CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31741/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 22628 / 20 19 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio ha eletto domicilio in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 54/56 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE , in persona del Presidente pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall ’ Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a ROMA, in [OSCURATO:PERSONA], N. 12 -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 40/2019della Commissione tributaria regionale per l’Abruzzo-sezione staccata di Pescara, depositata il 17 gennaio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Pescara accolse l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la comunicazione preventiva di fermo emessa da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (agente per la riscossione, che in corso di causa ha mutato denominazionein [OSCURATO:PERSONA] – Agenzia delle entrate Riscossione),in relazione a cartelle di pagamento portanti crediti di natura tributaria. La contribuente aveva dedotto di non aver mai ricevuto la notifica di tali cartelle, disconoscendo la documentazione all’uopo prodotta dall’agente per la riscossione. 2. Tale decisione fu impugnata con appello principale da [OSCURATO:PERSONA] e con appello incidentale – limitato alla sola declaratoria di compensazione delle spese –dalla contribuente. Con la sentenza indicata in epigrafe, la C.T.R. dell’Abruzzo respinse il gravame principale e accolsequello incidentale, condannando [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di entrambi i gradi. I giudici regionali ritennero, in particolare, la nullità della notificazione delle cartelle, in quanto eseguita a mezzo del servizio postale con affidamento a un operatore privato. 3. Avverso tale decisione la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso e proposto ricorso incidentale, anch’esso affidato a un motivo. La contribuente ha depositato controricorso al ricorso incidentale. Considerato che: 1. Con l’unico mezzo, la ricorrente principale denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 4 del d.m. 55/2014, 2233, comma secondo, cod. civ. e 111 della Costituzione. La sentenza impugnata è censurata in punto alla statuizione sulle spese, che la contribuente assume liquidate in misura sensibilmente inferiore ai minimi tariffari applicabili, dai quali, dunque, la C.T.R. si sarebbe discostata senza di ciò fornire adeguata motivazione. 2. L’ unico motivo del ricorso incidentale denunzia violazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 261/1999, come modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 58/2011. Secondo l’agente per la riscossione, i giudici d’appello avrebbero errato nel ritenere la nullità della notifica delle cartelle prodromiche all’atto di preavviso in quanto eseguita da un operatore di posta privato; nella specie, infatti, la notifica era stata così eseguita non già su iniziativa del notificante, bensì previo affidamento del servizio da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] (oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in termini dei quali la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto l’idoneità al valido perfezionamento della procedura di notificazione. 3. Il ricorso incidentale, da esaminare con precedenza per il suo carattere dirimente, è fondato. 3.1. Questa Corte, a Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 8416/2019 e sentenze nn. 299 e 300 / 2020) , ha affermato che nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazionedel servizio postale attuata con il d.lgs. n. 58/2011 e quella portata dalla legge n. 124/2017 (periodo nel quale si collocano i fatti di causa), l ’ operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore,costituito dalla “licenza individuale” di cui all ’ art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 / 1999, può procedere alla notifica (fidefaciente, per effetto di quanto disposto dall’art. 4 dello stesso decreto, anche nel testo oggetto di successive modifiche), di atti (nongiudiziari ma) amministrativi e tributari. Nel predetto lasso temporale, infatti, il possesso della “ licenza individuale” (in base alle regole da predisporsi da parte dell’AGCOM) costituiva l’unica condizione necessaria affinché l ’ operatore postale privato potesse procedere alle notifiche di tali atti, in alternativa al gestore del serviziopostale universale, la cui mancanza soltanto poteva rendere la notifica dell ’ att o effettivamente inesistente quantunque eseguita. La prima delle pronunzie citate, peraltro, ha riconosciuto, in relazione al regime normativo successivo al d.lgs. n. 58/11, la legittimità della notificazione a mezzo operatore di posta privata dei soli atti di natura amministrativa. 3.2. La sentenza impugnata, che ha ritenuto la nullità della notificazione delle cartelle prodromiche al preavviso di fermo unicamente in quanto eseguita da operatore postale privato, non è conforme a tale indirizzo interpretativo. Pertanto, in accoglimento del motivo per quanto di ragione, la stessava cassata, con rinvio al giudice a quo (in diversa composizione) per il riesame della vicenda alla luce del principio indicato. Resta in tale statuizione assorbito l’esame del ricorso principale. Il giudice del rinvio provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso incidentale, assorbito quello principale; cassa la sentenza impugnatae rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abru