CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 34283/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Carovigno avverso la sentenza del 19/01/2022 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso; Lette le conclusioni scritte con allegata nota spese depositata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di procuratore speciale della società V.F.S. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., parte civile costituita. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi il 18 novembre del 2015, che condannava [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 314, primo comma cod. pen., in esso assorbito il reato di cui all'art. 334, secondo comma, cod. pen., alla pena di anni tre di reclusione. Si contesta a Carlucci, in qualità di incaricato di un pubblico servizio - giacché custode (nominato dalla polizia giudiziaria in data 1 ottobre 2010, al momento dell'imposizione del vincolo giudiziario) dell'autocarro Renault (sottoposto a sequestro preventivo sulla base del decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brindisi, a seguito del mancato pagamento del Carlucci del canone leasing) -, avendo per ragioni del suo servizio la disponibilità dell'autocarro, del quale aveva pure la facoltà d'uso, di essersi appropriato dello stesso, non facendolo rinvenire e rifiutandosi di consegnarlo e di fornire elementi utili per il suo rintraccio ai militari che dovevano dissequestrarlo per restituirlo al proprietario, e cioè una società di leasing, sin dal 26 aprile 2012 (ultima formale richiesta di consegna del mezzo effettuata il 12 maggio 2015). Il compendio probatorio si fonda sulle dichiarazioni del teste operante, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che il veicolo fu sequestrato nel 2010, proprio a causa del mancato pagamento dei canoni di locazione da parte dell'imputato. Nel mese di aprile 2012 venne disposto il dissequestro del mezzo e la restituzione del predetto alla società di servizi finanziari proprietaria. Carlucci non ottemperò mai all'ingiunzione di restituzione e, anzi, il 26 aprile 2012 effettuò un ricorso per sequestro giudiziario, chiaramente strumentale al fine di ritardare l'esecuzione del provvedimento di restituzione. Dopo l'accoglimento del ricorso, l'imputato non promosse, infatti, il successivo giudizio di merito; egli, inoltre, nel medesimo contesto temporale, ritardò con vari pretesti, l'esecuzione del provvedimento di restituzione. Il bene fu restituito all'avente diritto, non certo per lo spontaneo adempimento dell'imputato, bensì grazie all'intervento di una società incaricata dalla persona offesa. 2.Avverso la sentenza ricorre per Cassazione Carlucci, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione, quanto alla ritenuta sussistenza del reato contestato. Al momento dell'esecuzione del provvedimento di sequestro preventivo, Carlucci veniva nominato custode giudiziario e gli veniva concessa la facoltà d'uso del mezzo. Il provvedimento di dissequestro e restituzione all'avente diritto non è mai stato notificato ritualmente al Carlucci. Nel momento in cui è venuto meno il provvedimento di sequestro, Carlucci non poteva ritenersi più pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio perché aveva perso la qualifica di custode giudiziario e comunque Carlucci deteneva legittimamente in mezzo in virtù di provvedimento di sequestro emesso dal Tribunale civile di Brindisi il 25 giugno 2012, che gli assegnava la facoltà di gestione. Nessuno di questi aspetti è stato adeguatamente valutato dalla Corte territoriale. La Corte di legittimità ha, più volte, affermato che la soglia della rilevanza penale, per ritenere una condotta di peculato, presuppone la offensività del fatto, che si realizza con la produzione di un apprezzabile danno patrimoniale alla persona offesa o ai terzi, ovvero attraverso una condotta lesiva della funzionalità dell'ufficio. In considerazione di quanto sopra esposto, il reato di peculato non sussiste perché la condotta posta in essere da Carlucci trova fondamento in un provvedimento dell'autorità giudiziaria. L'imputato, peraltro, restituiva il mezzo immediatamente dopo avere eseguito le riparazioni necessarie dell'uso dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2.Con lo stesso si reiterano censure compiutamente valutate dalla Corte d'appello con specifici elementi di risposta coerenti con le informazioni probatorie acquisite e con i dati giuridici, in relazione: -alla piena consapevolezza dell'imputato circa il provvedimento di dissequestro e restituzione rimasto ineseguito per qualche tempo, quale si desume dalla testimonianza del maresciallo [OSCURATO:PERSONA], il quale ha ribadito di avere contattato più volte l'imputato chiedendo la restituzione del bene; -alla volontà appropriativa documentata dalle risposte evasive rese allo stesso operatore di polizia giudiziaria; -alla chiara ricomprensione nel mandato del custode, pacificamente conferito all'imputato, dell'obbligo di restituzione del compendio affidato; -al carattere strumentale del sequestro giudiziario in sede civile, ben argomentato dai giudici di merito, ed evocato dall'imputato per giustificare il mantenimento del possesso del bene per una parte del periodo in contestazione. 3.Sul piano della qualifica soggettiva e dell'inquadramento della condotta, i giudici del merito hanno fatto applicazione, con gli opportuni adattamenti, del principio, allo stato non controverso, per il quale «Configura il delitto di peculato d'uso la condotta del custode, non proprietario del mezzo sottoposto a sequestro amministrativo, che lo utilizzi abusivamente per la circolazione su strada» (Sez. 6,n. 43474 del 2012, Orto, Rv. 253996). La condotta del custode non proprietario e che agisca per fini propri è estranea all'art. 334 cod. pen.; essa è riconducibile al delitto di peculato, eventualmente d'uso (Sez. 6, n. 37750 del 23/09/2010, Doglia, Rv. 248600 - 01), del quale presenta tutti i caratteri (la qualità personale connessa ad un pubblico servizio, l'alterità della cosa, la ragione di servizio del possesso). Quindi, correttamente la Corte di appello ha ritenuto che, laddove il soggetto non solo circoli ma, addirittura, realizzi un implicito atto di interversione del possesso, omettendo di consegnare all'avente diritto un bene, del quale non è proprietario e del quale ha la disponibilità solo in ragione dell'ufficio di custode ricoperto, deve ritenersi responsabile del reato previsto dal primo comma dell'art.314 cod. pen. 4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente deve, conseguentemente, essere condannato al pagamento delle spese processuali e a versare in favore della Cassa delle ammende una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile V.F.S., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., che liquida in complessi