CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 21985/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 1 aprile 20212,di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ascrittigli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto che era solo l'amministratore di facciata della società fallita; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che fosse stata pienamente smentita la tesi difensiva del ruolo solo formale del prevenuto nella società fallita (quanto ai singoli profili di responsabilità si veda a pg 5 per la bancarotta distrattiva ed a pag. 7 per quella documentale); doveva poi considerarsi del tutto superato l'orientamento fissato nella sentenza, di questa Corte, Corvetta, anche considerando la pronuncia delle Sezioni unite, Passarelli; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] ,IC-LLER