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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2023

Cassazione n. 08248/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2023 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parg udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con un unico motivo di ricorso proposto avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge con riguardo agli artt. 99, 69, 106, comma 2, cod. pen., in quanto i reati che fonderebbero la recidiva sarebbero estinti ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen. rilevato che il motivo è inammissibile, in quanto la dedotta censura non rientra tra i casi di "pena illegale", tale unicamente essendo, come recentemente ribadito dalla Sezioni Unite (Sez.

U, Sentenza n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, in motivazione), "quella che si colloca al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale, perché diversa per genere, per specie o per quantità da quella positivamente prevista"; diversamente, la pena determinata entro i predetti limiti, ma in violazione delle disposizioni dettate dall'art. 99 cod. pen. risulta meramente 'illegittima' - ma non anche 'illegale' - sicché, trattandosi di pena applicata con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., non è ammesso il ricorso per cassazione; stante l'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2023 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parg udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con un unico motivo di ricorso proposto avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge con riguardo agli artt. 99, 69, 106, comma 2, cod. pen., in quanto i reati che fonderebbero la recidiva sarebbero estinti ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen. rilevato che il motivo è inammissibile, in quanto la dedotta censura non rientra tra i casi di "pena illegale", tale unicamente essendo, come recentemente ribadito dalla Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, in motivazione), "quella che si colloca al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale, perché diversa per genere, per specie o per quantità da quella positivamente prevista"; diversamente, la pena determinata entro i predetti limiti, ma in violazione delle disposizioni dettate dall'art. 99 cod. pen. risulta meramente 'illegittima' - ma non anche 'illegale' - sicché, trattandosi di pena applicata con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., non è ammesso il ricorso per cassazione; stante l'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 08248/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris