CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19910/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
27/11/2025, dep. 2026, della Corte di cassazione, Sestasezione penalevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato a quantoargomentato nel ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sempre in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale si èriportato ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza n. 1800 del 27/11/2025, dep. 2026, la Corte di cassazione, Sestasezione penale, per quanto qui interessa, rigettava il ricorso per cassazione che era statoproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale la Corted’appello di Messina aveva confermato la sentenza del 10/11/2023 con la quale il G.u.p. delTribunale di Messina, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], tral’altro, per il reato di partecipazione qualificata all’associazione finalizzata al traffico illecito disostanze stupefacenti di cui al capo 1).2. Avverso l’indicata sentenza n. 1800 del 27/11/2025, dep. 2026, della Sesta sezionepenale della Corte di cassazione, ha proposto ricorso straordinario, ex art. 625-bis cod. proc.pen., per il tramite dei propri difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], sull’assunto che la suddetta sentenza, «in relazione alla ritenuta sussistenzadella contestata condotta di partecipazione all’organismo associativo», sarebbe «il risultatodi un evidente “errore di fatto”».2.1. Sotto un primo profilo, il ricorrente, dopo avere svolto alcune considerazioni sultema dell’errore di fatto deducibile con il ricorso straordinario, denuncia l’esistenza di «unmacroscopico errore di valutazione degli elementi evidenziati nell’atto introduttivo delgiudizio di legittimità».[OSCURATO:PERSONA] contesta le affermazioni della Sesta sezione penale secondo cui: «nellasentenza di secondo grado, una diversificazione di ruoli, anche a livello apicale, è stataritenuta senza alcuna forzatura, in applicazione di principi esegetici consolidati» (quartocapoverso della pag. 18 della sentenza impugnata); «[n]el quadro ricostruttivo dei giudici diappello, il ruolo dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] è stato correttamente riqualificato in quello diorganizzatori» (quinto capoverso della pag. 18 della sentenza impugnata); «l’assunto deidifensori secondo cui essi [cioè i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]] avrebbero curatosolo il piccolo spaccio al minuto è contraddetto dall’avere, invece, personalmente gestitorapporti anche con distributori di più alto livello, movimentando quantitativi importanti distupefacenti e di denaro, nonché con pusher più o meno stabili» (sesto capoverso della pag.18 della sentenza impugnata).La contestazione di tali affermazioni della Sesta sezione penale è fondata sullaconsiderazione che la «generica motivazione cumulativa delle due posizioni processuali»,cioè quelle dei due fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], costituirebbe «il plasticorisultato di un evidente errore di fatto, atteso che [OSCURATO:PERSONA] non ha mai intrattenutorapporti con distributori di più alto livello, lo stesso si è relazionato esclusivamente con ilproprio fratello [OSCURATO:PERSONA] assumendo rispetto a quest’ultimo una posizione assolutamentesubalterna rispetto alla quale non è possibile individuare alcun profilo di autonomiadecisionale o di incidenza organizzativa».L’avallo della statuizione della Corte d’appello di Messina «in relazione alla ritenutacondotta di partecipazione qualificata» non avrebbe «tenuto conto dei “fatti” già cristallizzatinelle sentenze di merito o, per meglio dire, costituisce un evidente errore nella valutazionedegli stessi».Dopo avere trascritto il primo e il secondo capoverso della pag. 79 della sentenza del15/01/2025 della Corte d’appello di Messina, il [OSCURATO:PERSONA] rappresenta che, dall’intercettataconversazione del 16/12/2021 che è analizzata dalla Corte d’appello alle pagg. 79-80 dellasentenza di secondo grado, «emerge altresì che Cacopardo [cioè il capo e promotoredell’associazione] riforniva motu proprio altri soggetti ai quali avrebbe potuto diminuire iquantitativi forniti per favorire [OSCURATO:PERSONA] (… magari gli togli un pacco ogni quindicigiorni… hai capito che ti voglio dire?), in un contesto in cui è possibile apprezzare come, daun lato, Cacopardo interagiva con il solo [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, non è possibile cogliere lanecessità o l’opportunità di confrontarsi con l’odierno ricorrente».[OSCURATO:PERSONA], dal «percorso argomentativo delle sentenze di merito» nonsarebbe «possibile individuare alcuna posizione paritetica tra i tre soggetti dal contenutodelle conversazioni intercettate “nelle riunioni” nel corso delle quali, di fatto, il solo SettimoAntonino perfezionava i termini delle forniture effettuate da Cacopardo», laddove la«partecipazione silente di [OSCURATO:PERSONA] o i suoi momenti di confronto con il fratello nellaquantificazione degli incassi o nella esecuzione materiale delle cessioni» non potrebbe«integrare la “figura” dell’organizzatore».Il ricorrente aggiunge che la Corte d’appello di Messina «non aveva in alcun modospecificato le mansioni organizzative svolte da [OSCURATO:PERSONA] nel programmare l’operativitàdell’associazione […] e dei suoi sodali», anche alla luce della nozione di organizzatore che èstata elaborata dalla Corte di cassazione.2.2. Sotto un secondo profilo, il ricorrente espone che, mentre nell’imputazione di cui alcapo 1) gli era stato contestato di essere uno dei «capi e promotori» dell’associazione – peravere «ten[uto] i contatti con i fornitori, concordando gli acquisti d’ingenti quantitativi distupefacente, stabil[ito] le strategie da adottare per la successiva distribuzione dellostupefacente» –, la Corte d’appello di Messina aveva riqualificato il fatto «nella diversa eontologicamente distinta e diversa fattispecie “dell’organizzatore”».La Sesta sezione penale sarebbe incorsa nell’errore «individuabile nel non aver presoe quella oggetto di specifica imputazione (promotore)».[OSCURATO:PERSONA] il ricorrente, se la Sesta sezione penale «non fosse incorsa nel denunciatoerrore di fatto, avrebbe avuto la possibilità di rilevare come la contestazione incentrata sullapartecipazione qualificata da promotore non può essere intesa come idonea a legittimareuna condanna per la diversa ipotesi dello svolgimento della funzione di organizzatore,neanche genericamente richiamata nel capo d’imputazione».Dopo avere svolto alcune considerazioni sul tema della correlazione tra l’imputazionecontestata e la sentenza, il [OSCURATO:PERSONA] deduce che la Corte d’appello di Messina non si sarebbe«neanche posto il problema di verificare se la formale contestazione in fatto contenessel’enunciazione di elementi tali da evocare l’ipotesi diversa dello svolgimento del ruolo difinanziatore dell’organismo associativo».Il ricorrente lamenta che il «materiale probatorio acquisito» sarebbe stato «utilizzato peraccreditare in concreto la riconducibilità della condotta nell’alveo dello svolgimento di unafunzione apicale diversa da quella contestata, ma senza che sia dato atto che nel corso delprocesso di primo grado l’ipotesi di “reato diverso” fosse stata comunque evocata».[OSCURATO:PERSONA] ribadisce come debba «escludersi che il tenore dell’imputazione implicasse diper sé, pur nella massima espansione in senso letterale e logico, l’attribuzione della funzionedi finanziatore, peraltro non formalmente contestata a nessuno dei soggetti che nell’ambitoassociativo hanno, secondo l’accusa, rivestito una posizione apicale».Da ciò il «“vulnus” al diritto di difesa per l’imprevedibile condanna per il reato “diverso”pronunciata dal Tribunale ed avallata dalla Corte di Appello, nonostante la specificadoglianza».Il denunciato difetto di correlazione tra imputazione contestata e sentenzacomporterebbe «l’annullamento della sentenza di condanna a carico del [OSCURATO:PERSONA] e ai sensidell’art. 623 cod. proc. pen., comma 1, lett. a), e dell’art. 604 cod. proc. pen., comma 1, larestituzione degli atti al Tribunale di Messina in composizione collegiale, previoannullamento in parte qua anche della sentenza di primo grado».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Preliminarmente, occorre ribadire alcuni princìpi, affermati dalla Corte di cassazionee condivisi dal Collegio, che appaiono necessari al fine di definire il perimetro applicativo delricorso straordinario contro i provvedimenti della Corte di cassazione.1.1. L’errore materiale e l’errore di fatto, indicati dall’art. 625-bis cod. proc. pen. comemotivi di ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono,rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, ela sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli attiinterni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quelloeffettivo, sicché rimangono del tutto estranei all’area dell’errore di fatto – e sono, quindi,inoppugnabili – gli errori di valutazione e di giudizio dovuti a una non corretta interpretazionedegli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguentiall’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n.29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193-01, con la quale la Corte ha escluso checostituisse errore di fatto denunciabile mediante ricorso straordinario quello in cui la stessaCorte sarebbe incorsa nell’interpretare le dichiarazioni testimoniali e l’illogicità dellamotivazione sul ruolo dell’imputato in un omicidio, come quello di colui che aveva fornitol’arma all’esecutore materiale; Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv.268953-01, con la quale la Corte ha escluso che costituisse errore di fatto denunciabilemediante ricorso straordinario quello in cui la stessa Corte sarebbe incorsa nell’interpretarele dichiarazioni testimoniali e l’illogicità della motivazione sulla variazione dei ruoli cedente-cessionario nei rapporti tra tossicodipendenti).Già prima di tali pronunce, le Sezioni unite della Corte di cassazione avevano chiaritoche l’errore di fatto nel giudizio di legittimità che è oggetto del rimedio che è previsto dall’art.625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da unequivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudiziostesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziatodall’inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisionediversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Pertanto, qualora la causadell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettivae la decisione abbia comunque contenuto valutativo non è configurabile un errore di fattobensì di giudizio, come tale escluso dal perimetro applicativo del ricorso straordinario (Sez.U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527-02; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002,Basile, Rv. 221280-01).1.2. I giudici di legittimità hanno altresì precisato che: a) il ricorso straordinario pererrore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione non può avere aoggetto il travisamento del fatto o della prova, poiché l’istituto è funzionale a rimuovere i vizidi percezione delle pronunce di legittimità, e non anche quelli del ragionamento (Sez. 3, n.11172 del 15/12/2023, dep. 2024, Dema, Rv. 286048-01; Sez. 2, n. 29450 del 08/05/2018,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 273060-01; Sez. 3, n. 26635 del 26/04/2013, Bisogno, Rv. 256293-01, con laquale la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso con cui si era contestata la valenzaprobatoria riconosciuta a una testimonianza; Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007, Previti, Rv.237161-01, con la quale la Corte ha precisato che l’errata valutazione degli elementiprobatori deve essere fatta valere, pur quando si risolva in un travisamento del fatto o dellaprova, nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie); b) è inammissibile il ricorsostraordinario per errore materiale o di fatto avverso la sentenza di Cassazione per l’omessoesame di determinate deduzioni contenute in uno specifico motivo del ricorso percassazione, laddove il giudice di legittimità non abbia pretermesso l’esame del motivo diimpugnazione ma ne abbia fatto oggetto di trattazione; sicché le ridette deduzioni, sebbenela Corte non ne abbia dato esplicitamente conto, debbano reputarsi tacitamente valutate edisattese (Sez. 1, n. 17847 del 11/01/2017, Barilari, Rv. 269868-01).1.3. Si deve infine ribadire che l’errore di fatto rilevabile in sede di ricorso straordinarioai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. è solo quello che sia decisivo, nel senso di averecondotto a una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottatase lo stesso errore non fosse stato commesso (Sez. 4, n. 13525 del 21/01/2020,Brandimarte, Rv. 279004-01).2. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] siainammissibile perché, con esso, sono stati prospettati degli asseriti errori che esulano dalperimetro applicativo del ricorso straordinario.2.1. Quanto al primo profilo di doglianza, di cui al punto 2.1. della parte in fatto, ilricorrente deduce che: egli «non ha mai intrattenuto rapporti con distributori di più altolivello» ma «si è relazionato esclusivamente con il proprio fratello [OSCURATO:PERSONA] assumendorispetto a quest’ultimo una posizione assolutamente subalterna rispetto alla quale non èpossibile individuare alcun profilo di autonomia decisionale o di incidenza organizzativa»;dall’intercettata conversazione del 16/12/2021 che è analizzata dalla Corte d’appello diMessina alle pagg. 79-80 della sentenza di primo grado emergerebbe «un contesto in cui èpossibile apprezzare come, da un lato, Cacopardo interagiva con il solo [OSCURATO:PERSONA] e,dall’altro, non è possibile cogliere la necessità o l’opportunità di confrontarsi con l’odiernoricorrente»; dal «percorso argomentativo delle sentenze di merito» non sarebbe «possibileindividuare alcuna posizione paritetica tra i tre soggetti dal contenuto delle conversazioniintercettate “nelle riunioni” nel corso delle quali, di fatto, il solo [OSCURATO:PERSONA] i termini delle forniture effettuate da Cacopardo», laddove la «partecipazionesilente di [OSCURATO:PERSONA] o i suoi momenti di confronto con il fratello nella quantificazionedegli incassi o nella esecuzione materiale delle cessioni» non potrebbe «integrare la “figura”dell’organizzatore»; la Corte d’appello di Messina, poi, «non aveva in alcun modo specificatole mansioni organizzative svolte da [OSCURATO:PERSONA] nel programmare l’operativitàdell’associazione […] e dei suoi sodali», anche alla luce della nozione di organizzatore che èstata elaborata dalla Corte di cassazione.Tali deduzioni appaiono in realtà dirette a contestare: a) da un lato, la correttezzadell’interpretazione degli elementi probatori a carico del ricorrente e della riconduzione di taliinterpretati elementi alla nozione legale di «organizzatore» di un’associazione finalizzata altraffico illecito di sostanze stupefacenti che erano state effettuate dalla Corte d’appello diMessina; b) dall’altro lato, la valutazione della Sesta sezione penale della Corte dicassazione circa l’assenza, nella sentenza della Corte d’appello di Messina, sia di vizi logicinell’interpretazione dei suddetti elementi probatori sia di errori in diritto nel sussumere talielementi nella nozione di «organizzatore» dell’associazione.Con tali deduzioni, il ricorrente straordinario si deve pertanto ritenere avere denunciatonon degli errori di fatto, cioè delle sviste o degli equivoci in cui sarebbe incorsa la Sestasezione penale nel percepire il contenuto degli atti interni al giudizio di legittimità, ma deglierrori non percettivi ma di valutazione o di giudizio che sarebbero stati commessi dallastessa Sesta sezione nell’interpretare i medesimi atti – e, prima ancora, degli errori divalutazione e di giudizio che sarebbero stati commessi dalla Corte d’appello di Messina – e,comunque, il contenuto valutativo della decisione della sentenza impugnata, il che, come siè ampiamente detto nel punto 1, esula dal perimetro dell’istituto del ricorso straordinario.2.2. Quanto al secondo profilo di doglianza, di cui al punto 2.2. della parte in fatto, ilricorrente denuncia che la Sesta sezione penale non avrebbe «preso atto» della diversità trail fatto che gli era stato contestato nell’imputazione, cioè quello di essere uno dei «capi epromotori» dell’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, e il fattoche gli era stato attribuito nella sentenza della Corte d’appello di Messina, cioè quello diessere un «organizzatore» dell’associazione.A tale proposito, si deve osservare che: a) diversamente da quanto mostra di ritenere ilricorrente, la Sesta sezione penale ha senz’altro «preso atto» del fatto che il ruolo delSettimo era stato riqualificato dalla Corte d’appello di Messina da quello di essere uno dei«capi e promotori» a quello di essere uno degli «organizzatori» (insieme con il fratelloAntonino [OSCURATO:PERSONA]) dell’associazione criminosa (penultimo capoverso della pag. 18 dellasentenza impugnata: «Nel quadro ricostruttivo dei Giudici di appello, il ruolo dei fratelliSettimo è stato correttamente riqualificato in quello di organizzatori; ultimo capoverso dellapag. 19: «L’avvenuta ridefinizione del ruolo dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], da promotori adorganizzatori»); b) quanto al contestato omesso rilievo, da parte della Sesta sezione penale,dell’asserito difetto di correlazione tra imputazione contestata e sentenza (della Corted’appello di Messina), si deve rilevare: b.1) da un lato, che tale asserito vizio, in quantoavrebbe integrato una nullità a regime intermedio (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera,Rv. 269886-01; Sez. 6, n. 31436 del 12/07/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253217-01; Sez. 6, n.12620 del 25/03/2010, Tommasi, Rv. 246740-01), avrebbe dovuto essere dedotto con ilricorso per cassazione, il che non risulta essere stato fatto; b.2) dall’altro lato, e in ogni caso,che lo stesso omesso rilievo dell’asserito vizio della riqualificazione – della quale la Sestasezione penale, come si è visto, ha dato atto –, integrerebbe, comunque, non un errore difatto ma un errore di diritto, il quale esula dal perimetro applicativo del ricorso straordinario.3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguentecondanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento dellespese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]