CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 febbraio 2023
Cassazione n. 40076/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E. Il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] presenti gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRESCIA, in sostituzione, come da nomina depositata in udienza, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi del ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 13 febbraio 2023 del Tribunale di Napoli, che ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del 30 novembre 2022, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. L'interessato aveva evidenziato la scadenza dei termini della misura cautelare, ritenendo operante la retrodatazione in forza del fatto che lo stesso era già stato attinto da misura cautelare del G.i.p. del Tribunale di Roma dell'8 aprile 2021 per fatti avvinti da connessione qualificata e sulla base di un quadro indiziario del quale erano già desumibili i presupposti della misura cautelare del presente procedimento. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 12, comma 1, lett. b), e 297, comma 3, cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale avrebbe affermato in maniera errata che tra il reato associativo e i reati fine dell'associazione non sussisteva connessione teleologica né un vincolo rilevante ai fini della continuazione. Nel ricorso, infatti, si evidenzia che, con il primo titolo custodiale, emesso dal Giudice romano, era stato contestato a Moccia di aver commesso a Roma in data anteriore e prossima al 24 gennaio 2017 e dopo il 31 gennaio 2018, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], una serie indeterminata di reati in qualità di appartenenti all'associazione di tipo mafiosa riferibile al c.d. clan Moccia (e, quindi, aggravanti ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen.) attraverso i quali gli stessi avevano reimpiegato i proventi in attività di autoriciclaggio, commercializzando prodotti petroliferi. Con il secondo titolo custodiale, emesso dal Giudice napoletano, era stato contestato a Moccia di aver fatto parte, da settembre 2013 fino al 2019, al sodalizio camorristico denominato clan Moccia con [OSCURATO:PERSONA], avendo lo stesso svolto, in particolare, attività di investimenti delle provviste illecite del sodalizio in diverse attività economiche (tra cui il commercio di prodotti petroliferi) e, più in generale, condotte di riciclaggio per mezzo di attività finanziarie e speculative. Dalla lettura delle impostazioni accusatorie, pertanto, vi era prova del fatto che Moccia, nel momento in cui aveva deciso di aderire al sodalizio, si era già rappresentato di commettere anche i reati-fine, tra i quali le attività di reimpiego dei proventi dell'associazione.Il Tribunale, poi, avrebbe omesso di considerare che la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire che la connessione qualificata è ammissibile anche quando si sia proceduto separatamente dinanzi a diverse Autorità giudiziarie. Il ricorrente, infine, contesta il provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale ha evidenziato la non rilevanza della richiesta di trasmissione di copia degli atti avanzato ai sensi dell'art. 117 cod. proc. pen. dai pubblici ministeri napoletani a quelli romani e giustificata per motivi di connessione oggettiva e soggettiva. Il provvedimento impugnato, inoltre, non avrebbe tenuto in considerazione l'ordinanza con la quale il Tribunale di Roma aveva affermato espressamente la sussistenza di un'ipotesi di connessione ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. ai fini dell'utilizzabilità delle intercettazioni compiute nell'altro procedimento. Dagli atti, quindi, era possibile affermare che, prima dell'adozione dell'ordinanza custodiale da parte del G.i.p. del Tribunale di Roma, nel fascicolo delle indagini erano presenti tutti gli elementi a sostegno dell'addebito associativo, che poi ha determinato l'adozione della seconda ordinanza custodiale da parte del Giudice napoletano. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Giova in diritto premettere che, come precisato dalla giurisprudenza, il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Cass. Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816).Tali necessari passaggi argomentativi non si rinvengono nel ricorso di cui si discute, con il quale, in definitiva, Moccia si limita a proporre una versione dei fatti genericamente alternativa, senza allegare puntualmente l'atto o gli atti processuali, non considerati o malamente interpretati, in grado, per il loro inequivocabile contenuto rappresentativo, di inficiare il percorso motivazionale seguito dal giudice di merito. 1.2. In ogni caso, il ricorso non può trovare accoglimento in sede di legittimità, considerando che l'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. disciplina il modo con cui calcolare i termini di durata delle misure cautelari quando, nei confronti della stessa persona, sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione qualificata ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. (quindi, nei casi di concorso formale e continuazione o per connessione teleologica, limitata, però, ai casi di reati commessi per eseguire gli altri). In questi casi, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave. Tale regola non si applica quando i fatti oggetto della seconda ordinanza, pur connessi con quelli oggetto della prima, non erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione qualificata. La regola della retrodatazione degli effetti della seconda misura custodiale presuppone (e rafforza) il principio della necessaria precarietà ed eccezionalità della privazione della libertà personale disposta prima che una sentenza irrevocabile di condanna vinca la presunzione di non colpevolezza stabilita dall'art. 27, secondo comma, Cost., nel senso che - come chiarito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 89 del 1996 - è la stessa Costituzione ad imporre la previsione di termini di durata delle misure cautelari e a presupporre, quindi, l'inconferenza delle esigenze che dovessero residuare al di là di un limite temporale certo e invalicabile. La ratio del divieto delle cosiddette contestazioni a catena, pertanto, è proprio quella di impedire la diluizione dei termini di durata massima delle misure cautelari in ragione dell'episodico concatenarsi di più fattispecie cautelari (la formula "contestazione a catena" - afferma il giudice delle leggi - individua, in via generale, il fenomeno dell'adozione, in tempi successivi, di più ordinanze applicative di misure cautelari in rapporto al medesimo fatto ovvero a una pluralità di fatti già noti ab initio all'autorità giudiziaria) Nel caso in esame, il Tribunale in modo ineccepibile ha evidenziato che era possibile escludere la configurabilità di un nesso per continuazione o teleologico tra i reati, considerando che non vi era alcun elemento sintomatico del fatto che Moccia avesse previsto e ideato, sia pure nelle sue linee essenziali, gli specifici reati oggetto della prima ordinanza cautelare nel momento in cui aveva deciso di aderire al sodalizio camorristico. Inoltre, la difesa non aveva allegato alcun elemento in forza del quale era possibile rilevare un rapporto tra le condotte associative e i delitti istantanei, nel senso che non vi era prova del fatto che Moccia avesse partecipato all'associazione per commettere od occultare le frodi fiscali commesse a Roma o che lo stesso avesse commesso tali frodi per partecipare all'associazione di tipo mafioso o di occultarne la partecipazione. In ogni caso, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale ha evidenziato che l'Autorità giudiziaria romana aveva avuto a disposizione solo parte degli atti sui quali si era poi fondata l'emissione dell'ordinanza cautelare napoletana e che, quindi, non vi era prova della desumibilità dagli atti del primo procedimento degli elementi che avevano giustificato la più recente ordinanza cautelare, anche considerando che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il solo fatto che gli elementi posti a base della seconda ordinanza fossero stati in possesso degli organi delle indagini non poteva dimostrare che questi non avesse individuato tutta la specifica portata probatoria e fosse venuto così a conoscenza delle notizie di reato per le quali si era proceduto soltanto in un secondo momento. 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 3. Stante lo stato detentivo del ricorrente la cancelleria deve essere incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. 7‘ Lii (\l-\,c4c- Così deciso il 06/06/2023 O i - •E.,;) \j