CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04243/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore 9 ,2-u-Q-Yeall ha concluso chiedendo -t rc ua_e-p-NC(t"): udito ilil dif sore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Lecce ha confermato la pronunzia di condanna in primo grado alla pena di giustizia, anche in riferimento alle pene accessori fallimentari, nei confronti dell'imputata nella qualità dapprima di amministratore unico ed in seguito di liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA], per il delitto di bancarotta documentale per sottrazione delle scritture contabili. Epoca della sentenza di fallimento : Luglio 2009. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputata tramite il difensore fiduciario lamentando il difetto di motivazione. La Corte territoriale aveva giudicato inverosimile il denunziato furto dell'auto sulla quale sarebbero state le scritture contabili e falsa la relativa denunzia, senza fornire sul punto alcuna spiegazione. La difesa deduce che l'amministratore di fatto della fallita, [OSCURATO:PERSONA], non era mai stato indagato per il delitto ex art 367 cp , né in concorso con l'attuale imputata, per il delitto di bancarotta documentale oggetto del presente giudizio. Ci si duole, quindi, della violazione di legge, poiché,avendo riconosciuto i Giudici del merito che il delitto per cui è processo non poteva che essere ascritto al responsabile legale e di fatto della società fallita, in ossequio al principio del favore rei, nell'incertezza su a quale dei due fosse attribuibile la responsabilità,avrebbero dovuto assolvere l'attuale imputata perlomeno con la formula dubitativa. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 1.11 ricorso è inammissibile, per essere i motivi pedissequamente reiterativi delle censure proposte in grado di appello, tutte già adeguatamente vagliate e correttamente risolte dalla Corte territoriale. E' noto che tra i requisiti del ricorso per Cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnan2:e. Per altro verso si è chiarito che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici - come nel caso in esame - la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti. Ex multis :Sez. 6 , Sentenza n. 23014 del 29/04/2021 Ud. deo. 10/06/2021 Rv. 281521). 1.1 E' questa la caratteristica presente nei motivi di impugnazione ora in esame, poiché le doglianze presenti nel primo motivo del ricorso non fanno altro che riproporre la questione della verosimiglianza della denunzia di furto dell'auto sulla quale si sarebbero trovate le scritture contabili e non si confrontano con la congrua spiegazione fornita dalla Corte di appello. Alla pagina due del testo, infatti, si è plausibilmente o53servato dai Giudici del merito che il furto sarebbe avvenuto il giorno successivo a quello della consegna delle scritture contabili all'imputata da parte del commercialista e dopo undici giorni dalla dichiarazione di cessazione dell'attività, a fronte di un compendio patrimoniale di componenti attive superiore a 200mila euro, indicate nel bilancio al 31.12.2008; se ne è ricavata la logica conclusione della volontà dell'amministratrice di far sparire la documentazione contabile, allo scopo di impedire la ricostruzione dei movimenti patrimoniali della società. A fronte di tale motivazione corretta e plausibile, fondata in diritto sul diretto e personale obbligo dell'amministratore della società - qualità rivestita dall'attuale ricorrente - di tenere le scritture contabili, la difesa ripropone obiezioni che, pur essendo logiche in via astratta, non hanno alcuna relazione con il percorso argomentativo che intendono censurare, essendo, quindi, prive di ogni idoneità critica. 2.11 ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ma il Collegio deve rilevare d'ufficio l'illegalità delle pene accessorie fallimentari determinate in primo grado con sentenza emessa il 4.3.2016 nella misura fissa di dieci anni e confermate in appello pur dopo la sentenza della Corte Costituzionale 222/2018. Con la pronunzia citata la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u. c. I. fall. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». Si tratta di pronuncia rientrante nel genere delle decisioni cosiddette manipolative, riconducibile alla specie di quelle sostitutive, che si caratterizzano per mantenere in vigore la disposizione denunciata soltanto sul presupposto di una modificazione del precetto in essa contenuto. La sostituzione della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018, determina in ogni caso l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel nuovo parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale. 2.1 L'illegalità sopravvenuta della previsione della durata fissa delle pene accessorie rende necessario l'annullamento con rinvio della sentenza al fine di consentire al Giudice di merito di stabilire la durata delle pene accessorie. Ne discende l'annullamento della sentenza impugnata,limitatamente al punto delle pene accessorie ex art. 216 ultimo comma legge fall.,con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Lecce. 2.2 Nel giudizio di rinvio il Giudice del merito dovrà attenersi al principio, stabilito dalle SU di questa Corte nella pronunzia del 28 Febbraio 2019, Rg 7846/18 ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ed altri, per cui le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fall., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale devono essere determinate in concreto dal Giudice, con valutazione discrezionale, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.,dall'annullamento con rinvio circoscritto a tale punto della decisione, deriva l'autorità di cosa giudicata in tutti i restanti punti della sentenza privi di connessione con quello annullato e, quindi, nella specie, per l'accertamento della responsabilità dell'imputato e per la quantificazione delle pene principali. Il ricorso nel resto deve essere dichiarato inammissibile. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Deciso il 9.11.2021 Il consigliere este ore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] )U3L„ LA