CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18225/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di BariVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreLuca Sciarretta, che ha chiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza in data 6 febbraio 2025, la Corte d’appello di Bari,confermando la decisione del Tribunale di Trani, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] dei reati di bancarotta per distrazione e bancarotta documentale, inrelazione al fallimento del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.sas (dichiarato nel 2012), nella sua qualità di socio accomandatario di tale societàe titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA],nonché socio di fatto del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,articolando quattro motivi di censura, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo deduce la violazione del principio di correlazione traaccusa e sentenza in quanto l’editto accusatorio si riferiva ad ipotesi di bancarottafraudolenta per distrazione contestata all’imputato in qualità di socio di fatto delsupermercato [OSCURATO:PERSONA], mentre la sentenza di primo grado affermava laresponsabilità dello stesso quale socio accomandatario di tale società.La Corte d’appello non avrebbe risposto alla censura mossa al riguardo.2.2. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione. Il ricorrente contesta iltravisamento della prova in merito all’accertamento delle distrazioni, le qualisarebbero state dedotte unicamente dalle scritture contabili, ipotizzando la2.3. Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in merito alla sussistenzadel dolo generico in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentalecontestato al capo C). Difetterebbe la motivazione in ordine alla sussistenzadell’elemento soggettivo del reato.2.4. Il quarto motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla mancataconcessione delle attenuanti generiche.3. Con successiva memoria l’imputato ha svolto ulteriori argomentazioni asostegno dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.2. Il primo motivo è infondato.2.1. Affinché sussista violazione del principio invocato e si determini ilmutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementiessenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astrattaprevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggettodell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa.[OSCURATO:PERSONA]. U, n. 36551 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Carelli, Rv. 248051 – 01 hanno alriguardo precisato che, in tema di correlazione tra imputazione contestata esentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, neisuoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesiastratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggettodell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; neconsegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto nonva esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazionee sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione èdel tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, siavenuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggettodell'imputazione (fattispecie relativa a contestazione del delitto di bancarotta post-fallimentare qualificato dalla S.C. come bancarotta pre-fallimentare).Coerentemente con tali principi, la giurisprudenza di legittimità ha ritenutoche non integra la violazione del principio di correlazione tra reato contestato ereato ritenuto in sentenza (art. 521 c.p.p.) la decisione con la quale sia condannatoun soggetto quale concorrente esterno in un reato di bancarotta fraudolentapatrimoniale, anziché quale amministratore di fatto, qualora rimanga immutatal’azione distrattiva ascritta (Sez. 5, n. 18770 del 22/12/2014, dep. 2015, Runca,Rv. 264073; Sez. 5, n. 4117 del 9/12/2009, dep. 2010, Prosperi, Rv. 246100;nello stesso senso, v. già Sez. 5, n. 13595 del 19/02/2003, Leoni, Rv. 224842).Ha altresì escluso che integri la violazione del principio di correlazione tra ilreato contestato e quello ritenuto in sentenza la decisione con la quale un soggettovenga condannato per bancarotta fraudolenta nella qualità di socio amministratoredi fatto, anziché quale amministratore unico di diritto, qualora rimanga immutatal'azione distrattiva ascrittagli (Sez. 5, n. 36155 del 30/04/2019, Meoli, Rv. 276779– 01).È dunque necessario operare una valutazione in concreto al fine di verificarese siano assicurati nel corso del processo i diritti della difesa dell’imputato in ordineall’oggetto dell’imputazione.2.2. Nel caso in esame, non vi è stato alcun mutamento dei fatti ascritti alricorrente, posto che le condotte giudicate dalle sentenze di merito hanno avutoad oggetto condotte distrattive sostanzialmente identiche, essendo la diversitàcircoscritta al ruolo aziendale attribuito all’imputato, del quale è stato accertato ilruolo di socio accomandatario, anziché quello di socio di fatto.3. Il secondo motivo, con cui si contesta la sussistenza della prova in ordinealle condotte distrattive contestate al capo A), è fondato nei limiti di seguitoprecisati.3.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamentodei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancatadimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti,posto che la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanziapatrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato,gravante ex art. 87 legge fall. sul fallito interpellato dal curatore circa ladestinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'oneredella prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancatorinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015- dep. 2016, Aucello, Rv. 267710).Il principio di diritto richiamato presuppone in ogni caso l’accertamento,indipendentemente da qualsiasi presunzione, della previa disponibilità, in capo allasocietà fallita, dei beni non rinvenuti in seno all’impresa. Tale accertamento dellaprevia disponibilità da parte dell'imputato dei beni non rinvenuti in seno all'impresanon può fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabilidell'impresa prevista dall'art. 2710 cod. civ., dovendo invece le risultanzedesumibili da questi atti essere valutate – soprattutto quando la lorocorrispondenza al vero sia negata dall'imprenditore – nella loro intrinsecaconcretamente esperibili, al fine di accertare la loro corrispondenza al realeandamento degli affari e delle dinamiche aziendali (Sez. 5, n. 52219 del30/10/2014, Ragosa, Rv. 262197; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 55805 del03/10/2018, Barattelli, Rv. 274621; Sez. 5, n. 55805 del 03/10/2018, BE.MACostruzioni, Rv. 274621 - 01).3.2. Nella specie, [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile, tra l’altro, delladistrazione del denaro di cassa della società fallita, pari ad almeno euro440.020,69, somma esposta nei bilanci della società fallita e non consegnata alcuratore.La Corte territoriale, disattendendo i principi sopra richiamati, ha desunto laprova della previa, effettiva disponibilità, in capo alla fallita, delle somme oggettodell'imputazione dal dato contabile, la cui attendibilità, tuttavia, era stata posta indubbio dalla stessa Corte. Questa, infatti, richiamando la consulenza peritale,aveva fatto riferimento alla «inattendibilità del bilancio fallimentare depositatopresso la cancelleria fallimentare ed una irregolare tenuta della contabilitàlimitatamente al conto “cassa”, tale da impedire la corretta ricostruzione delpatrimonio dell’impresa, oltre ad ostacolare la determinazione dell’effettivo valoredella cassa contante da corrispondere alla curatela».La valutazione cui la Corte territoriale era chiamata si rendeva tanto piùnecessaria in ragione della rilevante entità delle rimanenze di cassa (pari a euro440.020,69), contestata come sottratta, soprattutto se rapportata alle modestedimensioni dell’impresa; circostanza questa, che esigeva una verifica rigorosadella effettiva previa disponibilità, in capo alla società fallita, del denaro nonrinvenuto in seno all’impresa.3.3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con riferimentoal capo A) dell’imputazione, con riferimento alla distrazione dei residui di cassa.4. Il terzo motivo, concernente la bancarotta documentale, è fondato.4.1. Secondo la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità,come da ultimo ribadita da Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175– 01, l’art. 216, primo comma, n. 2, legge fall., contempla due ipotesi di bancarottadocumentale.La prima fattispecie (cd. “specifica”) consiste nella sottrazione o distruzione ofalsificazione (totale o parziale) dei libri e delle altre scritture contabili e richiede ildolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profittoo di recare pregiudizio ai creditori.Anche l’ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondottanell’alveo di tipicità dell’art. 216 comma primo, n. 2, legge fall. A tal fine occorre,però, che la condotta omissiva sia sorretta (al pari delle altre ipotesi) da dolospecifico, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie daquella – analoga sotto il profilo materiale – di bancarotta semplice documentaleprevista dall’art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv.252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915; Sez. 5, n.18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179).Al riguardo va specificato che l’omessa tenuta (così come la sottrazione,distruzione o falsificazione) può essere anche “parziale” e che tale nozionericomprende oltre alla mancata istituzione di uno o più libri contabili, anchel’ipotesi della “materiale” esistenza dei libri contabili che però sono stati “lasciatiin bianco”.4.2. La seconda fattispecie (cd. “generale”) è integrata dalla tenuta dellacontabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degliaffari e del patrimonio della fallita; questa ipotesi, diversamente dalla prima,presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenutied esaminati dagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologicacontestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l’annotazione originariadi dati oggettivamente falsi o l’omessa annotazione di dati veri, realizzata con leulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321); sotto il profilo soggettivo è sufficiente ildolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez.5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv.269904).Per rimarcare, in modo ancora più netto, la differenza rispetto alla fattispeciedi “omessa tenuta”, anche parziale, occorre chiarire che rientra nella ipotesi “adolo generico” il caso della omessa annotazione di dati veri allorché l’omissioneconsista non nella totale assenza di annotazioni, ma nella mancata annotazione dispecifiche operazioni.Proprio questo consente di cogliere la differenza tra bancarotta fraudolentadocumentale “specifica” e “generale” e la ratio sottesa al diverso elementosoggettivo richiesto: nel caso della bancarotta “generale” la fraudolenza èpressoché insita nella condotta materiale di alterazione della valenza dellescritture, sicché è sufficiente il dolo generico; mentre nel caso della bancarotta“specifica” l’elemento oggettivo è polivalente sicché è richiesta una specificadirezione della volontà.In questa ottica le annotazioni incomplete, che incidono sul principio dicontinuità impedendo di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari (noncome evento del reato, ma come carattere modale della condotta), dannocomunque la parvenza che la contabilità rifletta l'operatività dell'impresa e dunquecreano quell’inganno che è punito nella “bancarotta generale”.4.3. Nel caso in esame la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l’ipotesi cd.specifica di bancarotta documentale e ha rinvenuto la prova dell’elementosoggettivo nella mera mancata tenuta delle scritture contabili per il periodo dal 23marzo 2012 al 17 ottobre 2012 o, comunque, nella mancata consegna delle stesseal curatore. In tal modo, la sentenza impugnata ha fatto sostanzialmentecoincidere la oggettiva omessa consegna delle scritture con il delitto caratterizzatoda dolo specifico, senza specificare da dove sia stato desunto che la condottadell’imputato fosse finalizzata ad arrecare danno ai creditori o a procurare uningiusto profitto a sé o altri.4.4. Ne consegue che, anche con riguardo al capo C), deve essere dispostol’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altrasezione della Corte di appello di Bari.4.5. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente ai capi A), con esclusivoriferimento alla distrazione dei residui di cassa, e C), con rinvio per nuovo giudizioad altra sezione della Corte di appello di Bari. Rigetta il ricorso nel resto.Così deciso il 18/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]