CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29976/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04GLCU2) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L,A;,letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano, limitandosi il ricorrente a enunciare la violazione dell'art. 344-bis cod. proc. pen. e un imprecisato vizio di motivazione; ciò a fronte di una parimenti aspecifica eccezione di improcedibilità dell'azione penale formulata con le conclusioni nel giudizio di appello, senza alcun richiamo della disciplina di riferimento, legittimamente reputata dalla Corte territoriale eccentrica rispetto alle fattispecie criminose ascritte; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M-i:, 6 - AGO 2026