CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 01647/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 19244/20 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] deMiro in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato a all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Panini in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - nonché -) [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - avverso la sentenza del Tribunale di Roma 25 febbraio 2020 n. 4033; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 novembre 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro (il cui credito sarà, nelle more del giudizio, ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), essendo munita di titolo esecutivo Oggetto: opposizione all’esecuzione stragiudiziale garantito da ipoteca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel 2009 iniziò l’esecuzione forzata neiconfronti del debitore. 2. Il 15 gennaio 2013 [OSCURATO:PERSONA] venne a mancare, lasciando quali eredi Celestino, Flaviana e [OSCURATO:PERSONA]. 3. L’espropriazione immobiliare seguì il suo corso, e in particolare: -) il 16 febbraio 2015 avvenne l’aggiudicazione; -) il 14 settembre 2015 il giudice dell’esecuzione pronunciò il decreto di trasferimento; -) il 23 novembre 2016 fu dichiarato esecutivo il progetto di distribuzione e chiusa la procedura. 4. Con ricorso depositato il 4.11.2015 Celestino, Flaviana e [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione (formalmente qualificata) agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento. A fondamento dell’opposizione (dopo aver premesso che il decreto di trasferimento fu loro comunicato solo il 21ottobre 2015) allegarono che: -) l’immobile pignorato apparteneva per 1/2 alla moglie del debitore, [OSCURATO:PERSONA], deceduta quattro anni prima dell’aggiudicazione (il 4 maggio 2011); la vendita aveva quindi avuto ad oggetto illegittimamente nella sua interezza un immobile che apparteneva solo in parte al debitore, invece che la sola quota di proprietà del debitore esecutato; -) nessun atto della procedura era mai stato notificato alla vedova del debitore e coerede, [OSCURATO:PERSONA]; -) nessun atto della procedura era stato mai notificato agli opponenti nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; solo il decreto di trasferimento era stato notificato (tardivamente) agli opponenti “nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]”, e non anche nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; -) il decreto di trasferimento era stato emesso illegittimamente, in mancanza del versamento alla procedura delle somme da cui prelevare la quota a favore della comproprietaria [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi eredi (essendo stato il prezzo pagato dall’aggiudicatario direttamente al creditore). 5. Con sentenza 25 febbraio 2020 n. 4033 il Tribunale di Roma rigettò l’opposizione. Il Tribunale osservò che la censura concernente l’omessa notifica a [OSCURATO:PERSONA] del pignoramento, ed ai suoi eredi “dell’avviso” ex art. 599 c.p.c., “doveva essere fatta valere prima dell’aggiudicazione”. Richiamò, a sostegno di tale conclusione, la giurisprudenza di legittimità secondo cui le nullità del procedimento esecutivo anteriori alla vendita non possono pregiudicare l’acquisto dell’aggiudicatario, salvo il caso di collusione tra questi ed il creditore. 6. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da Celestino, Flaviana e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso fondato su cinque motivi ed illustrato da memoria. La [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. La [OSCURATO:SOCIETA]. (aggiudicataria) non si è difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso. Col primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’articolo 360, n. 4, c.p.c., la nullità del procedimento e della sentenza per violazione degli articoli 112, 183 e 277 c.p.c.. Il motivo, se pur formalmente unitario, contiene due censure. 1.1. Con una prima censura (pagina 11 del ricorso) i ricorrenti lamentano che il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, superata la prima udienza, venne riunito ad altro giudizio, di opposizione all’esecuzione, proposto ex articolo 615 c.p.c. dal solo [OSCURATO:PERSONA], giudizio che invece era pervenuto alla fase di decisione. Sicché, per effetto della riunione, il giudizio di opposizione agli atti esecutivi era stato deciso senza lo svolgimento di alcuna istruttoria. 1.2. Con una seconda censura (pagina 12) i ricorrenti lamentano che il Tribunale ha trascurato di pronunciare su alcuni dei motivi di opposizione agli atti esecutivi, ed in particolare sul motivo inteso a far valere “il mancato versamento del ricavato della vendita alla procedura e la mancata distribuzione della quota di [OSCURATO:PERSONA] agli eredi della stessa”. 1.3. La prima delle suddette censure è inammissibile, in quanto i ricorrenti si dolgono del mancato svolgimento dell’istruttoria, ma non indicano, nella sola sede consentita e cioè in ricorso, se e quali prove chiesero, o avrebbero potuto chiedere, astrattamente idonee a modificare l’esito del giudizio. 1.4. La seconda censura è fondata, ma tale fondatezza non può comportare la cassazione della sentenza impugnata, a causa dell’inammissibilità della domanda sulla quale il Tribunale omise di pronunciare. 1.4.1. La censura di omessa pronuncia è fondata, inquanto il Tribunale di Roma nulla ha statuito sulla domanda, contenuta nel primo capoverso delle conclusioni dell’atto di opposizione (trascritte a p. 9 del ricorso), con cui si chiedeva al Tribunale di dichiarare “l’illegittimità degli atti della procedura esecutiva immobiliare 1657/09 (…) perché l’aggiudicatario non ha versato il prezzo di aggiudicazione alla procedura, come previsto a pena di decadenza dall’articolo 587 c.p.c.”. 1.4.2. Tuttavia la relativa domanda, se fosse stata esaminata, si sarebbe dovuta dichiarare inammissibile. Nel ricorso introduttivo del presente giudizio di opposizione agli atti esecutivi, infatti, gli opponenti sostennero (pp. 6-7) che la società aggiudicataria dell’immobile aveva versato il prezzo non alla procedura, ma alla banca creditrice. Al momento dell’introduzione del giudizio di opposizione (4.11.2015), tuttavia, il giudice dell’esecuzione non aveva ancora provveduto alla ripartizione del ricavato della vendita. Orbene, il versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario, eseguito con modalità difformi da quelle stabilite (e sempre ammesso che, nella specie, fosse configurabilità tale difformità o non, piuttosto, la ricorrenza delle ipotesi eccezionali di versamento diretto a particolari tipologie di creditori), può costituire un irregolare adempimento degli obblighi su di lui gravanti, ma non rende invalido il decreto di trasferimento. Lo stabilire infatti se, chi e in che misura ha diritto alla ripartizione del prezzo è questione che va affrontata e risolta in sede di ripartizione del ricavato, ove si ha la ricognizione definitiva delle ragioni dei singoli concorrenti e, se del caso, la ridistribuzione di quanto provvisoriamente attribuito ad alcuno di loro in misura eccedente quella riconosciuta dovuta. Pertanto, al momento in cui gli odierni ricorrenti proposero la domanda che assumono non esaminata, quella domanda era comunque inammissibile, perché anteriore alla fase processuale (ripartizione del ricavato) in cui si sarebbe dovuta proporre. Nei suddetti termini va dunque corretta la motivazione della sentenza impugnata, essendo il dispositivo conforme a diritto: con la conseguenza che il motivo non può condurre all’invocata cassazione della gravata pronuncia. 2. Il secondo motivo di ricorso. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano (formalmente) il vizio di omesso esame di fatti decisivi. Nella illustrazione del motivo tuttavia i ricorrenti si dolgono in realtà del fatto che il Tribunale “non ha considerato gli argomenti, e le prove a sostegno di essi, in merito all’illegittimità del decreto di trasferimento”. 2.1. Il motivo va qualificato ex officiocome denuncia della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato, ed è in parte assorbito dal rigetto del primo motivo; nella parte restante è inammissibile. I ricorrenti, infatti, sostengono che il Tribunale non avrebbe preso in esame i vari argomenti da essi spesi per sostenere la tesi della nullità della procedura esecutiva. Ma su questo punto omessa pronuncia non vi fu: il Tribunale, infatti, ritenne tardiva la censura di nullità, e tale giudizio - giusto o sbagliato che fosse - è comunque una risposta ai motivi di opposizione (ad eccezione di quello concernente il mancato versamento del prezzo, del quale si è già detto). 3. Terzo motivo. Col terzo motivo i ricorrenti prospettano, congiuntamente, sia il vizio di violazione di legge, sia quello di omesso esame di un fatto decisivo. L’illustrazione del motivo si articola nella commistione di svariate censure. Secondo l’unica interpretazione che il collegio ritiene possibile delle pp. 15-20 del ricorso, tali censure possono essere riassunte così: a) né il pignoramento, né l’ordinanza di vendita, né il provvedimento di fissazione dell’udienza sono stati mai notificati al comproprietario del debitore esecutato, [OSCURATO:PERSONA]: ciò ha reso “improcedibile la vendita”, e tale vizio può essere fatto valere anche dopo l’emissione del decreto di trasferimento (e dunque ha errato il Tribunale a ritenere tardiva l’eccezione di nullità della procedura) (p. 15-17 del ricorso); b) il decreto di trasferimento venne emesso nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA], e comunicato solo agli eredi di questi, ma non anche agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] (p. 17, 2° cpv.); c) la nullità derivante dall’omessa notifica del pignoramento a [OSCURATO:PERSONA] era stata “contestata al giudice dell’esecuzione con l’opposizione depositata in data 27 gennaio 2012 ed in data 27 aprile 2012 da due degli eredi di [OSCURATO:PERSONA]” (p. 17, ultimo cpv.); d) il Tribunale avrebbe dovuto ritenere dimostrata la collusione fra l’aggiudicatario e la banca creditrice (p. 18). 3.1. La censura sub (a) è, innanzitutto, inammissibile per difetto di pertinenza - rispetto al contenuto della sentenza impugnata - nella parte in cui lamenta la violazione dell’art. 498 c.p.c., che disciplina l’intervento dei creditori e che non ha alcuna attinenza alla fattispecie per cui è causa. Nella parte restante il motivo è infondato, in quanto al coniuge comproprietario del debitore esecutato non va notificato alcun avviso ex art. 599 c.p.c.. La comunione legale tra coniugi, infatti, è una comunione senza quote. Ciò comporta che se un bene caduto in comunione venga espropriato in conseguenza dell’inadempimento di obbligazioni di uno solo dei coniugi, l’espropriazione ha ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà o per una quota, e da ciò consegue l’inapplicabilità della disciplina sull’espropriazione dei beni indivisi, e quindi dell’art. 599 c.p.c. (Cass. Sez. 3, n. 6575 del 14/03/2013, Rv. 625462 - 01; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2047 del 24/01/2019, Rv. 652625 - 01). La comunione legale, in tali ipotesi, si scioglierà solo all’atto della vendita ed il coniuge non debitore avrà diritto alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso ( ex aliis, da ultimo ed oltre le già viste, Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 506 del 14/01/2021). 3.2. Sotto altro aspetto, quand’anche si volesse ritenere applicabile all’espropriazione di un bene in comunione legale tra coniugi l’art. 599 c.p.c., l’omissione del suddetto avviso non comporterebbe la nullità della procedura. La funzione del suddetto avviso, infatti, fu esaminata funditusda Sez. 3, Sentenza n. 3648 del 17/06/1985, ove si stabilì che tale avviso “è atto accessorio e costitutivo della fattispecie complessa di pignoramento di immobili indivisi”, la cui funzione è rendere inopponibile al creditore la divisione del bene pignorato compiuta autonomamente dai comproprietari. Sicché, “in mancanza di una espressa sanzione di nullità”, l’omissione di quell’avviso “non comporta alcuna lesione dei diritti dei comproprietari non debitori, i quali possono, in ogni caso, proporre opposizione di terzo prima della vendita dei beni ai sensi dell’art 619 c.p.c., ovvero domanda di accertamento o di rivendica in un giudizio autonomo di cognizione, ai sensi dell’art. 2919 c.c., se siano state vendute giudizialmente le loro quote” (Sez. 3, Sentenza n. 3803 del 11/11/1975, Rv. 378013 - 01). Ed è appena il caso di rilevare che non sono qui addotte ragioni per rimeditare tale approdo ermeneutico. 3.3. La censura (b) è infondata: de iure condito, l’art. 586 c.p.c. infatti non prevede la comunicazione del decreto di trasferimento. Se poi con questa censura i ricorrenti avessero voluto sostenere l’illegittimità del decreto di trasferimento, in quanto avente ad oggetto un bene di proprietà (anche) di un terzo, avrebbero dovuto proporre opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.. Infine, se si qualificasse l’opposizione da essi proposta su questo punto come opposizione ex 619 c.p.c., la sentenza del Tribunale si sarebbe dovuta impugnare con l’appello. 3.4. La censura (c) è infondata: le nullità vanno fatte valere con le opposizioni esecutive, non con una “contestazione al GE”. 3.5. La censura (d) è inammissibile, a tacer d’altro perché nuova e non essendo ammessi nelle opposizioni esecutive motivi di contestazione diversi rispetto a quelli formulati col ricorso introduttivo della relativa fase sommaria (da ultimo, esaustivamente in motivazione e non massimate sul punto, Cass. Sez. U n. 25478 del 21/09/2021 Rv. 662368 -02 e Cass. Sez. U n. 28387 del 14/12/2020 Rv. 659870 - 01, ove ampi richiami di arresti precedenti). 4. Il quarto motivo di ricorso. Col quarto motivo i ricorrenti prospettano, congiuntamente, sia il vizio di violazione di legge, sia quello di omesso esame del fatto decisivo. Nella illustrazione del motivo deducono che il ricavato della vendita, parte del quale avrebbe dovuto essere destinato ai comproprietari del debitore non esecutato, venne invece interamente versato al creditore procedente, in violazione di quanto disposto dal giudice dell’esecuzione con ordinanza del 19 ottobre 2015, nella quale si affermava che gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] avrebbero potuto trovare tutela dei propri diritti in sede di riparto. 4.1. Il motivo resta assorbito dal rigetto del primo e del secondo motivo di ricorso. 5. Il quinto motivo di ricorso. Col quinto motivo i ricorrenti lamentano sia il vizio di violazione di legge, sia quello di omesso esame d’un fatto decisivo. L’illustrazione del motivo giustappone molte e disparate affermazioni in punto di diritto ed in punto di fatto, fra le quali non è agevole rinvenire un filo conduttore. Pare al Collegio che l’unica interpretazione possibile delle pp. 24-31 del ricorso faccia emergere le seguenti censure: -) l’esecuzione si è conclusa con l’aggiudicazione non solo della quota di proprietà del debitore esecutato, ma anche della quota di proprietà di terzi, non debitori; la banca creditrice, tuttavia, non avrebbe potuto assoggettare all’esecuzione, per debito personale di uno dei coniugi, la quota di proprietà dell’altro; -) l’ipoteca iscritta sul bene espropriato garantiva debiti contratti per esigenze personali del debitore non della famiglia; -) la moglie del debitore esecutato non aveva mai ricevuto comunicazione dell’avvio dell’esecuzione, ex articolo 599 c.p.c.. L’illustrazione del motivo prosegue (alle pagine 27-29) confutando non giàla sentenza impugnata, ma le difese svolte dalla banca creditrice nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi. 5.1. Le censure sopra elencate in parte restano assorbite dal rigetto dei motivi precedenti, e nella parte restante vanno dichiarate inammissibili per totale carenza di una ragionata e motivata censura avverso la sentenza impugnata. 6. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 7.655, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versament