CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23561/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, limitatamente alle esigenze cautelari, con rigetto nel resto. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PAOLA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo della quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di omicidio pluriaggravato, commesso in Paola il 21/07/2004 in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Questi venne erroneamente identificato, dagli esecutori materiali dell'omicidio, come il vero obiettivo dell'azione, che era invece [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], così, venne attinto mortalmente da tre colpi d'arma da fuoco, che lo ferirono mortalmente al viso ed al tronco e che furono materialmente esplosi da [OSCURATO:PERSONA], con il concorso di [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo conducente del ciclomotore adoperato dai soggetti agenti per giungere sul posto. All'azione omicidiaria - stando alla tesi accusatoria - il Pagano avrebbe preso parte inserendosi nella fase della pianificazione esecutiva; sarebbe stato, inoltre, colui che avrebbe svolto la funzione comunemente definita di "specchietto", ossia di colui che è deputato a fornire l'esatta indicazione agli esecutori materiali, circa il posizionamento della vittima predestinata. Avrebbe prestato, inoltre, assistenza agli esecutori materiali nella fase successiva rispetto all'assassinio e, infine, avrebbe contribuito al pagamento del prezzo del delitto. 1.1. Più in particolare, l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] venne perpetrato in Paola il 21 luglio 2004, come sopra accennato mediante l'esplosione di tre colpi di pistola a brevissima distanza; fu opera dei due soggetti agenti sopra nominati, che erano giunti sul posto a bordo di un ciclomotore. Il sunnominato [OSCURATO:PERSONA] era all'epoca un operaio forestale, ma anche una figura prepotentemente emergente e già apicale, all'interno dell'omonima cosca di ndrangheta; egli rappresentava il reale obiettivo dell'azione omicidiaria. Gli esecutori dell'omicidio intendevano raggiungerlo e "freddarlo", mentre egli si trovava assiso su una panchina, posta dinanzi allo stadio comunale della città di Paola; quando gli assassini giunsero in loco per compiere l'omicidio, il Serpa si era però da poco allontanato e - seduto sulla medesima panchina - vi era il collega [OSCURATO:PERSONA]. Questi quindi, per un tragico scherzo del destino, trovò la morte al posto del Serpa. 1.2. Secondo quanto sussunto nell'impugnata ordinanza, il presente procedimento rappresenta una prosecuzione della operazione cd. "Tela del Ragno" e origina dalla riunione di più procedimenti, relativi a vicende estorsive e ad altri reati fine, ad ampio raggio concernenti il sodalizio egemone nella zona di Paola negli anni 2000, nonché - più in dettaglio - due omicidi. Fra questi ultimi, figura anche l'assassinio di [OSCURATO:PERSONA]. In relazione a tale fatto omicidiario, risultano infatti condannati - nell'ambito del procedimento scaturito dalla cd. "[OSCURATO:PERSONA]" - più soggetti, fra i quali i sopra citati esecutori materiali Bruno e Vicchio. Afferma il Tribunale che non venne invece esercitata l'azione penale nei confronti Dell'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ed altri, in ossequio al dettato dell'art. 405, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 3, legge 20 febbraio 2006, n. 46, che impedisce l'esercizio dell'azione penale nei confronti di indagato, che venga attinto da misura cautelare poi annullata, con ordinanza del Tribunale del riesame confermata dalla Corte di Cassazione. La misura cautelare disposta a carico del Pagano in data 19/08/2005, in relazione all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], venne infatti annullata dal Tribunale del riesame, con provvedimento confermato dalla Suprema Corte. La posizione del Pagano, pertanto, venne archiviata. 1.3. Il ricorrente, però, fu in seguito rinviato a giudizio, per rispondere dell'imputazione di associazione mafiosa, nell'ambito del sopra citato procedimento denominato "Tela del Ragno", a seguito delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. All'esito di tale processo, il Pagano è stato assolto; in tale processuale, era stata parimenti emessa una ordinanza cautelare in relazione al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., che venne poi annullata dal Tribunale del riesame, con richiamo alla precedente archiviazione disposta nell'ambito del procedimento denominato "Ghost". 1.4. I gravi indizi di colpevolezza inerenti all'omicidio Maiorano sarebbero emersi - stando a quanto sussunto nel provvedimento impugnato - in epoca successiva, rispetto all'esecuzione dell'ordinanza cautelare concernente l'operazione "Tela del Ragno", più precisamente in coincidenza con la scelta collaborativa operata da [OSCURATO:PERSONA]; le dichiarazioni rese da quest'ultimo, saldandosi con il narrato di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno quindi portato all'elevazione a carico del Pagano dell'attuale editto accusatorio. 1.5. Dinanzi al Tribunale del riesame, è stata affrontata la questione dedotta dalla difesa, inerente alla possibile violazione del principio del ne bis in idem, derivante dall'esser stato [OSCURATO:PERSONA] assolto in via definitiva, nell'ambito del procedimento denominato "Tela del Ragno", laddove rispondeva della partecipazione ad associazione di stampo mafioso. La condotta partecipativa si sarebbe sostanziata, secondo l'accusa allora mossa, non solo nell'aver aiutato i latitanti Martello e [OSCURATO:PERSONA] all'indomani dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], bensì anche attraverso la partecipazione all'organizzazione dell'omicidio Maiorano (sarebbe a dire, proprio al fatto delittuoso oggi contestato nel provvedimento impugnato). Il Tribunale del riesame (si veda quanto riportato alla pagina numero 12) ha stimato non fondata la questione e, pertanto, non sussistente l'invocata violazione, ritenendo: a) diversa la qualificazione giuridica dei fatti (nel processo denominato "Tela del ragno" vi era una contestazione ex art. 416-bis cod. pen.; nell'ambito del presente procedimento si procede per violazione dell'art. 575 cod. pen.); b) differente il fatto storico intrinsecamente considerato, dovendosi mantenere ben distinta la condotta di partecipazione ad associazione mafiosa, rispetto al fatto di aver concorso nell'omicidio del Maiorano (fatto, quest'ultimo, in relazione al quale il Pagano è stato indagato, ma mai imputato); c) non realizzata la lamentata violazione del principio di divieto di doppia incriminazione, in dipendenza dell'esser stato il Pagano inizialmente indagato nel procedimento "Ghost", dato che nei suoi confronti non venne mai esercitata l'azione penale, in ossequio al disposto del sopra richiamato art. 405, comma 1- bis cod. proc. pen. (l'intervento di un decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini escluderebbe, secondo il Tribunale del riesame, la preclusione del ne bis in idem). 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo cinque motivi, che vengono di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; la difesa, altresì, ha depositato una memoria, corredata da ulteriore documentazione. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 125 n. 3) cod. proc. pen., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, travisamento del materiale di prova, nonché violazione della legge penale sostanziale e processuale. L'impianto motivazionale del provvedimento impugnato muove dall'erroneo assunto che il Pagano sia stato condannato con sentenza irrevocabile, nell'ambito del processo denominato "Tela del Ragno" (r.g. n.r. 3278/00), in relazione a due condotte di partecipazione ad associazione mafiosa; in una di tali condotte, la contestazione si sostanziava esclusivamente nell'aver preso parte, con il ruolo di "staffetta", all'esecuzione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. Da ciò deriverebbe - in modo quasi automatico e consequenziale - la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in ordine a tale omicidio. Sottolinea il ricorrente, però, che il Pagano - dopo esser stato condannato, in sede di rito abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, per la condotta di associazione di stampo mafioso modulata sulla sua partecipazione all'omicidio Maiorano - è stato poi da tale contestazione assolto, con pronuncia ormai divenuta irrevocabile. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa si duole della violazione del principio del ne bis in idem ex art. 649 cod. proc. pen. Nel procedimento denominato "Ghost" (p.p. recante n. r.g. n.r. 2155/05 mod. 21), il Pagano è stato sottoposto a fermo di indagato di delitto e poi alla misura cautelare della custodia in carcere, in quanto ritenuto gravemente indiziato di concorso nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]; anche in tale occasione, la veste attribuitagli era quella del partecipe, rispetto alla fase della pianificazione esecutiva dell'omicidio. Una volta annullato tale titolo cautelare ad opera del Tribunale del riesame, per difetto dei gravi indizi di colpevolezza e confermata tale decisione dalla Corte di cassazione, la posizione del Pagano, relativamente al suddetto omicidio, è stata archiviata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, con decreto del 17/12/2008. Il 16/03/2012 è stata emessa, nei confronti del Pagano, una nuova ordinanza cautelare, ad opera del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro (p.p. n. r.g. n.r. 3278/00 nnod. 21, cd. "Tela del Ragno"). In tale procedimento, venivano contestate al ricorrente due condotte di associazione di stampo mafioso, una delle quali era esclusivamente strutturata sulla base della pretesa partecipazione all'omicidio Maiorano, in relazione al quale nuovamente gli veniva attribuito il ruolo di "specchietto". Anche questo procedimento - così come il sopra citato procedimento denominato "Ghost" (n. 2155/05 n. r.g. n.r.) - traeva la propria scaturigine dalle propalazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. La condotta concorsuale ora contestata al Pagano, dunque, è sostanzialmente identica, rispetto a quella già contestata nei due procedimenti sopra citati, rispettivamente denominati "Ghost" (inerente al delitto di omicidio) e "Tela del Ragno" (inerente a due condotte di partecipazione ad associazione mafiosa, una delle quali strutturata - in via esclusiva - sulla pretesa partecipazione all'omicidio Maiorano). Più in particolare: - una delle condotte associative ascritte al Pagano, nel processo "Tela del Ragno", si sostanziava nell'aver fornito appoggio logistico agli esecutori materiali, in occasione dell'omicidio Maiorano; - nell'ambito del procedimento "Ghost", era stata contestata al Pagano una identica tipologia di condotta, sempre relativamente al fatto omicidiario perpetrato in danno del Maiorano; - nell'ambito del presente procedimento, viene ancora contestato al ricorrente il delitto di omicidio aggravato, nella veste di "...partecipe alla pianificazione esecutiva del delitto, nonché soggetto che forniva l'indicazione agli esecutori materiali sul posizionamento della vittima predestinata (specchietto)...". Sostiene allora la difesa come si tratti, prescindendo da minime differenze di tipo lessicale e descrittivo, sempre della medesima condotta, già contestata al Pagano nell'ambito dei procedimenti "Ghost" (riguardante specificamente l'omicidio, oggetto di decreto di archiviazione) e "Tela del ragno" (relativo al delitto di associazione mafiosa, culminato nell'emissione di sentenza assolutoria passata in giudicato). 2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, n. 3, 292, lett. c) e 309, n. 9) cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame errato nell'apprezzamento del materiale probatorio disponibile. Il provvedimento impugnato avrebbe supinamente mutuato l'apparato motivazionale del provvedimento genetico, senza nemmeno menzionare gli atti prodotti dalla difesa. Omette, il provvedimento impugnato, di confrontarsi con il dato processuale rappresentato dalla assoluzione irrevocabile del Pagano, intervenuta nel procedimento denominato "Tela del Ragno"; l'ordinanza riporta, invece, ampi stralci di pronunce non riguardanti il Pagano, oltre che della sentenza di condanna pronunciata il 29/07/2013 dal Giudice per l'udienza preliminare di Catanzaro, poi annullata. Sarebbero stati, in sostanza, nuovamente valorizzati gli elementi di valutazione e conoscenza emersi nell'ambito dei due sopra richiamati procedimenti "Ghost" e "Tela del Ragno". Non risponderebbe al vero quanto affermato nell'ordinanza impugnata, circa la datazione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], ad epoca successiva rispetto al processo "Tela del Ragno" (così alla pagina numero 5 del provvedimento impugnato). Il materiale intercettivo e di indagine, complessivamente apprezzato nel provvedimento impugnato, sarebbe stato già ampiamente e negativamente valutato, nelle sopra citate decisioni favorevoli assunte nei riguardi del Pagano. Con riferimento alla pretesa valenza dimostrativa, da riconnettere alle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], la difesa si richiama integralmente al contenuto della memoria, depositata dinanzi al Tribunale del riesame. Sottolinea anche come: - le dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non attengano alla posizione del Pagano; - il narrato di [OSCURATO:PERSONA] non sia idoneo a suffragare - neanche a livello indiziario - le propalazioni di [OSCURATO:PERSONA], relativamente al coinvolgimento di tal "Alessandro" nell'omicidio Maiorano;- lo stesso Bloise si limita a riferire - a carico del Pagano - fatti ormai divenuti di pubblico dominio, in ordine ai quali egli non è testimone diretto, per averli invece appresi dal compagno di cella [OSCURATO:PERSONA], anch'egli non diretto protagonista del fatto omicidiario, in quanto al tempo detenuto. 2.4. Con il quarto motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), con riferimento agli artt. 238-bis e 309, n. 9) cod. proc. pen., in tema di utilizzabilità degli atti. Sarebbe stata valorizzata la pronuncia non irrevocabile emessa a carico del Pagano, in primo grado, nell'ambito del processo "Tela del Ragno", piuttosto che la successiva assoluzione divenuta irrevocabile. In ipotesi difensiva, dunque, l'ordinanza impugnata meriterebbe censura non tanto con riferimento - nella fase cautelare - agli istituti di cui agli artt. 238, comma 2 -bis e 238-bis cod. proc. pen., in materia di utilizzabilità di sentenze non definitive e/o riguardanti altre persone, nonché delle relative dichiarazioni rese all'interno di tali dibattimenti dai collaboratori di giustizia, bensì per il fatto di non aver preso in considerazione l'intervento della assoluzione definitiva pronunciata nei confronti dell'indagato, con formula di rito "per non aver commesso il fatto", nel processo "Tela del Ragno". 2.5. Con il quinto motivo, viene denunciata violazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 275 e 292, lett. c) cod. proc. pen. Si censura, in particolare, la ritenuta operatività della presunzione di pericolosità dettata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ad onta dello stato di incensuratezza nel quale versa il Pagano (fatta eccezione per un unico, modesto e risalente precedente). Trattasi, infatti, di persona che ha sempre mantenuto una specchiata condotta di vita; che è stata assolta dalle contestazioni per reati associativi a lui elevate; che da circa venti anni vive e lavora in Svizzera; che è sposato e padre di due figli. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, è stato raggiunto dall'esecuzione del presente provvedimento restrittivo della libertà personale, proprio presso il domicilio che egli stesso aveva spontaneamente comunicato, nel corso del processo "Tela del Ragno". Privo di valutazione alcuna è rimasto, infine, il pur dedotto dato temporale relativo al fatto omicidiario per il quale si procede (fatto risalente al 21/07/2004). 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento dell'impugnata ordinanza, limitatamente al profilo delle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Catanzaro. 4. La difesa ha presentato memoria, a mezzo della quale:- ha rappresentato come il presente procedimento altro non sia, se non una duplicazione di altri due procedimenti (cd. "Ghost" e "Tela del Ragno"), all'esito dei quali si può ritenere assodata l'estraneità del Pagano, rispetto ai fatti contestati; il patrimonio conoscitivo posto a fondamento del procedimento odierno, stante l'assenza di qualsivoglia arricchimento conoscitivo, è quindi del tutto identico a quello utilizzato nei due pregressi procedimenti; - ha ribadito, quanto al profilo delle esigenze cautelari, come il ricorrente sia - ad eccezione di un datato e modesto precedente - una persona incensurata, che ha sempre mantenuto una irreprensibile condotta di vita, dedicata al lavoro e alla famiglia, risiedendo peraltro all'estero da circa venti anni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, quanto al profilo delle esigenze cautelari; è invece da rigettare, con riferimento ai residui motivi. 2. Giova sinteticamente premettere - in ordine ai limiti del sindacato consentito in sede di legittimità - un richiamo al dictum di Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628, secondo cui: «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito». 2.1. Riguardo al tipo di valutazione richiesto in sede di emissione o conferma del titolo cautelare, va quindi brevemente ricordato che il legislatore, nel prevedere - all'art. 273 cod. proc. pen. - che nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono «gravi indizi di colpevolezza» ha inteso, come è noto, utilizzare il termine «indizio» non nel suo connotato tradizionale di «elemento di prova critico o indiretto» ma ha inteso valorizzare il significato dell'intera locuzione (indizi. .di colpevolezza) creando un doveroso «rapporto», tra la valutazione in materia di libertà ed il prevedibile esito finale del giudizio (la colpevolezza intesa come affermazione di penale responsabilità) in termini di qualificata probabilità di condanna, valutata allo stato degli atti. In ciò, come è stato più volte chiarito, gli indizi di colpevolezza altro non sono che gli elementi di prova - siano essi di natura storica/diretta o critica/indiretta - sottoposti a valutazione incidentale, nell'ambito del subprocedimento cautelare e presi in considerazione dal giudice chiamato a ( pronunziarsi nei modi di cui all'art. 292 comma 2 lett. c cod. proc. pen. La loro obbligatoria connotazione in termini di «gravità», al fine di rendere possibile l'applicazione della misura, sta dunque a significare che l'esito di tale valutazione incidentale deve essere tale da far ragionevolmente prevedere, anche in rapporto alle regole di giudizio tipiche della futura decisione finale, la qualificata probabilità di condanna del soggetto destinatario della misura. In ciò, è evidente che il giudice chiamato a pronunziarsi in sede cautelare personale ha l'obbligo - per dare corretta attuazione ai contenuti del giudizio prognostico - di confrontarsi : a) con la natura e le caratteristiche del singolo elemento sottoposto a valutazione (ad es. l'indizio in senso stretto - la narrazione rappresentativa di natura testimoniale - la chiamata in correità o in reità - gli elementi tratti da captazioni di conversazioni); b) con le regole prudenziali stabilite dal legislatore in rapporto alla natura del singolo elemento in questione (si veda, sul punto, quanto affermato da Sez. IV n. 40061 del 21.6.2012, Tritella, Rv 253723, in tema di elementi di prova critica, con necessità di tener conto anche in sede cautelare della loro particolare caratteristica ontologica); c) con le regole di giudizio previste in sede di decisione finale del procedimento di primo grado, ivi compresa quella espressa dall'art. 533, comma 1 cod. proc. pen. (norma per cui l'affermazione di colpevolezza può essere pronunziata solo se il materiale dimostrativo raccolto consente di superare ogni ragionevole dubbio in proposito). Con ciò non si intende dire - ovviamente - che dette regole prudenziali e di giudizio siano «direttamente» applicabili alla particolare decisione incidentale di tipo cautelare (tranne i casi espressamente previsti dal legislatore all'art. 273 comma 1-bis, peraltro espressione di un principio generale), ma di certo lo sono in via «mediata», posto che un serio giudizio prognostico di «elevata probabilità di condanna» non può prescindere dalla necessità di proiettare il «valore» degli elementi di prova acquisiti sulla futura decisione e sulle sue regole normative tipizzate in tal sede (in tal senso, tra le altre, Sez. I n. 19759 del 17.5.2011, Misseri, rv. 250243, ove si è con chiarezza affermato che «.. il giudizio prognostico in tal senso - ovviamente esteso alle regole per le ipotesi di incertezza e contraddittorietà considerate dal codice di rito all'art. 530, comma 2 e all'art. 533, comma 1, prima parte - è dunque indispensabile, pur dovendo essere effettuato non nell'ottica della ricerca di una certezza di responsabilità già raggiunta, ma nella prospettiva della tenuta del quadro indiziario alla luce di possibili successive acquisizioni e all'esito del contraddittorio..») Da qui la necessità di identificare - da parte del giudice chiamato a pronunziarsi sulla domanda cautelare - in modo specifico e razionale il significato incriminante degli elementi raccolti sino al momento della decisione e sottoposti al suo esame, con convincente e rassicurante attribuzione di significato a detti elementi nella descritta chiave prognostica. 2.2. Se questo è il compito attribuito al giudice del merito, è altrettanto evidente che la funzione di controllo del ragionamento giustificativo, attribuita al giudice della legittimità ed esercitata in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso, non può risolversi nella rivalutazione autonoma di singoli segmenti del materiale informativo, ma si realizza attraverso la verifica di completezza, logicità, non contraddittorietà del percorso argomentativo espresso nel provvedimento, in chiave di rispetto «complessivo» della regola di giudizio tipica della fase in questione. Sul tema, resta valido e chiaro l'insegnamento fornito dalla decisione Sez. Unite ric. Audino del 22.3.2000 (rv 215828) per cui, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, questa Corte Suprema ha il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate. Infatti, considerato che la richiesta di cui all'art. 309 c.p.p., quale mezzo di impugnazione sia pure atipico, ha la specifica funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 c.p.p. e ai presupposti ai quali subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo ( Sez. Un., 8 luglio 1994, ric. Buffa, rv. 198212), deve sottolinearsi che, dal punto di vista strutturale, la motivazione della decisione del Tribunale del riesame deve essere conformata al modello delineato dall'art. 292 c.p.p., che ricalca il modulo configurato dall'art.546 c.p.p., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, che non è fondata su prove ma su indizi e tende all'accertamento non di responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza . 3. Il primo motivo deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, travisamento del materiale di prova, nonché violazione della legge penale sostanziale e processuale, in quanto il Tribunale avrebbe omesso di confrontarsi in modo sostanziale con il dato oggettivo, rappresentato dall'assoluzione passata in giudicato del Pagano nel processo per fatti associativi denominato "Tela del Ragno". Il Tribunale, al contrario, avrebbe tratto Facendo stretta applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, deve reputarsi tale doglianza del tutto inammissibile, in quanto meramente reiterativa di censure che sono proprie della fase del merito. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, come detto, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, Rv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 dep. 2004, Rv 229369). 3.1. La censura proposta dalla difesa tende, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti, mediante l'adozione di criteri di valutazione diversi rispetto a quelli adottati in sede di merito. Si chiede, quindi, una nuova e differente valutazione, in ordine agli elementi di valutazione e conoscenza vagliati dal Tribunale del riesame; quest'ultimo però - con motivazione esaustiva e coerente, quindi del tutto esente da vizi logici e giuridici - ha compiutamente esplicitato le ragioni del suo convincimento in materia cautelare. 3.2. Il Tribunale avrebbe dunque — in ipotesi difensiva - fondato il proprio convincimento sulla condanna pronunciata, nel giudizio di primo grado del processo denominato "Tela del ragno"; avrebbe così trascurato la successiva assoluzione e, pertanto, avrebbe praticamente finito per travisare il dato oggettivo dell'assoluzione, processualmente acquisito. Giova però precisare come il provvedimento impugnato - contrariamente all'assunto propugnato dalla difesa - non abbia minimamente tratto elementi di segno sfavorevole all'indagato, da una pronuncia poi rivisitata in appello, così obliterando il definitivo esito del sopra detto processo. Anzi, nell'ordinanza del Tribunale vi è un reiterato richiamo al definitivo esito assolutorio del processo suddetto; il dato è espressamente riportato, infatti, alle pagine numero 3, numero 5 e numero 12 dell'ordinanza del Tribunale, laddove viene chiaramente detto, fra l'altro, che «Gli odierni indagati e, in particolare [OSCURATO:PERSONA], sono stati, tuttavia, tratti a giudizio per il reato di associazione mafiosa nell'ambito del citato procedimento penale Tela del ragno (R.G.N.R. 3278/2000), a seguito delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]: come anticipato, detto procedimento, almeno per quanto riguarda l'odierno indagato, si è concluso con una pronuncia di assoluzione per non aver commesso il fatto, emessa dalla Corte di Assise di Catanzaro, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione della sentenza di condanna emessa il primo grado e confermata in appello» (così testualmente, alla pagina numero 5 dell'ordinanza impugnata).3.3. Il travisamento della prova, è necessario ribadirlo, consiste in un errore percettivo (e non valutativo) della prova stessa tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad esso presiede. In particolare, consiste nell'affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti. Il travisamento della prova rende la motivazione insanabilmente contraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento così come illustrate nel provvedimento impugnato, una diversità tale da non reggere all'urto del contro-giudizio logico sulla tenuta del sillogismo. Il travisamento è perciò decisivo, quando la frattura logica tra la premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che ne viene tratta è irreparabile. Come affermo da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, sul punto, il travisamento della prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato). 3.4. Nulla di tutto ciò si è verificato, nel caso in esame. Il Tribunale del riesame ha valutato il dato documentale a sua disposizione secondo l'effettivo suo significato testuale, oltre che riconnettendo allo stesso la corretta valenza evocativa. Non sussistono, quindi, né vizi di contraddittorietà (intratestuale o logica) e neppure il lamentato travisamento. 4. Con il secondo motivo, la difesa si duole della violazione della regola del ne bis in idem, cristallizzata nel testo dell'art. 649 cod. proc. pen. 4.1. Pare allora utile effettuare un rapido excursus, in ordine all'evoluzione giurisprudenziale che ha riguardato tale problematica. Il principio del ne bis in idem sostanziale ed il principio del ne bis in idem processuale presentano limiti e campi di applicazione almeno in parte differenziati. Il bis in idem di carattere sostanziale, infatti, attiene ai casi di cd. qualificazione normativa multipla di uno stesso accadimento materiale e - attraverso il canone di regolamentazione della specialità, ex artt. 15 e 84 cod. pen., delinea la disciplina del concorso apparente di norme, impedendo che uno stesso fatto oggettivo possa esser fatto oggetto di una duplice incolpazione alla stessa persona. Il bis in idem processuale, al contrario, non attiene al rapporto di carattere astratto riscontrabile fra le norme dell'ordinamento penale, ma alla relazione individuabile tra il fatto ed il giudizio, vietando l'esercizio di una ulteriore azione penale, allorquando si sia formato il giudicato. Con la sentenza n. 200 del 21/07/2016, la Consulta - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc, pen., laddove esclude che il fatto sia il medesimo, per la sola circostanza che sussista un concorso formale, tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale - ha diversamente delineato il principio del ne bis in idem processuale, facendosi carico della posizione ermeneutica espressa dalla Corte EDU e così attestando il criterio dell'idem factum, piuttosto che quello dell'idem legale, in punto di verifica circa la medesinnezza del fatto storico dedotto nel secondo giudizio. Il discostamento della valutazione del fatto nella sua stretta materialità, rispetto alla riconduzione dello stesso entro canoni e schemi giuridici (con l'eccezione costituita dai criteri normativi di individuazione), in linea con l'interpretazione di Corte Cost., n. 200 del 2016 e quindi con riferimento all'idem legale, ha determinato la riaffermazione della "dimensione esclusivamente processuale" del divieto di bis in idem, che "preclude non il simultaneus processus per distinti reati commessi con il medesimo fatto, ma una seconda iniziativa penale, laddove tale fatto sia già stato oggetto di una pronuncia di carattere definitivo" (Corte Cost., n. 200 del 2016, § 10). Il precipitato logico di tale nuova lettura della norma si è avuto, pertanto, con riferimento alla linea di riunione fra il bis in idem sostanziale e processuale; una convergenza prima diversamente interpretata dal diritto vivente, che riteneva non operante l'art. 649 cod. proc. pen. - pure ad onta della medesimezza del fatto - laddove il reato già giudicato fosse stato commesso in concorso formale con quello assoggettato a nuova iniziativa penale; il diritto vivente, pur in presenza di un identico fatto storico oggetto di precedente giudizio, aveva infatti "saldato il profilo sostanziale implicato dal concorso formale dei reati con quello processuale recato dal divieto di bis in idem" (Corte Cost., n. 200 del 2016, § 10), annullando la garanzia processuale, in presenza della possibilità di operare una molteplicità di qualificazioni giuridiche circa lo stesso fatto storico e naturalistico, stante la ritenuta non applicabilità del principio del bis in idem sostanziale. L'adesione invece alla concezione fenomenica del fatto, in punto di delimitazione dei confini del divieto di bis in idem ex art. 649 cod. proc. pen., porta a ritenere l'ininfluenza del concorso formale tra i reati oggetto della res iudicata e della res iudicanda (Corte Cost., n. 200 del 2016). Corollario di tali principi è che lo spazio operativo riservato al bis in idem processuale è differente - e più vasto - in rapporto al bis in idem sostanziale; soprattutto, i due profili attengono a rapporti di diversa significazione. È stato infatti affermato, nella giurisprudenza di legittimità, che "in tema di divieto di un secondo giudizio, le nozioni di "bis in idem" processuale e di "bis in idem" sostanziale non coincidono in quanto la prima, più ampia, ha riguardo al rapporto tra il fatto storico, oggetto di giudicato, ed il nuovo giudizio e, prescindendo dalle eventuali differenti qualificazioni giuridiche, preclude una seconda iniziativa penale là dove il medesimo fatto, nella sua dimensione storico-naturalistica, sia stato già oggetto di una pronuncia di carattere definitivo; la seconda, invece, concerne il rapporto tra norme incriminatrici astratte e prescinde dal raffronto con il fatto storico" (Sez. 7, n. 32631 del 01/10/2020, Barbato, Rv. 280774). Si veda anche Sez. 5, n. 663 del 28/09/2021, Leto, Rv. 282529, a mente della quale «In tema di divieto di un secondo giudizio, le nozioni di "bis in idem" processuale e di "bis in idem" sostanziale non coincidono in quanto la prima, più ampia, ha riguardo al rapporto tra il fatto storico, oggetto di giudicato, ed il nuovo giudizio e, prescindendo dalle eventuali differenti qualificazioni giuridiche, preclude una seconda iniziativa penale là dove il medesimo fatto, nella sua dimensione storico- naturalistica, sia stato già oggetto di una pronuncia di carattere definitivo; la seconda, invece, concerne il rapporto tra norme incriminatrici astratte e prescinde dal raffronto con il fatto storico»; si segnala infine Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799, a mente della quale: «Ai fini della preclusione connessa al principio " ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona». 4.2. Tutto ciò premesso ai fini dell'inquadramento tecnico giuridico della questione dedotta, ritiene questo Collegio che correttamente il Tribunale del riesame abbia escluso la sussistenza di una violazione del divieto del bis in idem sostanziale. Il fatto storico oggetto del presente processo concerne, infatti, l'omicidio perpetrato in danno di [OSCURATO:PERSONA]; nel sopra citato giudizio definito con sentenza irrevocabile, invece, il fatto storico riguardava l'esser stato l'imputato organico ad un sodalizio malavitoso di stampo mafioso. In tale ultimo alveo processuale, il suddetto fatto omicidiario veniva dedotto esclusivamente quale modalità - peraltro nemmeno esclusiva - di compartecipazione all'operatività del sodalizio. L'esclusione in via definitiva della condotta di partecipazione al reato associativo, pertanto, non può ipso facto determinare la preclusione, rispetto al fatto storico e naturalistico rappresentato dall'omicidio de quo. Dovendo appuntarsi la verifica circa la ricorrenza della violazione del divieto, quindi, sul versante del raffronto fra il fatto storico oggetto in concreto della res iudicata e il fatto storico oggetto della res iudicanda, non emerge la ricorrenza del lamentato profilo dell'identità. 4.3. Quanto alla pretesa identità, esistente fra i fatti ora contestati e quelli oggetto di incolpazione, nell'ambito del procedimento per omicidio denominato "Ghost", pare utile sottolineare quanto segue. Il principio di diritto comunemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità - in materia cautelare - è nel senso che le richieste di provvedimenti restrittivi della libertà personale che siano state rigettate, ovvero accolte e poi annullate in sede di impugnazione, non possano essere riproposte, in carenza di elementi nuovi, sopravvenuti rispetto alla precedente valutazione, ovvero che in tale momento non siano stati considerati. Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha considerato - quali dati conoscitivi nuovi, sopravvenuti in epoca posteriore, rispetto al tempo dell'emissione della prima ordinanza - le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] nell'anno 2012 (le propalazioni di questi vengono raccordate, nel provvedimento impugnato, con quelle rilasciate da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Viene inoltre evidenziato, ad opera del Tribunale, come sia intervenuto, in data 13/11/2012, il decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini, relativamente all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. La sequenza logica e processuale pare scandita, quindi, secondo passaggi inappuntabili; il motivo di ricorso, in definitiva, sembra infondato e pertanto da rigettare. 5. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto volto ad una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato. Come esposto in narrativa, la difesa lamenta che il Tribunale del riesame abbia supinamente mutuato la medesima struttura argomentativa, sulla quale poggiava l'originario provvedimento restrittivo della libertà personale, senza nemmeno far menzione degli atti - ovviamente dotati di opposta attitudine dimostrativa - versati nell'incarto processuale ad opera della difesa. Avrebbe inoltre omesso, l'ordinanza impugnata, di dialogare con il dato processuale costituito dalla assoluzione irrevocabile del Pagano, intervenuta nel procedimento "Tela del Ragno". Trattasi, però, anche in tal caso di doglianza meramente reiterativa, volta ad ottenere una tipologia di giudizio destinata a rimanere estranea alla sede di legittimità; questo Collegio può limitarsi, quindi, a mutuare i medesimi criteri interpretativi, già adottati in relazione alla prima doglianza sopra esaminata. 5.1. Dal punto di vista strutturale, la motivazione della decisione del Tribunale del riesame deve essere conformata al modello delineato dall'art. 292 c.p.p., che ricalca il modulo configurato dall'art. 546 c.p.p., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, che non è fondata su prove ma su indizi e tende all'accertamento non di responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. Un., n. 11 del 21/04/1995, Rv. 202002). 5.2. Quanto al requisito rappresentato dalla autonoma valutazione ed agli effetti derivanti dalla sua carenza, con riferimento alle ordinanze emesse dal Tribunale del riesame, pare opportuno ribadire come queste non postulino - a pena di nullità - una autonoma valutazione, in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria e circa la ricorrenza delle esigenze cautelari. Trattasi, infatti, di profilo dettato dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con esclusivo riguardo alla decisione riservata al giudice che applica la misura cautelare "inaudita altera parte". Il requisito dell'autonomia valutativa, in tal caso, è strumentale ad assicurare il mantenimento della necessaria equidistanza, tra organo requirente (al quale è demandata la formulazione della domanda cautelare) e organo giudicante (al quale è riservata la decisione). Per quanto invece inerisce ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere - come sopra già chiarito - soltanto i vizi della motivazione, ovvero la motivazione assente o apparente (Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278122; Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, Rv. 280603). 5.3. A tutto voler concedere, il Tribunale del riesame - contrariamente a quanto dedotto - ha compiutamente affrontato ogni singola questione, concernente l'aspetto della sussistenza dei gravi indizi a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo si incentra, infatti, sui seguenti aspetti, che sono stati tutti debitamente analizzati - con ampia e convincente motivazione - da parte del Tribunale del riesame: - essere basata la decisione reiettiva su elementi estrapolati dall'ordinanza custodiale, nonché dalla sentenza di primo grado, attinenti al procedimento "Tela del Ragno", nonostante l'esito di tali provvedimenti sia stato successivamente ribaltato (trattasi, sostanzialmente, della medesima questione già posto nell'ambito della prima doglianza, per cui può operarsi un mero rinvio a quanto colà esposto); - essersi affidata l'ordinanza impugnata a dati conoscitivi già noti, ai quali erroneamente è stato attribuito il carattere della novità (si tratta di un tema compiutamente affrontato e risolto dal Tribunale del riesame, nonché di censura già oggetto del secondo motivo di ricorso); - aver riconnesso - in maniera fallace - un elevato grado di affidabilità alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia (la doglianza riveste un marcato tenore rivalutativo, tanto da risultare non ammissibile nella presente sede di legittimità). 6. Il quarto motivo è pure inammissibile, visto che la deduzione difensiva non dialoga con il puntuale contenuto del provvedimento censurato. La difesa lamenta, infatti, la violazione della disciplina ex artt. 238-bis e 309, n. 9) cod. proc. pen., in tema di utilizzabilità degli atti, deducendo esser stata impropriamente valorizzata la sentenza di condanna pronunciata - in primo grado - nei confronti dell'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nel processo "Tela del ragno"; ciò sarebbe avvenuto ad onta della successiva assoluzione, pronunciata nell'ambito del medesimo giudizio e poi divenuta irrevocabile. 6.1. Il Tribunale del riesame ha chiarito, invece - esponendo argomentazioni ampie ed esaustive, oltre che giuridicamente corrette - all'interno di quale perimetro abbia deciso di utilizzare, a fini decisori, la sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, nell'ambito del processo denominato "Tela del Ragno". Trattasi, come sopra accennato, della sentenza che ha condannato il Pagano per il reato di associazione mafiosa e che poi - con riferimento alla posizione di questi - è stata annullata con rinvio. Osserva il Tribunale, del tutto condivisibilmente, come il passaggio in giudicato della pronuncia assolutoria nei confronti del Pagano non precluda l'utilizzabilità - a fini cautelari - della mera narrazione storica e fenomenica contenuta in tale sentenza, con riferimento alla ricostruzione oggettiva dell'omicidio Maiorano, quale reato fine del delitto associativo. Ciò anche a causa della sopraggiunta irrevocabilità della medesima pronuncia, nei confronti dei coimputati. 6.2. Resta comunque intonsa, del resto, l'autonomia di giudizio spettante al giudice procedente, anche all'esito dell'acquisizione agli atti di una sentenza irrevocabile (si veda Sez. 1, n. 11140 del 15/12/2015, dep. 16/03/2016, Rv. 266338 - 01:"L'acquisizione agli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di detto procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate"; si veda anche Sez. 2, n. 38184 del 06/07/2022, Cospito, Rv. 283904, che ha così stabilito: «In tema di sentenze irrevocabili acquisite ai fini di prova del fatto in esse accertato, in assenza di pregiudizialità penale e fermo restando l'obbligo motivazionale vigente in presenza di un giudicato assolutorio per il medesimo fatto, la differenza tra le acquisizioni processuali di un procedimento già definito e di altro in corso può condurre il giudice di merito a epiloghi diversi, in ciò consistendo il richiamo operato dall'art. 238-bis cod. proc. pen. alle regole interpretative fissate dagli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen.»). 6.3. La censura difensiva, in conclusione, finisce per sostanziarsi non già in una critica, rispetto alla ritenuta traslazione della ricostruzione oggettiva contenuta nei suddetti provvedimenti acquisiti al fascicolo processuale, bensì nella doglianza - semplicemente ripetitiva del contenuto dei motivi sopra già analizzati - circa la presunta ininfluenza attribuita, ad opera del Tribunale del riesame, alla intervenuta pronuncia assolutoria nei confronti del Pagano, nel processo "Tela del Ragno". Il percorso concettuale seguito dal Tribunale, anche in tal caso, pare corretto e giuridicamente fondato, quindi immune dall'attribuzione di qualsivoglia forma di stigma nel giudizio di cassazione. 7. Con il quinto motivo, la difesa si duole della ritenuta operatività della presunzione di pericolosità dettata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in spregio della sussistenza di una serie di elementi di segno positivo per l'indagato. La doglianza è fondata. 7.1. Giova ricordare come - in tema di custodia cautelare in carcere - la contestazione della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen (già art. 7 legge n. 203 del 1991), determini l'insorgere di una presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, che è superabile esclusivamente attraverso l'acquisizione dalla prova, offerta dall'interessato, di elementi di valutazione e conoscenza, attraverso i quali sia consentito desumere l'affievolimento - o la definitiva cessazione - di ogni esigenza cautelare, sicché, in difetto di detta prova, l'onere motivazionale incombente sul giudice ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen. deve ritenersi rispettato grazie al mero riferimento alla mancanza di dati di segno favorevole, deponenti nel senso di un'attenuazione delle esigenze di prevenzione (Sez. 2, n. 3105 del 22/12/2016, Puca, Rv. 269112). 7.2. Secondo però un recente - anche se controverso - indirizzo della giurisprudenza di legittimità, affermatosi successivamente all'entrata in vigore della legge 16 aprile 2015, n. 47, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - da coniugare, dopo detta novella, con gli estremi dell'attualità e della concretezza del pericolo di reiterazione ex art. 292, comma 2 lett. c), cod. proc. pen. - può essere superata ove si registri il decorso di un rilevante lasso temporale tra le condotte ascritte ed il momento applicativo della misura cautelare, dovendo il fattore tempo entrare nella valutazione cui è chiamato il giudice della cautela nel riscontrare, in concreto, l'attualità del pericolo di recidiva: occorre pertanto «valorizzare quegli elementi che, oggetto di deduzione difensiva o comunque contenuti in atti, siano in modo conducente idonei a revocare in dubbio la ripetibilità del contributo causale offerto dall'indagato e quindi la sua pericolosità, altrimenti presunta dalla norma» (così Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738; in senso conforme v. Sez. 6, n. 25517 del 11/05/2017, Fazio, Rv. 270342; Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017, Sinesi, Rv. 269957; Sez. 1, n. 13593 del 09/11/2016, dep. 2017, Curcio, Rv. 269510; Sez. 5, n. 52628 del 23/09/2016, Gallo, Rv. 268727; Sez. 5, n. 36569 del 19/07/2016, Cosentino, Rv. 267995; Sez. 6, n. 12669 del 02/03/2016, Mamone, Rv. 266784; Sez. 4, n. 20987 del 27/01/2016, C., Rv. 266962; Sez. 6, n. 42630 del 18/09/2015, Tortora, Rv. 264984; Sez. 6, n. 27544 del 16/06/2015, Rechichi, Rv. 263942; in senso difforme - quanto all'obbligo di valutare il fattore temporale nel reato ex art. 416 bis cod. pen. - v. Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, Iannazzo, Rv. 271855; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Gerbino, Rv. 268726; Sez. 5, n. 48285 del 12/07/2016, Girardo, Rv. 268413; Sez. 5, n. 44644 del 28/06/2016, Leonardi, Rv. 268197; Sez. 5, n. 32817 del 10/06/2016, Muscolino, Rv. 267700; Sez. 2, n. 11029 del 20/01/2016, Franco, Rv. 267727; Sez. 1, n. 17624 del 17/12/2015, dep. 2016, S., Rv. 266982). 7.3. Nel caso di specie, ritiene il Collegio che l'intervallo temporale davvero estremamente significativo, esistente fra la condotta ascritta al Pagano (risalente al 21 luglio 2004) e l'applicazione della misura della custodia in carcere (disposta con ordinanza del 30 giugno 2022), sebbene di per sé non decisivo al fine di valutare insussistenti le esigenze cautelari, non possa neppure essere del tutto trascurato. 7.4. L'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. delinea infatti l'esistenza di una presunzione relativa di pericolosità sociale, da cui deriva la necessità, non di esaminare la ricorrenza delle esigenze cautelari, bensì esclusivamente di apprezzarne le possibili ragioni di esclusione, che vengano addotte dall'interessato o che siano immediatamente emergenti dagli atti; tra tali elementi, come detto, rileva anche il fattore temporale, da commisurare naturalmente alla caratura criminale dei fatti per i quali si procede (Sez. 5, n. 52628 del 23/09/2016, Gallo, Rv. 268727; si veda anche il dictum di Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Manzo, Rv. 280889 - 01, in tema di cd. tempo silente). La difesa, sul punto, aveva addotto specifici elementi, dai quali riteneva potersi trarre il fondato convincimento circa l'inesistenza, al momento attuale, di esigenze cautelari a carico del Pagano. Nel dettaglio, aveva infatti dedotto la difesa trattarsi di soggetto: - sostanzialmente incensurato, fatta eccezione per un unico precedente parecchio risalente nel tempo, concernente sostanza stupefacente cd. leggera; - nei confronti del quale non è emersa prova alcuna, circa la sussistenza di legami con sodalizi malavitosi di qualunque genere, stante la più volte ricordata assoluzione per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.; - che ha sempre serbato una condotta di vita ispirata a modelli non devianti; - che, infatti, vive e lavora da oltre venti anni in Svizzera, laddove è sposato ed è ( divenuto padre di due figli;- che ha preso parte al processo denominato "Tela del Ragno" costantemente a piede libero, stante l'annullamento intervenuto in relazione al titolo cautelare, senza mai in alcun modo tentare di sottrarsi (tanto ciò vero, che il provvedimento restrittivo de quo lo ha raggiunto presso l'indirizzo che egli stesso aveva comunicato - per ogni eventuale necessità processuale - all'A.G. di Catanzaro). Da ultimo, la difesa aveva ripetutamente sottolineato l'innegabile incidenza ricollegabile al sopra esposto fattore della grande distanza temporale, esistente fra il fatto e il provvedimento impugnato. 7.5. Con i temi posti dalla difesa, però, il Tribunale del riesame non si è specificamente confrontato, così omettendo di affrontare - con la dovuta compiutezza di analisi - le precipue doglianze poste nel caso concreto, in punto di attualità delle esigenze cautelari. Praticamente apparente, se non addirittura inesistente, è infatti la valutazione relativa al rilevante lasso di tempo trascorso, dall'omicidio per il quale si procede; la motivazione risulta compendiata, infatti, esclusivamente nella apodittica affermazione circa la permanenza delle esigenze cautelari, ad onta del dato temporale. Le ulteriori problematiche sollevate dalla difesa non sono affrontate, nell'ordinanza impugnata, o lo sono in maniera palesemente tautologica e assertiva. Il riscontro offerto dal Tribunale del riesame, rispetto a tali specifiche deduzioni, è restato, dunque, unicamente affidato al generico richiamo alla sicura gravità del fatto e del contesto nel quale questo andava a collocarsi, nonché alla pessima personalità del soggetto (anche questa, cristallizzata in una mera asserzione, priva di apprezzabile substrato contenutistico). Parimenti omesso risulta essere qualsiasi passaggio motivazionale, concernente sia la eventuale permanenza di legami con sodalizi criminali, sia il dedotto cambiamento di vita, abitudini e luogo di residenza (elemento quest'ultimo che, quantomeno, avrebbe postulato una qualche considerazione, quale possibile sintomo evocativo dell'avvenuto eradicamento del soggetto dal territorio di provenienza e, quindi, da logiche di appartenenza alle organizzazioni mafiose che ivi operano). 8. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, in accoglimento del quinto motivo di ricorso, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente a norma dell'art. 307, comma 7, cod. proc. pen.; devono essere disattese, invece, le residue censure difensive. Non comportando