CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 29622/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato alla requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento senza rinvio ed in subordine l'annullamento con rinvio al Tribunale di Arezzo per nuovo esame del provvedimento impugnato, come da memoria di replica depositata il 9/7/2026.[OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] srl, e, per essa, l'amministratore unico [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Arezzo il 5 marzo 2026 che dichiarava inammissibile il ricorso, formalizzato ex art. 324 cod. proc. pen., dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di ufficio nominato per la società dal medesimo Tribunale, avverso il decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso nei confronti della società ricorrente, avente ad oggetto tutte le somme ed i rapporti bancari, nonché i crediti IVA e gli ulteriori beni indicati negli atti esecutivi successivi, sequestro disposto ed eseguito (come emerge dall'ordinanza impugnata) con riferimento a due diverse imputazioni: - capo 15) delle incolpazioni provvisorie (contestato nei confronti della persona fisica legale rappresentante della società ricorrente), sequestro disposto ed eseguito, in via diretta, nei confronti della società, in ipotesi beneficiaria del relativo profitto; - capo 39) delle incolpazioni provvisorie, relativo all'illecito amministrativo contestato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl (sequestro, quindi, riconducibile al disposto dell'art. 53 del d. Igs. n. 231/01). La società ricorrente evidenzia che, sin dall'esecuzione dell'ordinanza di sequestro preventivo, il Tribunale aveva ritenuto sussistente la situazione di "incompatibilità difensiva" ex art. 39 I. n. 231/2001, in ragione della identità tra la persona fisica indagata per il reato presupposto ed il legale rappresentante della società ([OSCURATO:PERSONA]), provvedendo, pertanto, alla nomina di un difensore di ufficio nella persona dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: evidenzia il ricorrente che la declaratoria di inammissibilità del riesame da questi proposto era fondata sulla carenza, in capo al difensore, di valida procura speciale, tuttavia preclusa "ah origine" dalla stessa autorità giudiziaria. Per l'effetto, la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] srl era rimasta del tutto priva di difesa. Il ricorso per cassazione articola due distinti motivi. 1. Il primo motivo deduce violazione di legge sostanziale e processuale e radicale contraddittorietà della declaratoria di inammissibilità svolta dal Tribunale del riesame con l'ordinanza impugnata: si premette che il Tribunale, sin dall'elezione di domicilio e relative contestazioni, ha attivato il meccanismo della difesa di ufficio dell'ente, esautorando "in toto" l'amministratore unico da qualsivoglia potere o facoltà di sorta, negando effettività alla difesa di ufficio, che la ritenuta assenza di procura speciale non ha fondamento giuridico poiché no sarebbe dato comprendere quale fosse il soggetto legittimato a sottoscrivere a 2e procure speciali all'esito dell'incompatibilità dell'[OSCURATO:PERSONA] indagato per il reato presupposto. In sintesi, la difesa "ex officio" sarebbe stata ridotta a "mera fictio" poiché, considerata anche la tempistica cautelare, la società sarebbe stata privata del diritto di difesa, con conseguente nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. degli atti conseguenti. 2. Il secondo motivo deduce violazione di legge, sostanziale e processuale, nonché sproporzione e irragionevolezza della sanzione processuale dell'inammissibilità del gravame pronunciata in danno della società: si osserva che all'esito della nomina del difensore "ex officio", la declaratoria di inammissibilità del riesame per mancanza di procura speciale ha prodotto una causa di decadenza incolpevole e processualmente irragionevole a carico della società. Nelle more dell'udienza fissata per la trattazione del procedimento, il ricorrente ha trasmesso memoria ex art. 611 cod. proc. pen., in replica alle conclusioni scritte della Procura Generale. All'udienza, all'esito del rigetto dell'istanza difensiva volta ad ottenere la riunione del presente procedimento a quello relativo al ricorso, sempre della [OSCURATO:PERSONA] srl, recante RG 20561/2026, la Procura Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, mentre il difensore ha insistito nel relativo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, non confrontandosi, nella sua articolazione, con la motivazione svolta nel provvedimento impugnato e, comunque, per la manifesta infondatezza delle deduzioni in esso svolte in ricorso. I motivi dedotti verranno analizzati congiuntamente, in quanto relativi alla medesima questione giuridica relativa alla ritenuta inammissibilità del gravame proposto dinanzi al Tribunale del riesame di Arezzo. 1.1 Occorre, anzitutto, premettere che il Tribunale del riesame ha espressamente dichiarato inammissibile l'istanza di riesame sia nella parte relativa al sequestro disposto ed eseguito in via diretta nei confronti della società (destinataria, nell'ipotesi accusatoria, del profitto del reato commesso, nel suo interesse e vantaggio, dalla persona fisica), sia con riferimento al sequestro direttamente correlato alla contestazione dell'illecito amministrativo dell'ente, avente quale reato presupposto il delitto contestato alla persona fisica. La declaratoria di inammissibilità, pertanto, riguarda entrambe le posizioni e, per l'effetto, distingue, da un lato, quella rivestita dalla società, quale soggetto terzo, rispetto al sequestro disposto in via diretta per il delitto presupposto commesso dalla persona fisica e, dall'altro, la posizione che la medesima società riveste quale "indagata" per l'illecito amministrativo dell'ente. Quanto alla prima posizione, il Tribunale evidenzia la carenza di una procura speciale (prescritta dall'art. 100 cod . 3proc. pen. per l'esercizio delle prerogative difensive riconosciute ai soggetti terzi rispetto al procedimento penale) e, quanto alla seconda, la carenza della "costituzione" in atti della società ai sensi dell'art. 39 d. Igs. n. 231/01 (che prevede un vero e proprio atto di "presentazione" della persona giuridica, il relativo contenuto minimo, ed un distinto atto di conferimento di procura speciale rispondente ai requisiti di cui all'art. 100 cod. proc. pen.). Posta tale premessa, in ordine, quindi, alla individuazione di due distinte ragioni giuridiche che rendevano necessario, da un lato, il conferimento di una procura speciale da parte della società quale terzo interessato, dall'altro la costituzione dell'ente ai sensi dell'art. 39 d. Igs. n. 231/01, si osserva, in primo luogo, che il ricorrente nulla adduce quanto all'eventuale conferimento di una procura speciale, in tempo antecedente alla proposizione dell'atto di riesame, ad opera della società, quale soggetto terzo rispetto alta contestazione elevata nei confronti della persona I. 4•1fisica e destinatario del sequestro del profittordirettou:piuttosto, il ricorrente si duole del fatto che, stante l'incompatibilità soggettiva del precedente amministratore unico a conferire procura speciale (come previsto dalla legge sulla responsabilità amministrativa degli enti) e stante la nomina di un difensore di ufficio, la previsione del necessario conferimento di una procura speciale da parte di soggetto munito dei poteri rappresentativi della persona giuridica [OSCURATO:PERSONA], e diversa dal legale rappresentante indagato per il reato' presupposto ([OSCURATO:PERSONA]), abbia dato luogo ad una illegittima compressione dei diritti difensivi. Tale censura, tuttavia, appare manifestamente infondata in relazione alla posizione della società quale soggetto terzo colpito dal sequestro: si tratta, in questo caso, di una posizione rispetto alla quale, a rigore, non opererebbe l'incompatibilità di cui all'art. 39 d. Igs. n. 231/01, (specificatamente prevista con riferimento alla responsabilità amministrativa dell'ente), poiché altrimenti si estenderebbe l'applicazione della relativa diposizione oltre la materia espressamente disciplinata dalla stessa. Quanto all'ulteriore profilo, ovvero quello relativo alla posizione della società quale destinataria del sequestro ex art. 53 d. Igs. n. 231/01, la relativa censura è inammissibile alla luce della disposizione di cui all'art. 39 d. Igs. n. 231 più volte citato, e del consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte che, all'esito della informazione di cui all'art. 57 d. Igs. n. '231/01, individua nell'atto di costituzione della società, da compiersi con le modalità ivi previste, la condizione necessaria affinché la stessa possa, ove ritenga, partecipare al procedimento ed esercitare le proprie prerogative difensive. L'art. 39 citato contiene precisa indicazione dei requisiti formali e di contenuto dell'atto di partecipazione della società al procedimento penale: esso prescrive, allo scopo, il formale deposito, 4presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente - da individuarsi in relazione alla fase procedimentale - di una dichiarazione avente il contenuto predeterminato dalla stessa legge. Tale contenuto include la denominazione dell'ente, le generalità del suo legale rappresentante, il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura speciale che, come espressamente prescritto dal comma 3, deve essere conferita nelle forme previste dall'art. 100 cod. proc. pen., nonché la sottoscrizione del difensore, la dichiarazione o elezione di domicilio. In via di prima considerazione, occorre chiarire che le previsioni degli artt. 39 e 40 del decreto, pur tra loro consecutive presuppongono una necessaria, netta distinzione tra diritti partecipativi e diritto di difesa tecnica. Il diritto partecipativo dell'ente, infatti, soggiace alle stringenti indicazioni di cui all'art. 39 citato, sopra riportate, distinguendosi tale diritto di partecipazione (anche definito quale diritto di "autodifesa", funzionale all'esercizio di diritti "personalissimi" come tali sottratti al difensore tecnico, quali, ad esempio, la stessa costituzione ex art. 39 d. Igs. n. 231/01 e la relativa elezione di domicilio), costruito in ragione della natura "giuridica" della persona indagata, dalla difesa tecnica, invece contemplata dall'art. 40 citato, quanto alla difesa di ufficio, e dall'art. 96 cod. proc. pen. per la difesa fiduciaria (atteso il generale rinvio, nei limiti di compatibilità, per il procedimento relativo agli illeciti ammnistrativi dipendenti da reato, alle disposizioni del codice di procedura penale operato dall'art. 34 d. Igs. n. 231/01 e, quanto alla specifica posizione dell'ente nei cui confronti di procede, alle diposizioni processuali relative all'imputato). Tale distinzione tra diritti partecipativi e difesa tecnica, del resto, trova conferma nella previsione di cui all'art. 39, comma 4, d. Igs. n. 231/01, a tenore del quale "Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.", e dalla successiva previsione di cui all'art. 41 (non espressamente oggetto di abrogazione ad opera della riforma Cartabia, da taluno ritenuto oggetto di tacita abrogazione all'esito dell'entrata in vigore del processo in assenza), rubricato "Contumacia dell'ente", che ricollega la contumacia alla mancata "costituzione" dell'ente e non alla mancata presenza del legale rappresentante (come del resto evidenziato dalle Sezioni Unite Gabrielloni, pag. 10 della relativa motivazione). Ebbene, il predetto atto di costituzione, finalizzato alla partecipazione dell'ente al procedimento penale, ne costituisce l'unica modalità di intervento che, ove preceduta dall'invito di cui all'art. 57 del medesimo d. Igs. n. 231/01, diviene "passaggio obbligato", con ogni conseguenza quanto alla verificata (e verificabile) incompatibilità (che nella previsione normativa non ammette deroghe) espressamente prevista dall'art. 39, comma 1, d. Igs. n. 231/01, a tenore del qul'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amnnnistrativo. Va, in questa sede, ribadito l'orientamento già espresso da questa Corte nella sua massima composizione (Cass. Sez. U. n. 33041 del 28/05/2015 più volte citata) per il quale la costituzione dell'ente, nel procedimento relativo a fatti di cui al d. Igs. n. 231/01, da svolgersi con le formalità di cui all'art. 39 più volte citato "...sia "la" modalità attraverso la quale l'ente può rendersi partecipe attivo di tutte le facoltà e prerogative che gli sono proprie..."(in motivazione, pagina 17) discendendo tale necessità dalla natura dell'ente come "figura soggettiva potenzialmente anche complessa e necessitante di mezzi di esternazione della propria volontà diversi e più articolati di quelli dell'imputato/a persona fisica..." nonché dalla "...necessità ... di rendere ostensibile quanto prima l'eventuale conflitto di interessi che .... discenderebbe in via diretta e immediata dal fatto che il legale rappresentante individuato dall'ente per la costituzione fosse anche indagato o imputato del reato da cui dipende l'illecito.". Ciò in quanto il rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa di tale condizione di incompatibilità, alla nomina del difensore dell'ente, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall'art. 39 D.Igs. n. 231/01 (Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, Gabrielloni, Rv. 264310 - 01). L'ente che intenda pertanto partecipare al procedimento al fine di esercitare la propria difesa, e sempre con l'assistenza del difensore tecnico, è tenuto a risolvere il conflitto di interessi derivante dalla suddetta incompatibilità. Come chiaramente affermato da questa Corte, ove la persona giuridica non possa costituirsi nel procedimento a suo carico attraverso il proprio rappresentante legale perché indagato per il reato presupposto, dovrà provvedere alla sostituzione del rappresentante legale divenuto incompatibile ovvero nominarne altro con poteri limitati alla sola partecipazione al suddetto procedimento (Sez. 6, n. 41398 del 19/06/2009, Caporello, Rv. 244406 - 01): dovrà quindi nominare un nuovo legale rappresentante oppure un procuratore speciale "ad processum", ossia con poteri limitati alla sola partecipazione al suddetto procedimento, al quale spetterà la nomina del difensore di fiducia. La Corte, nella sua massima composizione, ha, inoltre, chiaramente affermato che all'esito della notifica dell'atto di cui all'art. 57 d. Igs. n. 231/01, l'ente viene posto nella condizione di non potere più "...procrastinare, agli effetti degli atti urgenti da compiere successivamente, la condizione partecipativa pretesa dall'art. 39, comma 2, per la adozione, già nella fase procedimentale in corso, con pienezza delle proprie facoltà difensive, delle iniziative necessarie.", sicché, indipendentemente dalla difesa tecnica, l'omessa costituzione dell'ente, ne pregiudica la condizione partecipativa, sin dalla fase delle indagini preliminari. 6(Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, Gabrielloni, citata): Né argomenti di segno contrario possono trarsi dalla considerazione, pur svolta in ricorso, che la costituzione dell'ente richieda tempi potenzialmente non compatibili con lo svolgersi del procedimento penale, atteso che, l'essenzialità dell'atto di costituzione ex art. 39 d. Igs. n. 231/2001 ai fini della partecipazione al procedimento penale imporrebbe la previsione, all'interno del modello organizzativo (sul punto, Sez. 3, n. 35387 del 13/05/2022, Capano, Rv. 283551 - 01) - se non anche all'interno dello statuto dell'ente e delle relative norme di funzionamento, con riferimento al più generale ambito delle situazioni di sopravvenuta impossibilità dell'organo di rappresentare l'ente - di regole cautelari per le possibili situazioni di conflitto di interesse del legale rappresentante indagato per il reato presupposto, valevoli a munire l'ente di un difensore che tuteli i suoi interessi. Come pure ampiamente affermato nella citata sentenza Gabrielloni, la sopraggiunta situazione di incompatibilità determinerebbe un'eventuale "impossibilità" dell'ente a provvedere alla sostituzione ed alla nomina solo in caso di interventi c.d. "a sorpresa", da risolversi in arco temporale veramente esiguo, ai quali, come si dirà, non pare possibile ricondurre la proposizione dell'istanza di riesame. Nella citata sentenza Gabrielloni, la Corte individua tali atti in quelli "...comunque caratterizzati da rapidità e urgenza nella rispettiva esecuzione, con riferimento soprattutto alla fase iniziale del procedimento nella quale l'ente non ha avuto, a volte, neppure sentore della pendenza delle indagini a proprio carico o comunque lo ha avuto in termini tali da non consentirgli di fatto il ricorso alla procedura ex art. 39 in tempo utile per l'esercizio delle facoltà di reazione...". Per tale categoria di atti, la Corte espressamente afferma che: "In tutti questi casi e in casi a questi strettamente assimilabili, che saranno il frutto anche di attività ermeneutica del giudice di merito nell'ottica di una lettura costituzionalmente orientata, è indubbio che la nomina del difensore di fiducia da parte del legale rappresentante dell'ente, secondo il disposto dell'art. 96 cod. proc. pen., abilita quello al pieno esercizio delle facoltà descritte dalle norme di volta in volta considerate.". Nel solco di tale orientamento, la Corte ha pertanto affermato che è ammissibile la richiesta di riesame avverso un provvedimento di sequestro preventivo relativo a beni appartenenti ad un ente, presentata da difensore nominato dal legale rappresentante dell'ente medesimo, nel caso in cui quest'ultimo, in qualità di persona fisica, risulti indagato per il reato presupposto dell'illecito amministrativo, ma non vi sia conoscenza della pendenza, a carico dell'ente, di un procedimento per responsabilità amministrativa da reato ex d.lgs. 6 giugno 2001, n. 231, potendo l'ente legittimamente ritenere di agire in veste di terzo, avente diritto alla restituzione dei beni sequestrati (in motivazione, la Cha aggiunto che se, in tal caso, si ritenessero applicabili, nei confronti del legale rappresentante dell'ente, gli oneri e i divieti di cui all'art. 39 d.lgs. n. 231 del 2001, il ricorso dallo stesso proposto incorrerebbe nella sanzione della inammissibilità per cause incolpevolmente non previste). (Sez. 3, n. 9243 del 23/01/2025, Italiano, Rv. 287678 - 01). Diversa valutazione deve, invece, svolgersi con riferimento alla presentazione dell'istanza di riesame (atto come detto non qualificabile come "a sorpresa") da parte del difensore d'ufficio o di fiducia, nei casi, come quello di specie, in cui l'ente abbia ricevuto notizia della pendenza a suo carico del procedimento per illecito àmmnistrativo dell'ente (come generalmente accade nelle ipotesi di adozione di provvedimenti che possano essere impugnati in sede di riesame dalla società in relazione ad illeciti dell'ente) e, tuttavia, non abbia provveduto alle formalità di cui all'art. 39 d. Igs. n. 231/01, norma che la sentenza Gabrielloni citata definisce "primum movens" in tema di rappresentanza e costituzione dell'ente nel procedimento per illecito ammnistrativo. Si ribadisce che l'informazione di garanzia costituisce una vera e propria messa in mora per effetto della quale l'ente che intenda partecipare al procedimento deve provvedere alla costituzione con le formalità di cui all'art. 39 d. Igs. n. 231/01, il cui chiaro disposto onera la persona giuridica che intenda partecipare al procedimento penale di provvedere alla costituzione nelle stringenti forme declinate dalla medesima disposizione, con conseguente nomina di un difensore per la rappresentanza dell'ente e il conferimento al medesimo di una procura speciale. Resta fermo che la difesa tecnica dell'ente risulta sempre necessaria nel procedimento che riguardi la responsabilità dell'ente per illeciti amministrativi dipendenti da reato, alla luce del combinato disposto delle previsioni di cui agli artt. 34 e 35 del medesimo testo normativo. Sul punto, rileva considerare che, con la sentenza Gabrielloni sopra più volte citata (in motivazione, pagina 18 e ss.) questa Corte ha ritenuto di evidenziare le peculiarità dell'istituto della costituzione dell'ente nel procedimento per l'illecito amministrativo ex d.lgs. n. 231/01, quale modalità partecipativa che, indubbiamente, attraverso la previsione del necessario conferimento di una procura speciale, richiama espressamente le figure della parte civile, del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (sottolineando, altresì, l'analogia, anche sintattica, con la disposizione dettata in materia di costituzione del responsabile civile dall'art. 84 cod. proc. pen.), al contempo, però, evidenziandosi che, a differenza di quanto previsto per l'ente responsabile ai sensi del d. Igs. n. 231/01 "...non vi sono evidenze normative, ad esempio, che consentano di affermare che il responsabile civile abbia diritto alla nomina di un difensore di ufficio se non si costituisce ovvero che fosse soggetto alla dichiarazione di contumacia, a differenza di quanto previsto per l'ente 8indagato.". Ne discende, anche sotto tale profilo, una declinazione della posizione dell'ente responsabile per l'illecito amministrativo derivante da reato certamente del tutto peculiare, sia per la natura della responsabilità (qualificata come "responsabilità amministrativa" dal legislatore, proprio nel titolo del decreto legislativo n. 231/01) sia per la assimilazione (coerente, del resto, alle connotazioni peculiari del sistema sanzionatorio previsto) della posizione dell'ente a quella dell'indagato/imputato, sebbene con il limite della "compatibilità". Sotto il primo profilo, infatti, la responsabilità dell'ente per gli illeciti ammnistrativi derivanti da reato resta comunque una responsabilità formalmente non penale: si tratta infatti della responsabilità di un soggetto giuridico non persona fisica, a fronte della natura personale della responsabilità penale ex art. 27 Cost., sebbene generativa di sanzioni con forte connotazione afflittiva e carattere non meramente riparatorio, tanto da essere demandata alla cognizione del giudice penale competente per la cognizione sui reati dai quali dipende la responsabilità dell'ente (art. 36 d. Igs. n. 231/01) e da comportare, in aggiunta alle "sanzioni amministrative pecuniarie" di cui agli artt. 10 e 11 del medesimo decreto legislativo, un ricco catalogo di sanzioni interdittive (previste dall'art. 9 del medesimo d. Igs. n. 231 citato), applicabili alle condizioni previste dal successivo art. 14. Tutti questi argomenti, senza pretesa di esaustività, valgono a sottolineare le peculiarità della posizione dell'ente nel procedimento disciplinato dal d. Igs. n. 231/01 e la necessità che all'ente vengano garantiti, nel limiti della compatibilità, i presidi difensivi previsti per l'indagato/imputato: ma il menzionato limite di compatibilità include, altresì, le ragioni poste a fondamento dell'interpretazione ormai costante di questa Corte per la quale, all'esito della notifica dell'atto di cui all'art. 57 citato, l'ente indagato per illecito amministrativo dipendente da reato, in tanto potrà godere delle garanzie e degli istituti processuali di tutela, in quanto abbia provveduto alla costituzione con le formalità di cui all'art. 39 più volte citato, superando la presunzione di conflitto (di interessi) tra il legale rappresentante autore del reato e la società indagata per l'illecito ammnistrativo ad esso conseguente. Sul punto anche recentemente, questa Corte, ribadendo la centralità della costituzione dell'ente già affermata dalla sentenza Gabrielloni, ha chiaramente affermato che è inammissibile la richiesta di riesame del sequestro preventivo proposta, ex art. 324 cod. proc. pen., dal difensore, d'ufficio o di fiducia, della persona giuridica non previamente costituitasi nelle forme dell'art. 39 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, benché destinataria di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, recante le informative previste dagli artt. 369 cod. proc. pen. e 57 d.lgs. n. 231 cit. (Sez. 3, n. 35849 del 23/09/2025, Societa', Rv. 288815 - 01). 9Ebbene, nel caso di specie il ricorrente neppure adduce elementi sulla cui base questa Corte possa ritenere che all'atto della presentazione dell'istanza di riesame, la società non avesse ricevuto la notifica dell'informazione di garanzia prevista dagli artt. 369 cod. proc. pen. e 57 d. Igs. n. 231/01 con espresso invito, quindi, a costituirsi con le formalità di cui all'art. 39 d. Igs. n. 231/01, risultando, peraltro, dai limitati atti cui questa Corte può accedere, che il sequestro sia stato eseguito nei confronti della società con specifico riferimento alla contestazione provvisoria relativa all'illecito amministrativo dell'ente e che, come parimenti risulta dal verbale di esecuzione redatto dalla Guardia di Finanza - Nucleo PEF di Arezzo in data 11 febbraio 2026 - proprio in sede di esecuzione del sequestro nei confronti della società ricorrente si sia dato atto che il sequestro eseguito era stato disposto in relazione ad illeciti amministrativi dell'ente di cui agli artt. 25-quinquiesdecies e 25-octies d. Igs. n. 231/01, nonché della nomina, per la stessa, di un difensore di ufficio. Lo stesso ricorrente, inoltre, afferma che sin dall'elezione di domicilio e relative contestazioni, il Tribunale ha attivato il meccanismo della difesa di ufficio dell'ente, con ciò dando atto della avvenuta notifica di un atto avente le caratteristiche di cui all'art. 57 n. d. Igs. n. 231/01. Ebbene, a fronte di tali emergenze processuali, valevoli certamente a rendere edotta la società della pendenza di un procedimento per illecito amministrativo dell'ente, il ricorrente non adduce, in ricorso, argomenti utili a superare la motivazione svolta dal Tribunale nel provvedimento impugnato che, richiamando proprio la sentenza di questa sezione, sopra citata (sent. n. 35849 del 23/09/2025), conclude per l'inammissibilità dell'istanza di riesame complessivamente proposta, affermando, quanto al sequestro disposto in relazione all'illecito ammnistrativo dell'ente, che la società ricorrente non avesse proceduto ad alcuna formale costituzione nelle forme disciplinate dall'art. 39 più volte citato. Conclusivamente, pertanto, il ricorso presenta profili di manifesta infondatezza e genericità come sopra argomentato, oltre ad essere formalizzato da difensore munito di procura difensiva (allegata al ricorso), conferita dal nuovo legale rappresentante dell'ente (in data 13 aprile 2026 e quindi successiva allo svolgimento della fase del riesame del provvedimento cautelare reale), che nella elencazione dei poteri conferiti al procuratore risulterebbe priva, a sua volta, dei profili di specificità richiesti dall'art. 100 cod. proc. pen., sia in relazione alla posizione della società quale soggetto destinataria del sequestro del diretto profitto del reato commesso dalla persona fisica, sia quale ente responsabile dell'illecito amministrativo dell'ente (atteso che la necessità della procura speciale è espressamente prevista dall'art. 39 d. I.gs. n. 231/01), con ciò non consentendo di individuare, neppure in questa sede, la compiuta costituzione della società.2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MIl Co sicilier estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] in Cancelleria - 5 MA, 2020 [OSCURATO:PERSONA].NZION,- IZTARTO • Luca 11