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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2022

Cassazione n. 39048/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 del GIP TRIBUNALE di CREMONA/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e KriMi Safia, chiamati a rispondere, in concorso tra loro, del delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, a mezzo del difensore, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Cremona, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato la pena concordata tra le parti.

Gli esponenti si dolgono del vizio della carenza di motivazione, lamentando come il giudice non abbia espresso adeguate giustificazioni in ordine alla mancata ricorrenza, in atti, delle ipotesi di immediato proscioglimento contemplate dall'art. 129 cod. proc. pen. 2.

Ebbene, l'impugnazione proposta è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giurìdica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Poiché nel caso in esame non è stata eccepita l'illegalità della pena - né si ravvisano profili di illegalità di essa, rilevabili d'ufficio dalla Corte - e poiché non si sollevano questioni attinenti alla corrispondenza tra richiesta e sentenza o di erronea qualificazione giuridica o di vizio della volontà, la impugnazione deve intendersi proposta al di fuori dei casi previsti dalla legge ed i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Per completezza espositiva si rileva come la sentenza di applicazione della pena, che recepisce l'accordo fra le parti, risulti adeguatamente motivata in relazione al profilo dedotto nel ricorso.

La decisione in ordine alla inammissibilità dei ricorsi deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

3. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti abbiano proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni d'inammissibilità, nella misura di euro quattromila ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 settembre 2022 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 del GIP TRIBUNALE di CREMONA/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e KriMi Safia, chiamati a rispondere, in concorso tra loro, del delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, a mezzo del difensore, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Cremona, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato la pena concordata tra le parti. Gli esponenti si dolgono del vizio della carenza di motivazione, lamentando come il giudice non abbia espresso adeguate giustificazioni in ordine alla mancata ricorrenza, in atti, delle ipotesi di immediato proscioglimento contemplate dall'art. 129 cod. proc. pen. 2. Ebbene, l'impugnazione proposta è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giurìdica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché nel caso in esame non è stata eccepita l'illegalità della pena - né si ravvisano profili di illegalità di essa, rilevabili d'ufficio dalla Corte - e poiché non si sollevano questioni attinenti alla corrispondenza tra richiesta e sentenza o di erronea qualificazione giuridica o di vizio della volontà, la impugnazione deve intendersi proposta al di fuori dei casi previsti dalla legge ed i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Per completezza espositiva si rileva come la sentenza di applicazione della pena, che recepisce l'accordo fra le parti, risulti adeguatamente motivata in relazione al profilo dedotto nel ricorso. La decisione in ordine alla inammissibilità dei ricorsi deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. 3. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti abbiano proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni d'inammissibilità, nella misura di euro quattromila ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 settembre 2022 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 39048/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris