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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46545/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LECCEavverso la sentenza resa dal Gup del Tribunale di Lecce in data 4/2/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] n. a Lecce il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23,comma 8, D.L. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rideterminazione della pena lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza il Gup del Tribunale di Lecce, in esito a giudizio abbreviato, riconosceva [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di tentata rapina impropria e lo condannava, applicata la diminuente per la scelta del rito, alla pena di anni uno di reclusione ed euro 206,00 di multa.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce deducendo la violazione di legge e l'illegalità della pena in quanto il giudice ha operato la riduzione della pena detentiva ex art. 442 cod.proc.pen. in misura superiore ad un terzo, determinando la sanzione finale in anni 1 di reclusione ed euro 206,00 di multa in luogo di anni 1, mesi 1,gg 10 di reclusione ed euro 206,00 di multa.

3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Invero il Gup, secondo quanto esposto a pag. 4 della sentenza impugnata, ha fissato la pena base in anni 5 di reclusione ed euro 927,00 di multa, ha quindi operato sulla stessa la massima riduzione per il tentativo con quantificazione pari ad anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 309 di multa e, infine, il successivo abbattimento per il rito, passaggio nel quale è, tuttavia, incorso in errore poiché la riduzione di un terzo della pena avrebbe dovuto condurre alla determinazione finale di anni uno, mesi uno,gg dieci e non a quella inferiore di anni uno di reclusione.

Il rilevato errore può essere emendato direttamente da questa Corte ai sensi dell'art. 620 lett.

I) cod.proc.pen. con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena che viene determinata in anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 206,00 di multa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni 1, mesi 1,gg.10 di reclusione ed euro 206,00 di multa.

Così deciso in [OSCURATO:PERSONA] 2022 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LECCEavverso la sentenza resa dal Gup del Tribunale di Lecce in data 4/2/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] n. a Lecce il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23,comma 8, D.L. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rideterminazione della pena lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza il Gup del Tribunale di Lecce, in esito a giudizio abbreviato, riconosceva [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di tentata rapina impropria e lo condannava, applicata la diminuente per la scelta del rito, alla pena di anni uno di reclusione ed euro 206,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce deducendo la violazione di legge e l'illegalità della pena in quanto il giudice ha operato la riduzione della pena detentiva ex art. 442 cod.proc.pen. in misura superiore ad un terzo, determinando la sanzione finale in anni 1 di reclusione ed euro 206,00 di multa in luogo di anni 1, mesi 1,gg 10 di reclusione ed euro 206,00 di multa. 3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Invero il Gup, secondo quanto esposto a pag. 4 della sentenza impugnata, ha fissato la pena base in anni 5 di reclusione ed euro 927,00 di multa, ha quindi operato sulla stessa la massima riduzione per il tentativo con quantificazione pari ad anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 309 di multa e, infine, il successivo abbattimento per il rito, passaggio nel quale è, tuttavia, incorso in errore poiché la riduzione di un terzo della pena avrebbe dovuto condurre alla determinazione finale di anni uno, mesi uno,gg dieci e non a quella inferiore di anni uno di reclusione. Il rilevato errore può essere emendato direttamente da questa Corte ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod.proc.pen. con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena che viene determinata in anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 206,00 di multa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni 1, mesi 1,gg.10 di reclusione ed euro 206,00 di multa. Così deciso in [OSCURATO:PERSONA] 2022 Il Consigliere estensore I
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