Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00326/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 28759/22 [OSCURATO:PERSONA] + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 628 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i primi due motivi dedotti nel ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], relativamente alla responsabilità e alla valutazione degli elementi di prova per il reato contestato, sono generici, poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori sia quanto alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato che quanto alla responsabilità concorsuale; Ritenuto inoltre, quanto al terzo motivo di ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], riproposto anche nel ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] -relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche- che non vi è confronto con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa l'insussistenza di elementi positivi tali da consentire l'applicazione del beneficio, tanto da ritenersi giustificato il precedente rigetto della richiesta ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen., che postulava il riconoscimento di dette attenuanti con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate; Ritenuto, quanto al ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che le prime tre censure del ricorrente risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello -che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio- con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità; Ritenuto, circa l'ultimo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] attinente al vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche che valgono analoghe considerazioni svolte a proposito del coimputato [OSCURATO:PERSONA], avendo la Corte sottolineato le modalità violente della condotta ove la persona offesa era stata immobilizzata e minacciata con l'uso di un'arma; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 28759/22 [OSCURATO:PERSONA] + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 628 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i primi due motivi dedotti nel ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], relativamente alla responsabilità e alla valutazione degli elementi di prova per il reato contestato, sono generici, poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori sia quanto alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato che quanto alla responsabilità concorsuale; Ritenuto inoltre, quanto al terzo motivo di ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], riproposto anche nel ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] -relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche- che non vi è confronto con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa l'insussistenza di elementi positivi tali da consentire l'applicazione del beneficio, tanto da ritenersi giustificato il precedente rigetto della richiesta ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen., che postulava il riconoscimento di dette attenuanti con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate; Ritenuto, quanto al ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che le prime tre censure del ricorrente risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello -che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio- con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità; Ritenuto, circa l'ultimo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] attinente al vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche che valgono analoghe considerazioni svolte a proposito del coimputato [OSCURATO:PERSONA], avendo la Corte sottolineato le modalità violente della condotta ove la persona offesa era stata immobilizzata e minacciata con l'uso di un'arma; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
Sentenza Cassazione n. 00326/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris