Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:651
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 6 novembre 2007 – [OSCURATO:PERSONA]
(causa C‑415/06)
«Art. 104, n. 3, primo comma del regolamento di procedura – Soluzione chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Libera circolazione dei capitali – Imposta sul reddito – Società che possiede stabili organizzazioni in uno Stato terzo – Presa in considerazione delle perdite realizzate dalle dette organizzazioni»
1.
Questioni pregiudiziali – Soluzione chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Applicazione dell’art. 104, n. 3, del regolamento
di procedura (Regolamento di procedura della Corte, art. 104, n. 3) (v. punti 9‑10)
2.
Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione (Artt. 43 CE
e 56 CE) (v. punti 14, 16, 18‑19 e dispositivo)
[OSCURATO:PERSONA] di pronuncia pregiudiziale – Bundesfinanzhof – Interpretazione degli artt. 56 CE, 57, n. 1, CE e 58 CE – Deduzione
dall’utile imponibile di una società nazionale delle perdite risultanti dall’attività di una stabile organizzazione stabilita
in un paese terzo – Rigetto della deduzione fondato su una convenzione bilaterale stipulata con tale paese terzo diretta ad
evitare la doppia imposizione
[OSCURATO:PERSONA] regime fiscale nazionale in forza del quale una società che ha la propria sede in uno Stato membro non può dedurre, all’atto
della determinazione dei suoi risultati, perdite relative ad una organizzazione situata in uno Stato terzo pregiudica in maniera
preponderante l’esercizio della libertà di stabilimento ai sensi degli artt. 43 CE‑48 CE. Queste disposizioni non possono
essere fatte valere in una situazione che riguarda una tale organizzazione situata in uno Stato terzo.