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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31163/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato a 3ESI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del (19 novembre 2018 del Tribunale di Piacenza che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 496 cod. pen. e art. 116, comma 13, d.lgs. n. 285 del 1992, condannandolo, con le attenuanti generiche e ritenuto il concorso materiale dei reati, alla pena di mesi nove di reclusione; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della affermazione della sua penale responsabilità sostenendo che, avendo egli ritrattato le sue precedenti dichiarazioni con le quali aveva speso false generalità prima della formazione dell'atto pubblico, il reato contestato sarebbe da ritenersi insussistente, è manifestamente infondato, atteso che per la sussistenza del reato di cui all'art. 496 cod. pen. non è necessario che le false dichiarazioni vengano recepite in un atto pubblico ed il reato si perfeziona già nel momento della spendita delle false generalità (Sez. 4„ n. 19963 del 15/04/2009, Asiedu, Rv. 244004); - che il secondo motivo di ricorso è anch'esso manifestamente infondato e tuttavia deve rilevarsi la illegalità della pena della reclusione inflitta per il reato di cui all'art. 116, comma 13, d.lgs. n. 285 del 1992 (capo c), che ha natura di contravvenzione, non potendo il giudice infliggere per tale reato la pena della reclusione neppure invocando l'art. 76, secondo comma, cod. pen., atteso che l'art. 74, primo comma, cod. pen., stabilisce che se più reati importano pene temporanee detentive di specie diversa queste si applicano tutte indistintamente e per l'intero; - che non risultando il ricorso, in relazione al delitto di cui al capo c), manifestamente o infondato o inammissibile, deve rilevarsi la estinzione del reato per prescrizione, non risultando evidente la sussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento previste dal comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen., con conseguente annullamento senza rinvio in parte qua della sentenza impugnata, mentre il ricorso deve nel resto essere dichiarato inammissibile; - che in conseguenza di detto annullamento la pena inflitta con la sentenza qui impugnata deve essere ridotta di un mese di reclusione e quindi ad otto mesi di reclusione; P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo c) perché il reato è estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di un mese di reclusione.

Dichiara il ricorso inammissibile nel resto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato a 3ESI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del (19 novembre 2018 del Tribunale di Piacenza che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 496 cod. pen. e art. 116, comma 13, d.lgs. n. 285 del 1992, condannandolo, con le attenuanti generiche e ritenuto il concorso materiale dei reati, alla pena di mesi nove di reclusione; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della affermazione della sua penale responsabilità sostenendo che, avendo egli ritrattato le sue precedenti dichiarazioni con le quali aveva speso false generalità prima della formazione dell'atto pubblico, il reato contestato sarebbe da ritenersi insussistente, è manifestamente infondato, atteso che per la sussistenza del reato di cui all'art. 496 cod. pen. non è necessario che le false dichiarazioni vengano recepite in un atto pubblico ed il reato si perfeziona già nel momento della spendita delle false generalità (Sez. 4„ n. 19963 del 15/04/2009, Asiedu, Rv. 244004); - che il secondo motivo di ricorso è anch'esso manifestamente infondato e tuttavia deve rilevarsi la illegalità della pena della reclusione inflitta per il reato di cui all'art. 116, comma 13, d.lgs. n. 285 del 1992 (capo c), che ha natura di contravvenzione, non potendo il giudice infliggere per tale reato la pena della reclusione neppure invocando l'art. 76, secondo comma, cod. pen., atteso che l'art. 74, primo comma, cod. pen., stabilisce che se più reati importano pene temporanee detentive di specie diversa queste si applicano tutte indistintamente e per l'intero; - che non risultando il ricorso, in relazione al delitto di cui al capo c), manifestamente o infondato o inammissibile, deve rilevarsi la estinzione del reato per prescrizione, non risultando evidente la sussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento previste dal comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen., con conseguente annullamento senza rinvio in parte qua della sentenza impugnata, mentre il ricorso deve nel resto essere dichiarato inammissibile; - che in conseguenza di detto annullamento la pena inflitta con la sentenza qui impugnata deve essere ridotta di un mese di reclusione e quindi ad otto mesi di reclusione; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo c) perché il reato è estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di un mese di reclusione. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto
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