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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 1972

Cassazione n. 41654/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/02/1972 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso attiene al merito della vicenda e propone una rivalutazione del materiale probatorio, operazione non consentita nel processo di legittimità; rilevato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono meramente reiterativi di censure sulle quali la Corte di appello ha già risposto, con conseguente mancanza di specificità degli stessi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 26 settembre 2023 Il Consigliere estensore 4-1,Presidente ,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/02/1972 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso attiene al merito della vicenda e propone una rivalutazione del materiale probatorio, operazione non consentita nel processo di legittimità; rilevato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono meramente reiterativi di censure sulle quali la Corte di appello ha già risposto, con conseguente mancanza di specificità degli stessi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 26 settembre 2023 Il Consigliere estensore 4-1,Presidente ,
Sentenza Cassazione n. 41654/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris