CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 giugno 2023
Cassazione n. 22350/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 25927/2021) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 40B27 G496B), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazzale Messico n. 7, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro Ministero della GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro – tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, nella cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato exlege; -controricorrente - avversoil decreto della Corte d’appello di Potenza cron. n. 134/2021, pubblicato il 9 marzo 2021; R.G.N. 25927/21 C.C.19/6/2023 Equa riparazione – Durata processo presupposto –Rinvii d’ufficio o su istanza di parte udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con ricorso depositato il 20 marzo 2019, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 89/2001, [OSCURATO:PERSONA] adiva la Corte d’appello di Potenza, al fine di vedersi riconoscere l’equo indennizzo spettante per la durata non ragionevole del processo civile avente ad oggetto l’accertamento di una servitù di passaggio (confessoria servitutis), con la condanna dei convenuti alla rimozione della sbarra che ne impediva l’esercizio, o – in subordine – la costituzione di una servitù di passaggio coattivo, processo instaurato con citazione notificata il 4 dicembre 2002, davanti al Tribunale di Melfi, conclusosi in primo grado con sentenza n. 439/2008, depositata il 19 agosto 2008 –con la quale era dichiarata la nullità del giudizio per la tardiva iscrizione ed era disposta la cancellazione della causa dal ruolo –, cui seguiva il giudizio di gravame davanti alla Corte d’appello di Potenza, con citazione notificata il 21 settembre 2009, che si concludeva con la declaratoria di estinzione, ai sensi dell’art. 309 c.p.c., per la mancata comparizione delle parti alle udienze del 17 aprile 2018 e del 22 maggio 2018, udienza in cui era disposta, con ordinanza, la cancellazione della causa dal ruolo ed era dichiarata appunto l’estinzione. 2.–Con decreto n. 112/2019, depositato il 27 marzo 2019, il Giudice monocratico designato ingiungeva, al termine della fase monitoria, per il titolo indicato, il pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 400,00, oltre interessi. In proposito, riconosceva la durata irragionevole del giudizio di primo grado nei limiti di un anno, con la quantificazione dell’indennizzo nella misura di euro 400,00, mentre non riconosceva alcunché per il giudizio d’appello, in quanto definito con la cancellazione della causa dal ruolo per inattività delle parti. 3.– Con ricorso depositato il 18 aprile 2019, proponeva opposizione avverso tale decreto, ai sensi dell’art. 5-ter della legge n. 89/2001, [OSCURATO:PERSONA], il quale deduceva: che il giudizio di primo grado, epurato dal rinvio domandato per l’adesione degli avvocati all’astensione collettiva dalle udienze dal 30 novembre 2004 al 22 febbraio 2005, era durato 5 anni e 5 mesi; che il giudizio d’appello era iniziato il 21 settembre 2009 e si era concluso nel 2018, con una durata di 7 anni e 7 mesi, “con rinvii dovuti esclusivamente a disfunzioni del sistema giustizia ed in particolare un primo rinvio pari a 2 anni e 11 mesi, un secondo rinvio di 2 anni e 9 mesi,un ulteriore rinvio di 2 anni e 6 mesi ed, infine, un ultimorinvio di 5 anni e 3 mesi”; che all’udienza del 17 aprile 2018, in cui le parti non erano comparse, il giudizio di gravame era già durato 7 anni e 7 mesi, mentre complessivamente il giudizio aveva avuto una durata di 15 anni e 4 mesi, di cui 9 anni erano indennizzabili. Si costituiva il Ministero della Giustizia, il quale rilevava l’infondatezza dell’opposizione e insisteva per la conferma del decreto opposto. Quindi, la Corte d’appello di Potenza, in composizione collegiale, con il decreto di cui in epigrafe, accoglieva, per quanto di ragione, l’opposizione e, per l’effetto, rideterminava l’indennizzo dovuto al beneficiario nella misura di euro 2.000,00, oltre interessi. A sostegno della decisione, la Corte territoriale evidenziava per quanto interessa in questa sede: a) che il giudizio di primo grado aveva superato la durata ragionevole nella misura di anni 2, mesi 5 e giorni 11; b) che, quanto al giudizio d’appello, l’istante non aveva depositato i verbali delle udienze del 29 gennaio 2013 e del 6 ottobre 2015, al fine di verificare se si fosse tratta to di rinvii disposti d’ufficio ovvero su richiesta di parte, eventualmente in vista della definizione di accordi stragiudiziali, propedeutici alla mancata comparizione all’udienza del 17 aprile 2018, cui seguiva la cancellazione della causa dal ruolo; c) che, alla data del 6 ottobre 2015, cui risaliva l’ultimo verbale d’udienza prodotto, il termine di durata ragionevole del gravame era abbondantemente spirato, poiché dalla prima udienza del 16 febbraio 2010 all’udienza del 6 ottobre 2015 erano decorsi 5 anni, 7 mesi e 20 giorni, con un’eccedenza di 2 anni, 7 mesi e 20 giorni, addebitabili esclusivamente ai lunghissimi rinvii disposti dalla Corte; d) che l’indennizzo doveva essere riconosciuto entro tali limiti temporali, poiché il ricorrente non aveva depositato i verbali relativi alle ulteriori udienze e non era, dunque, possibile accertare se l’ulteriore tempistica processuale fosse imputabile anche alla parte, tenuto conto dell’esito finale del giudizio d’appello. 4.– Avverso il decreto d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia. 5.– Non può tenersi conto delle argomentazioni sviluppate nella memoria depositata dal ricorrente il 12 giugno 2023 poiché, ai sensi dell’art. 380-bis.1, primo comma, terzo periodo, c.p.c., essa avrebbe dovuto essere depositata non oltre il termine di dieci giorni prima dell’adunanza camerale fissata, sicché è tardiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con l’unico motivo articolato il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2-bis della legge n. 89/2001 e dell’art. 6 della CEDU, per avere la Corte di merito omesso o tralasciato la verifica di documenti decisivi e determinanti, atti a smentire l’assunto inerente all’asserito mancato deposito dei verbali delle udienze del 29 gennaio 2013 e del 6 ottobre 2015. Per converso, sarebbe risultato in atti che l’udienza del 6 ottobre 2015, fissata per la precisazione delle conclusioni, non era stata mai celebrata, perché, nelle more, e segnatamente con provvedimento presidenziale del 30 ottobre 2013, era stato disposto il rinvio d’ufficio alla successiva udienza del 17 aprile 2018, rinvio comunicato a mezzo PEC il 16 gennaio 2014, come da decreto riportato nel corpo del ricorso e relativa comunicazione, documenti già in atti come da indice delfascicolo di parte. Soggiunge l’istante che tra tali documenti prodotti vi era anche la copia del verbale del 29 gennaio 2013, di cui al punto 8 dell’indice del fascicolo di parte, da cui risultava il rinvio d’ufficio della causa all’udienza del 6 ottobre 2015. 1.1.–Il motivo è fondato. Si premette che, in tema di equa riparazione, non può ritenersi automaticamente operante la presunzione iuris tantum di insussistenza del danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo, di cui all’art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della legge n. 89/2001, introdotto dalla legge n. 208/2015, nel caso in cui il giudizio di appello si sia estinto per inattività delle parti subito dopo la definizione stragiudiziale della lite, avvenuta quando la durata complessiva del processo era già divenuta irragionevole, principio sancito da questa Corte in una fattispecie in cui il giudizio presupposto, estintosi in appello per inattività delle parti dopo una transazione, era durato tredici anni (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 35372 del 01/12/2022). Tanto premesso, nel computo dei tempi di durata non ragionevole del processo, la Corte territoriale non ha tenuto conto del rinvio d’ufficio disposto all’udienza del 29 gennaio 2013 e della mancata celebrazione dell’udienza del 6 ottobre 2015, per effetto del rinvio d’ufficio, fuori udienza, avvenuto con decreto presidenziale, che ha disposto la trattazione per gli stessi incombenti all’udienza del 17 aprile 2018, in ragione dello smistamento dei procedimenti già fissati. 2.– Si rit iene che l’omesso esame dei documenti decisivi (ossia del rinvio d’ufficio disposto con provvedimento presidenziale del 30 ottobre 2013, comunicato il 16 gennaio 2014, e del rinvio d’ufficio dell’udienza del 29 gennaio 2013 al 6 ottobre 2015), già prodotti nel giudizio davanti alla Corte distrettuale, ed oggetto di discussione (avendo il ricorrente espressamente dedotto che i rinvii nel giudizio d’appello presupposto erano stati disposti d’ufficio), sia suscettibile di sindacato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Infatti, l’errore di fatto, deducibile con impugnazione per revocazione ai sensi dell’art 395, n. 4, c.p.c., consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia portato il giudice ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo, che dagli stessi atti e documenti risulti positivamente accertato, sempre che il fatto medesimo non costituisca punto controverso sul quale il giudice abbia pronunciato. Per converso, tale errore non è ravvisabile nel caso in cui si assuma che il giudice abbia omesso di esaminare, su questione oggetto di discussione fra le parti, le prove documentali prodotte e specificamente indicate, ovvero abbia proceduto ad una erronea ed incompleta valutazione delle medesime, traducendosi siffatta doglianza in una censura di errore di giudizio, che esorbita dall’ambito dell’impugnazione per revocazione, ed è solo denunciabile con ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 35929 del 07/12/2022; Sez. 5, Sentenza n. 1562 del 26/01/2021; Sez. L, Sentenza n. 24395 del 03/11/2020; Sez. L, Sentenza n. 19174 del 28/09/2016; Sez. 2, Sentenza n. 6881 del 24/03/2014; Sez. 3, Sentenza n. 2412 del 04/02/2014; Sez. 1, Sentenza n. 280 del 20/01/1977). Ed, ancora, quale ulteriore indice della distinzione tra i due mezzi, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, si afferma che l’omesso esame di un fatto sostanziale o processuale può dare luogo ad un vizio motivazionale o alla violazione di norma processuale, ma non integra un errore revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., che viceversa consiste nella viziata percezione o nella falsa supposizione (espressa e mai implicita) dell’esistenza o inesistenza di un fatto sostanziale o processuale, non controverso fra le parti, la cui esistenza o inesistenza è incontrastabilmente esclusa o positivamente stabilita dagli atti o documenti della causa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14610 del 26/05/2021; Sez. 1, Sentenza n. 17110 del 21/07/2010). Alla luce di tale excursus giurisprudenziale, è suscettibi le di revocazione la decisione adottata sulla base dell’affermazione – dovuta, in tesi, a mera svista – dell’inesistenza in atti di un determinato documento, che risulti invece ritualmente prodotto, salvo che la questione dell’esistenza del documento abbia costituito un punto controverso deciso dalla sentenza stessa, nel qual caso il vizio diventa deducibile solo con ricorso per cassazione. 3.– Applicando tali criteri al caso di specie, si riscontra che nel corso del processo di equa riparazione si è discusso circa gli avvenuti rinvii d’ufficio delle udienze del 29 gennaio 2013 e del 6 ottobre 2015, relative al giudizio presupposto in sede di gravame, attraverso lo specifico rilievo di tale circostanza a cura dell’opponente. Tale accadimento – benché discuss o – è stato trascurato dal Collegio, che ha pertanto escluso di poter tenere conto, ai fini della quantificazione dell’indennizzo, del periodo in cui tali rinvii sono stati disposti, in difetto di dimostrazione della loro riconduzione ad un’iniziativa giudiziale. Sicché, ove si fosse tenuto conto dei citati documenti – di cui è stata comprovata la debita produzione (vedi riferimento agli allegati nn. 8 e 11 del fascicolo di parte) –, si sarebbe pervenuti ad una soluzione diversa da quella adottata, con riguardo al computo del tempo di durata non ragionevole, così attualizzandosi un vizio di attività che ben può essere oggetto di doglianza ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. In questa logica, il ricorrente ha indicato, oltre agli specifici elementi pretermessi, l’an, il quomodo e il quando della disattenzione giudiziale, cosicché sono stati forniti tutti i dati testuali ed extratestuali – facilmente enucleabili proprio in virtù del dibattito che su di essi si è svolto nel precedente grado – per rendere il sindacato di legittimità. A conferma di tale conclusione soccorre proprio la precisazione finale dell’art. 395, n. 4, c.p.c., in forza della quale, per aversi revocazione, occorre che il fatto decisivo – la cui negazione o affermazione, oggetto di supposizione, ha determinato il giudizio falsato – non costituisca un punto controverso: elemento che acquista un significato utile a regolamentare i rapporti di concorrenza col ricorso per cassazione. 4.– Alle considerazioni innanzi espresse consegue l’accoglimento del ricorso, nei sensi di cui in motivazione. Il giudice del rinvio dovrà infatti rivalutare il computo dei tempi di durata non ragionevole, tenendo conto che dei rinvii d’ufficio delle udienze del 29 gennaio 2013 e del 6 ottobre 2015 è stata data dimostrazione documentale. Il decreto impugnato va, dunque, cassato, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi agli enunciati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, nei sensi di cui in mot