CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 12089/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. in persona2026 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa857 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1112/2022 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 04/01/2023 R.G.N. 403/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15357/2023Numero sezionale 857/2026Data pubblicazione 30/04/20261. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appellodi Milano respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale della medesima sede n.2456/2021, che pure aveva rigettato le residuali domande (nonrinunciate) proposte dall’attore nel ricorso introduttivo delgiudizio.1.1. Più nello specifico, la Corte territoriale, dopo aver datoconto di tutte le domande proposte con il ricorso introduttivo delgiudizio di primo grado, rilevava che l’attore, nel corso dellaprima udienza innanzi al primo giudice, e su analogo invito diquest’ultimo, aveva rinunciato “alle domande di pagamento diretribuzioni non pagate e differenze retributive, mensilitàaggiuntive, ferie, lavoro straordinario anche festivo mancatiriposi, indennità di preavviso e t.f.r. e relativi versamentiprevidenziali e assicurativi, nonché alle domande relativeall’ulteriore scatto di anzianità ed al passaggio al livellosuperiore”, e che il ricorrente aveva, quindi, insistito solo nelladomanda di accertamento deldemansionamento/dequalificazione relativo al periodo giugno2020/giugno 2021.3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale ha poipremesso: a) quello che aveva considerato il primo giudice; b)il contenuto dei due motivi d’appello del lavoratore; ed hagiudicato l’appello infondato.4. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione affidato a due motivi.6. Resiste l’intimata con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15357/2023Numero sezionale 857/2026RAGIONI DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12089/2026Data pubblicazione 30/04/20261. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le Parti ex art. 360 n. 5 c.p.c.”. Deduce che:“La Corte di appello di Milano si sofferma nella propria analisicirca la posizione ricoperta dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] ai soli aspetti formali,trascurando, invece, quelli sostanziali: infatti fin dal 12/06/2020ATM è sempre stata a conoscenza del giudizio di inidoneitàespresso al medico interno in data 09/06/2020, e comunicato inestremo ritardo al lavoratore, tanto che, come evidenziato nelricorso introduttivo (per la precisione da pag. 1 a pag. 23),quest’ultimo ha dovuto subire un vero e propriodemansionamento come attestato dalla compressione delleproprie funzioni di AE (addetto all’esercizio) con quelle assai piùridotte di ADG (addetto guardiania e portierato)”.2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione o falsaapplicazione delle seguenti norme di diritto ex art. 360 n. 3 cpc:(D.Lgs. n. 81/08) dei contratti e accordi nazionali di lavoro: -CCNL 28-11-15 – Accordo interno del 08 settembre 2016 (cfr.doc. 27 memoria difensiva avversaria primo grado) –Comunicati al personale di ATM (cfr. doc. 5-6, 29-30 dellamemoria difensiva ATM di primo grado) – Errata interpretazionedella perizia del [OSCURATO:PERSONA]. Ege”. Deduce che: “La Corte territorialeha omesso di approfondire il CCNL del 28/11/15 nella parte dapag. 72 e ss. (cfr. doc. 6 prodotto con ricorso introduttivo diprimo grado) in cui viene precisato che la distinzione tra [OSCURATO:PERSONA] esiste, (anche se siffatta affermazione nel punto 6a pag. 4 della memoria avversaria in primo grado si tenti dismentirla affermando “… che non vi è distinzione … ecc.”). Cosìnon è! Il CCNL richiamato, infatti, dettagliatamenteNumero registro generale 15357/2023Numero sezionale 857/2026regolamenta (la tabella inquadra ogni singola maNunmseiroo ndi era ccolta generale 12089/2026Data pubblicazione 30/04/2026distinguendo proprio tra “impiegatizia” ed “operaia”) ladistinzione di due differenti qualifiche all’interno delle aree dilavoro di ATM: impiegatizia ed operaia, smentendo quindi la tesidella “unicità” delle figure professionali (smentendo “de plano”,come detto, ai punti che precedono la tesi avversaria)”.3. Il primo motivo è inammissibile.4. La censura, infatti, proposta esclusivamente in relazioneall’ipotesi di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.,s’imbatte nella preclusione attualmente prevista, in caso di c.d.“doppia conforme”, dal comma quarto dello stesso art. 360 oracit. (inserito dall’art. 3, comma 27, lett. a), d.lgs. n. 149/2022,a decorrere dal 1° gennaio 2023, ed applicabile nella specie, atermini dell’art. 35, comma 5, del medesimo decreto, comemodificato dall’art. 1, comma 380, lett. a), l. n. 197/2022,trattandosi di ricorso per cassazione notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], equindi dopo la data suddetta).4.1. Occorre, peraltro, ricordare che, in relazioneall’analoga preclusione previgente, per questa Corte, ricorrel’ipotesi di c.d. “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348 ter,commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità dellacensura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1,n. 5), c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado èinteramente corrispondente a quella di primo grado, ma anchequando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iterlogico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto dellacausa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiuntoargomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione giàassunta dal primo giudice (in tal senso, ex multis, Cass. civ.,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15357/2023sez. VI, 9.3.2022, n. 7724). Era stato, inoltre, specificato che,N umero sezionale 857/2026Numero di raccolta generale 12089/2026nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dal quinto commaData pubblicazione 30/04/2026dell’articolo 348-ter del c.p.c., il ricorrente per cassazione, perevitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’articolo 360del c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base delladecisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza dirigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse(così, tra le altre, Cass. civ., sez. II, 14.12.2021, n. 39910; id.,sez. III; 3.11.2021, n. 31312; id., sez. III, 9.11.2020, n.24974).4.2. Nel caso in esame, la sentenza di secondo grado equella che ha definito il primo grado sono del tutto conformi, eanzi la Corte di merito, nel motivare la “integrale conferma dellasentenza gravata” (così a pag. 8 della sua sentenza), haesplicitamente espresso la correttezza delle valutazioni delprimo giudice (v. nell’ambito delle pagg. 5-7 della stessa).4.3. Del resto, il ricorrente neanche ha allegato se ed in cheparti le motivazioni delle due sentenze in questione fosserosignificativamente difformi.5. Per completezza, nota il Collegio che, come meglio sitrae dal pur esteso sviluppo della doglianza (v. pagg. 18-36 delricorso), il ricorrente neppure vi individua un fatto storico,principale o secondario, del quale la Corte distrettuale avrebbeomesso l’esame e piuttosto vi espone una propria completarivalutazione del caso.6. Il secondo motivo è infondato con rilevanti profilid’inammissibilità.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15357/2023Numero sezionale 857/20267. L’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., cui fa esNcumluersoi dvi ora ccolta generale 12089/2026Data pubblicazione 30/04/2026riferimento questa censura, consente il ricorso per cassazione:“per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e deicontratti e accordi nazionali di lavoro”.7.1. Ebbene, nel secondo motivo si deduce, tra l’altro, laviolazione o falsa applicazione di taluni “Comunicati al personaledi ATM”, che all’evidenza non sono norme di diritto o di contrattio accordi nazionali di lavoro; si riferisce, altresì, ad un Accordodell’8 settembre 2016, che indica come “interno” (al qualeaccordo, peraltro, non si fa il benché minimo cenno nel testodell’intera sentenza impugnata).Quanto, poi, al CCNL del 28.11.2015, il ricorrente nonspecifica quali disposizioni dello stesso giudichi violate ofalsamente applicate nella decisione gravata e perché.7.2. Più in generale, rileva il Collegio che la non chiaracensura neppure individua la parte dell’impugnata sentenzaoggetto di censura.Come si è visto, essa prende le mosse dall’addebitare allaCorte d’appello un “omesso approfondimento” di parte delmenzionato CCNL circa la distinzione tra operai ed impiegati,ma un’ipotetica mancata considerazione, da parte dei giudici disecondo grado, di detta distinzione, che sia valida o meno, nonha assunto il benché minimo rilievo nello scrutino di entrambi imotivi d’appello respinti dalla Corte di merito (v. pagg. 5-7 dellasua sentenza); né il ricorrente spiega quale rilievo avrebbepotuto rivestire nella specie.7.3. Infine, quanto alla dedotta “Errata interpretazionedella perizia del [OSCURATO:PERSONA]. Ege”, dallo svolgimento del secondoNumero registro generale 15357/2023motivo (v. pag. 44 del ricorso) si desume (con difficoltà) che ilN umero sezionale 857/2026Numero di raccolta generale 12089/2026ricorrente allude ad una relazione di un proprio consulente diData pubblicazione 30/04/2026parte; ma – in disparte il rilievo che anche a riguardo ilricorrente non individua il punto oggetto di censura – lavalutazione di un tale elaborato tecnico di parte rientra nellerisultanze che il giudice di merito deve valutare secondo il suoprudente apprezzamento ex art. 116, comma primo, c.p.c. enon può certamente essere rimessa a questo giudice dilegittimità.8. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannato al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alpagamento in favore della controricorrente delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed €4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettariodelle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come perlegge;Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15357/2023Numero sezionale 857/2026La Presidente [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12089/2026Data pubblicazione 30/04/2026Margherita [OSCURATO:PERSONA]