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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 2024

Cassazione n. 10848/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]° POTITO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Digli° Potito avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito senza incorrere in violazioni di legge e con argomenti privi di illogicità manifeste nel sostenere l'incompatibilità del fatto a giudizio rispetto alla causa di non punibilità ex art 131 bis cp rivendicata dalla difesa alla luce della rimarcata gravità della condotta materiale, coerentemente valorizzata in ragione del portato della violenza oppositiva, fisica e verbale, messa in atto dal ricorrente, con considerazioni che per quanto sintetiche, devono ritenersi adeguate ( in considerazione del più ampio portato argomentativo in cui si innestano) così da rendere il relativo giudizio di merito non sindacabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 5 febbraio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]° POTITO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Digli° Potito avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito senza incorrere in violazioni di legge e con argomenti privi di illogicità manifeste nel sostenere l'incompatibilità del fatto a giudizio rispetto alla causa di non punibilità ex art 131 bis cp rivendicata dalla difesa alla luce della rimarcata gravità della condotta materiale, coerentemente valorizzata in ragione del portato della violenza oppositiva, fisica e verbale, messa in atto dal ricorrente, con considerazioni che per quanto sintetiche, devono ritenersi adeguate ( in considerazione del più ampio portato argomentativo in cui si innestano) così da rendere il relativo giudizio di merito non sindacabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 5 febbraio 2024.
Sentenza Cassazione n. 10848/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris