CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 agosto 2025
Cassazione n. 15496/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/08/2025 del TRIBUNALE di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, contesta l'insussistenza della motivazione in ordine alla ritenuta assenza di cause di non punibilità o di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., rispetto alla sentenza di patteggiamento emessa il 29 agosto 2025 dal Tribunale di Bari, con cui gli è stata applicata la pena concordata di anni 2 di reclusione ed euro 3.000 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Monopoli il 27 agosto 2025. Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», esulando la doglianza proposta tra quelle consentite in sede di legittimità. Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M