CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 37093/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso. t Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari in sede ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere per i seguenti addebiti: - per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., in particolare per aver fatto parte della cosca di 'ndrangheta denominata cosca Bellocco, operante sul territorio del Comune di Rosarno, e specificamente del gruppo cd. degli scissionisti, ramo della cosca riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] cl. 1976, di cui era persona di assoluta fiducia e le cui direttive eseguiva puntualmente, fatto accertato in Rosarno e luoghi limitrofi nel settembre 2019 a tutt'oggi (capo 1); - per il delitto, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] cl. 76, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (deceduto), di danneggiamento seguito da incendio dell'autovettura del sodale [OSCURATO:PERSONA] a seguito di un violento litigio tra questi e [OSCURATO:PERSONA], fatto aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., in Rosarno il 26 ottobre 2019 (capo 7); - per il delitto, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (deceduto), di illegale detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma comune da sparo di cui avevano la disponibilità in occasione del danneggiamento seguito da incendio di cui al capo 7), reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., in Rosarno il 26 ottobre 2019 (capo 8). 2. Il materiale indiziario si compone delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, tutti a vario titolo già esponenti delle famiglie mafiose del territorio calabrese - in particolare, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri -, e di un rilevante complesso di risultati di operazioni di intercettazione, sia telefoniche che ambientali. Si è accertato che al vertice della cosca Bellocco vi è [OSCURATO:PERSONA] cl. 1983: questi, seppure detenuto in regime di massima sicurezza presso l'Istituto di Lanciano, gestiva e guidava l'organizzazione tramite il determinante apporto del cognato, [OSCURATO:PERSONA], che era definito dagli associati come il responsabile per l'attuazione del programma criminale della cosca. All'interno della 'ndrina si era formato un gruppo che cercava di acquisire margini di autonomia decisionale e operativa che, per quanto autonomo, faceva in ogni caso riferimento al gruppo egemone. Il gruppo dei cd. scissionisti aveva al vertice Domenico t Bellocco cl. 76 e gli episodi criminosi di cui agli addebiti 7) e 8) hanno costituito, unitamente ad altri, la concretizzazione della contrapposizione. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 3.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al giudizio di gravità indiziaria per i fatti di cui ai capi 7) e 8). L'incendio e l'intera vicenda di cui ai già menzionati capi hanno avuto origine da questioni di natura privata e quindi è contraddittorio affermare la sussistenza dell'aggravante. Anche secondo l'impostazione dell'ordinanza - solo successivamente all'incendio, dato che le vittime erano appartenenti ad una frangia interna alla cosca e i presunti autori appartenenti ad altra frangia, la vicenda si sarebbe connotata per un motivo di contrapposizione fra i due asseriti gruppi. L'ordinanza ha poi errato nell'affermare che sarebbero state registrate dichiarazioni autoaccusatorie del ricorrente presso l'abitazione di Palaia perché non risulta registrazione alcuna. Con riguardo poi alla illegale detenzione dell'arma, in specie alla attribuzione concorsuale della detenzione, non è stato spiegato se i presunti esecutori materiali avessero deliberato ab origine l'utilizzo dell'ama e pertanto che la detenzione in capo ad uno dei concorrenti dovesse intendersi anche come detenzione in capo agli altri. L'ordinanza impugnata è poi carente in ordine all'affermazione dell'aggravante ex art. 416- bis.1 cod. pen. in relazione ad entrambi i reati, sia per quanto attiene al cd. metodo mafioso sia per quel che concerne la cd. agevolazione mafiosa. 3.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al giudizio di gravità indiziaria per l'addebito associativo di cui al capo 1). Le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia Albanese e Cacciola sono generiche e sono dunque prive di valenza indiziaria. Privi di valenza indiziaria sono poi i rapporti parentali evocati in ordinanza e anche i commenti che sul ricorrente ebbero a fare i componenti della famiglia Palaia. 3.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al giudizio di sussistenza di esigenze cautelari per il caso in cui sia annullata l'ordinanza in merito ai gravi indizi per l'addebito associativo di cui al capo 1). 4. Il Procuratore generale ha depositato memoria con cui ha illustrato le ragioni sottese alla richiesta di dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo è infondato. L'ordinanza ha spiegato le ragioni del conflitto. [OSCURATO:PERSONA] intratteneva una relazione sentimentale con la moglie di un altro sodale, [OSCURATO:PERSONA], appartenente al ramo degli scissionisti. Ci fu un violento litigio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e quindi il danneggiamento seguito da incendio. Il danneggiamento si innestò, potenziandolo, in un conflitto tra le opposte fazioni, che richiese l'intervento dei soggetti di vertice del clan che intesero proteggere l'associato Stilo. Dall'intercettazione operata nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] nel corso di una riunione di diversi sodali è emerso che tutti costoro individuarono i responsabili del danneggiamento in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Del resto, un utile riscontro al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel fatto criminoso si ha dalle riprese video dell'incontro che ebbe con [OSCURATO:PERSONA], a casa di quest'ultimo, e dalle successive intercettazioni di quanto Palaia riferì ad altri sodali delle ragioni dell'incontro e del contenuto della conversazione avuta con Gregorio. Palaia riferì: che il vero fine di quella visita era che Gregorio voleva comprendere quale fosse "il livello di ostilità" nei suoi confronti da parte del gruppo e specificamente della parte dominante; e che nel pomeriggio si sarebbero recati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], suocero del primo, per definire i termini del risarcimento in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Dall'ordinanza impugnata si trae che l'arma era detenuta dal sodale Barrese, che si trovava nell'autovettura con Restuccia, Gregorio e Gallo. Il dato è certo perché riferito da Gregorio a Palaia in occasione dell'incontro del 28 ottobre 2019. Il Tribunale ha logicamente spiegato, con adeguata e compiuta motivazione, che, trattandosi di una spedizione punitiva, il gruppo si era munito di un'arma, e che quindi tutti sapevano della presenza dell'arma, condividendone in tal modo la disponibilità. 2.2. Il Tribunale ha ben spiegato le ragioni della sussistenza dell'aggravante. Ha dato conto del fatto che la vicenda, benché sorta per ragioni private, divenne occasione per dimostrare all'interno della cosca la scala gerarchica e gli equilibri che al suo interno dovevano essere rispettati. Il danneggiamento dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], pertanto, non fu una ritorsione soltanto per motivi personali, ma fu gestito, anche per quel che attiene alle conseguenze, dai vertici della cosca, a dimostrazione che si trattò di un episodio pienamente inserito nelle dinamiche del gruppo, che vedeva una frangia in posizione se non antagonista rispetto ai vertici e alla loro direzione, quanto meno alla ricerca di una certa autonomia operativa.3. Il secondo motivo è infondato. Il Tribunale ha motivato adeguatamente in punto di gravità indiziaria per l'addebito di cui al capo 1). Ha fatto richiamo alle dichiarazioni accusatorie del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che lo ha indicato come partecipe della cosca e particolarmente impegnato nella commissione dei reati concernenti le armi e le sostanze stupefacenti; e a quelle, convergenti, del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito che il ricorrente era un fedelissimo dei due Bellocco, gli zii Umberto cl. 91 e Domenico cl. 76 - entrambi condannati, se pure non irrevocabilmente per partecipazione qualificata alla cosca - e dedito alla commissione di delitti, in particolare concernente le armi. Il Tribunale, ancora, ha individuato utili elementi di riscontro alle accuse di partecipazione alla cosca non solo nel corredo indiziario posto a fondamento degli addebiti di cui ai capi 7) e 8), indicativi della messa a disposizione del gruppo associativo e che non è necessario qui riassumere ben potendo essere sufficiente il puntuale rinvio al provvedimento impugnato (fl. 22 ss.). 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente ha prospettato un vizio come conseguenza dell'accoglimento del precedente motivo, fatto questo del tutto eventuale ed ipotetico. Ha in tal modo svolto dei rilievi critici fondati su una premessa meramente ipotetica, che li rende manifestamente infondati. 5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'ar