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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2022

Cassazione n. 36415/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Campobasso ha riformato l'assoluzione dell'odierna ricorrente pronunciata in primo grado condannandola alla pena ritenuta di giustizia per fattispecie di truffa.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputata, FRANCHI Laura.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il motivo di ricorso con cui si contesta la mancanza o comunque la tardività della querela è manifestamente infondato posto che, per quanto si posta concordare sul fatto che il reato contestato risulti istantaneo, l'effettiva conoscenza da parte della vittima risulta ben posteriore alla consegna dei capi di abbigliamento anche in conseguenza dell'attività palesemente elusiva dell'imputata.

3.2. Il secondo motivo risulta essere inammissibile in quanto finalizzato a una mera rilettura del compendio istruttorio a fronte di motivazione che valorizza le false prospettazioni, plurime e reiterate dell'imputata in relazione allo svolgimento di attività di vendita di beni usati.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

4.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso/[OSCURATO:PERSONA] in data 8 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Campobasso ha riformato l'assoluzione dell'odierna ricorrente pronunciata in primo grado condannandola alla pena ritenuta di giustizia per fattispecie di truffa. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputata, FRANCHI Laura. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il motivo di ricorso con cui si contesta la mancanza o comunque la tardività della querela è manifestamente infondato posto che, per quanto si posta concordare sul fatto che il reato contestato risulti istantaneo, l'effettiva conoscenza da parte della vittima risulta ben posteriore alla consegna dei capi di abbigliamento anche in conseguenza dell'attività palesemente elusiva dell'imputata. 3.2. Il secondo motivo risulta essere inammissibile in quanto finalizzato a una mera rilettura del compendio istruttorio a fronte di motivazione che valorizza le false prospettazioni, plurime e reiterate dell'imputata in relazione allo svolgimento di attività di vendita di beni usati. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. 4.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso/[OSCURATO:PERSONA] in data 8 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36415/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris