica.L’Avviso Pubblico “Allegato A” al DDPF n. 947 del 22.8.2018,regolante la procedura per l’avviamento al lavoro di n. 4Operatori [OSCURATO:PERSONA] cat. B presso ASUR Marche,infatti, prevedeva solo che “la prova selettiva consisterà nelleseguenti prove: [OSCURATO:PERSONA] o scritta e una [OSCURATO:PERSONA]”,stabilendo quindi che la valutazione dell’idoneità delcandidato potesse essere espressa solo a seguito delNumero registro generale 10423/2023Numero sezionale 1453/2026superamento di entrambe le due prove. Non preNvuemdereo dvi ara ccolta generale 14601/2026Data pubblicazione 17/05/2026affatto, invece, che l’esito della prima prova (quale essafosse) costituisse condizione per accedere alla secondaprova, per cui la Commissione esaminatrice era tenuta aconsentire a ciascun candidato di sostenere la selezione nellasua interezza, potendo solo all’esito delle due proveformulare il giudizio di idoneità (o meno) del candidato.Si era in presenza, pertanto, secondo i giudici di secondecure, di un vizio procedurale grave, che aveva impedito ilregolare svolgimento della prova selettiva, in danno deicandidati che non avevano potuto completare le due proveper una scelta arbitraria della [OSCURATO:PERSONA] conconseguente lesione del diritto soggettivo del Carelli asostenere la prova selettiva nella sua interezza e ad esserevalutato sulla base di un esame complessivo dell’esito dientrambe le prove previste nell’Avviso.Tuttavia, le considerazioni sin qui svolte non potevanocondurre, a parere della Corte territoriale, all’affermazionedella sussistenza di un diritto del lavoratore all’assunzione,dovendosi tenere presente che nella fattispecie non si era inpresenza di un concorso pubblico, bensì di una procedura diavviamento al lavoro ai sensi dell’art. 16 della Legge n.16/1987, all’esito della quale l’assunzione sarebbe statadisposta nel rispetto dell’ordine determinato dall’indicatoreISEE, sicché, sia ai fini del diritto all’assunzione che del dannoda perdita di chance, il ricorrente avrebbe dovuto allegare diessere percettore di un reddito che gli avrebbe consentito dicollocarsi in posizione utile. Per i giudici di seconde cure,quindi, le considerazioni sin qui svolte non conducevanoall’affermazione della sussistenza di un diritto del lavoratoreall’assunzione, dovendosi tenere presente che nellaNumero registro generale 10423/2023fattispecie non si era in presenza di un concorso pubblicoN, umero sezionale 1453/2026Numero di raccolta generale 14601/2026bensì di una procedura di avviamento al lavoro ai sensiData pubblicazione 17/05/2026dell’art.16 della Legge n°16/1987, all’esito della qualel’assunzione sarebbe stata disposta nel rispetto dell’ordinedeterminato dall’indicatore ISEE, sicché, sia ai fini del dirittoall’assunzione che del danno da perdita di chance, ilricorrente avrebbe dovuto allegare di essere percettore di unreddito che gli avrebbe consentito di collocarsi in posizioneutile.5. Orbene, le censure di cui al motivo sono certamente fondatelì dove si addebita alla impugnata pronuncia l’erroneainterpretazione sia della legge (art. 27 e 28 d.p.r. n.487/1994) sia del bando (Avviso di Selezione sopra citato)che disciplinano l’ordine di svolgimento delle prove e dellemodalità di assunzione e non richiedono una successivagraduatoria con riguardo al reddito posseduto.In relazione a tale errore di diritto l’odierno ricorrenteavrebbe dovuto, però, richiedere la ripetizione dellaprocedura, illegittimamente arrestata nei suoi confronti: maciò non è stato oggetto di petitum del presente giudizio.6. Proseguendo nell’esame delle doglianze, la pretesa del Carelliva, poi, disattesa in ordine alla richiesta di riconoscimentodel chiesto diritto all’assunzione perché è pacifico che questopresupponeva l’utile superamento di entrambe le prove.In relazione a tale problematica l’originario ricorrente nullaha dedotto o dimostrato e non è sufficiente la meracircostanza di essere stato indicato tra quelli ammessi allaselezione, in ordine ad un superamento della selezionenonostante il giudizio di inidoneità sul colloquio orale, tra untotale di sette nominativi (dal n. 9 al n. 15 della graduatoria)Numero registro generale 10423/2023Numero sezionale 1453/2026da avviare al lavoro per un numero di 4 posti, rivestenNdumoe roe dgi lrai ccolta generale 14601/2026Data pubblicazione 17/05/2026la posizione n. 12.Ne consegue, pertanto, che pur non essendo condivisibilel’assunto della Corte territoriale circa la necessità delladimostrazione di un utile collocamento in graduatoria, sottoil profilo reddituale, da parte dell’aspirante, tuttavia devesottolinearsi che, nel caso in esame, non vi è stata alcunaidonea allegazione circa il possibile superamento di entrambele prove previste dalla procedura di selezione: circostanzache si poneva su un piano logico-temporale antecedentediacronicamente a quello della utile posizione in graduatoria.7. Con riguardo, invece, al chiesto danno di perdita di chance,anche in questo caso va rilevato un difetto di deduzione daparte ricorrente in quanto le allegazioni avrebbero dovutoriguardare non l’utile collocazione in graduatoria, ma leprobabilità di superamento delle prove a seguito di una lorovalutazione complessiva.8. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso principale deveessere rigettato con diversa motivazione rispetto a quellaadottata dalla Corte di appello.9. Con il motivo di ricorso incidentale si censura la violazione dilegge ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, dell’art.16 dellalegge 28 febbraio 1987 n. 56 e s.m.i., degli art. 23, 27 e 27del DPR n. 487/1994, nonché delle disposizioni di cui all’art.7 dell’avviso pubblico di avviamento alla selezione di cui ègiudizio. Si critica la decisione nella parte in cui ha statuitol’illegittimità dell’operato della Commissione laddove haritenuto che la stessa era tenuta a consentire a ciascuncandidato di sostenere la selezione nella sua interezza,potendo solo all’esito delle due prove formulare il giudizio diidoneità (o meno) del candidato, mentre il giudizio di idoneitàNumero registro generale 10423/2023Numero sezionale 1453/2026presupponeva necessariamente il superamento dellaN umperroo dvi ara ccolta generale 14601/2026Data pubblicazione 17/05/2026orale, con conseguente illegittimità dell’operato dellacommissione che, nel rispetto dei principi generali e dieconomicità dell’attività amministrativa, ha ritenuto di nonfar eseguire la prova pratica a quei candidati che erano giàrisultati non idonei all’esito della prova orale, essendo le dueprove (orale e pratica) dirette ad accertare diverseconoscenze, competenze ed abilità pratiche richieste per lacopertura del posto di magazziniere dell’ospedale. Inoltre,quanto al giudizio di inidoneità, si rappresenta che ilricorrente deduceva di avere fornito risposte sufficienti alledomande poste ma, da un lato, non aveva indicato le rispostefornite e, dall’altro, non poteva desumersi dal mero titolouniversitario conseguito che il Carelli avesse fornito risposteadeguate e sufficienti a farlo ritenere idoneo alle mansioni daassegnare. Allo stesso modo la AST di Ancona precisava chel’idoneità alla mansione non poteva desumersi dalle mereabilitazioni possedute dal ricorrente in quanto, se così fossestato, si sarebbe previsto un accesso per titoli e nonl’esperimento di una prova pratica selettiva che dimostrasseoltre al possesso delle abilitazioni richieste anche la capacitàpratica di svolgere specifiche mansioni.10. La trattazione di tale motivo resta assorbita dal rigetto delricorso principale.11. In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato,assorbito quello incidentale.12. Le spese del presente giudizio, attesa la diversità dellamotivazione sulla rilevata infondatezza della pretesa delCarelli, vanno interamente compensate tra le parti.Numero registro generale 10423/2023Numero sezionale 1453/2026La Corte rigetta il ricorso principale, assorbitoN uqmueroe dlli ora ccolta generale 14601/2026Data pubblicazione 17/05/2026incidentale. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 marzo 2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14601/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris