Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 febbraio 2026

Cassazione n. 09823/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

tata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale delloStato;- Ricorrente -[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-Controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia, n. 1608/2023, depositata in data 9 maggio 2023,udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo gradoNumero registro generale 24727/2023Numero sezionale 1521/2026Numero di raccolta generale 9823/2026Data pubblicazione 16/04/2026della Lombardia il 9 maggio 2023, n. 1608/2023, non notificata, che si èpronunciata in controversia su impugnazione di avviso di liquidazionedell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, relativamente all’atto diaumento del capitale sociale mediante conferimento di ramo d’azienda.L’avviso di liquidazione rettificava l’imposta ipotecaria e l’impostacatastale riqualificando l’atto, in applicazione degli artt. 20 e 21 d. lgs. n.131/1986, quale aumento di capitale sociale mediante conferimento disingoli beni, con ogni conseguenziale determinazione in punto di maggioreliquidazione delle imposte.1.1.

La sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradoaveva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso lapronunzia della Commissione tributaria provinciale (n. 4012/01/2021 del12 ottobre 2021) che, previa riunione dei ricorsi dalla [OSCURATO:SOCIETA]proposti avverso distinti avvisi di accertamento notificati – in data 23dicembre 2020 e in data 21 aprile 2021 – aveva ritenuto fondatal’impugnativa in relazione a entrambi gli avvisi impugnati, considerando ilprimo avviso infondato – trattandosi di imposizione riferibile alconferimento di un ramo di azienda – e il secondo avviso (identico alprecedente, ma nuovamente notificato per ovviare all’inosservanzadell’art. 157, primo comma, d.l. n. 34/2020) nullo in quantoillegittimamente determinante una doppia imposizione.1.2.

I giudici d’appello si pronunziavano - tenuto conto che l’Agenziadelle Entrate aveva espressamente limitato l’impugnazione al primoavviso di liquidazione, notificato in data 23 dicembre 2020, e che, diconseguenza, le statuizioni di primo grado riferite alla nullità del secondoavviso erano divenute definitive – per l’inammissibilità dell’appello perdifetto di interesse dell’amministrazione finanziaria, atteso che il primoavviso di liquidazione, secondo quanto affermato dall’Ufficio, era statosostituito da quello successivo, notificato in data 21 aprile 2021.2.

L’Agenzia delle Entrate ha formulato due motivi di ricorso.Numero registro generale 24727/2023Numero sezionale 1521/2026Numero di raccolta generale 9823/2026Data pubblicazione 16/04/20263.

La società contribuente ha resistito con controricorso e hadepositato memoria con la quale, richiamate le eccezioni e deduzioniformulate con il controricorso, ha fatto inoltre riferimento: a) alladeclaratoria di annullamento del primo avviso di liquidazione, confermatadalla sentenza n. 1607/15/2023 del 9 maggio 2023, passata in giudicato,non essendo stata impugnata dall’Agenzia delle Entrate; b) quanto alsecondo avviso, all’annullamento pronunciato con la sentenza n.4012/01/2021 del 12 ottobre 2021 della Commissione Tributaria di primogrado di Milano, parimenti definitiva, non risultando proposta alcunaimpugnazione da parte dell’Ufficio.

La società ha dunque dichiarato divolersi avvalere degli effetti di cui all’art. 1306 c.c. e, in particolare, delgiudicato formatosi sull’annullamento del primo avviso di liquidazione neiconfronti della coobbligata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] poi riguardoall’annullamento del secondo avviso, esso discende – secondo la società,come rilevato dalla sentenza oggetto del presente giudizio – dallamancata impugnazione da parte dell’Ufficio.4.

La causa è stata trattata all'adunanza camerale non partecipatadel 13 febbraio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenzaper omissione di pronunzia e la violazione e falsa applicazione degli artt.2909 c.c., 112 c.p.c. e 36 d. lgs. n. 546/1992.

Lamenta la ricorrente chela sentenza è viziata da violazione del principio della domanda, avendol’Ufficio, “al di là di qualche imprecisione terminologica”, con l’atto diappello contestato l’annullamento dell’avviso di liquidazione impugnato,sia per motivi formali che per motivi di merito.

Contrariamente a quantoaffermato dalla Corte di giustizia di secondo grado, l’Agenzia deduce chenon erano in contestazione due distinti avvisi di liquidazione, bensì ununico avviso, recante il n. 2020/ORA00008, notificato una prima volta, inNumero registro generale 24727/2023Numero sezionale 1521/2026Numero di raccolta generale 9823/2026Data pubblicazione 16/04/2026data 23 dicembre 2020 e, successivamente, in data 21 aprile 2021, al finedi sanare una irregolarità meramente formale, riferita alla primanotificazione.

D’altra parte, argomenta la ricorrente, anche il dispositivodella sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano siesprimeva nel senso dell’annullamento dell’avviso di liquidazione.Secondo l’Agenzia la sentenza di primo grado è stata, quindi,impugnata dall’Ufficio anche relativamente al “cosiddetto” “secondo avvisodi liquidazione”, da intendere quale seconda notificazione dell’unico attoimpositivo: incorrono, di conseguenza, in un palese error in procedendo igiudici di seconde cure laddove hanno assunto essersi verificato “…ilpassaggio in giudicato della sentenza con la quale i Giudici hanno dispostol’annullamento del [OSCURATO:PERSONA] di Liquidazione”.2.

Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denunciala violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., riproponendo i motivi digravame ritenuti assorbiti dalla Corte di secondo grado attraverso il rilievodel giudicato interno sul secondo avviso di liquidazione.3.

Il primo motivo è fondato e va accolto, con assorbimento dellaresidua censura.3.1.

In primo luogo vanno disattese le deduzioni, richiamate dallasocietà contribuente nella memoria depositata in prossimità dell’adunanzacamerale, riferite, da un lato, alla declaratoria di annullamento del primoavviso di liquidazione, confermata dalla sentenza n. 1607/15/2023 del 9maggio 2023, passata in giudicato, non essendo stata impugnatadall’Agenzia delle Entrate e alla dichiarazione di volersene avvalere aisensi dell’art. 1306 c.c. e, dall’altro, quanto al secondo avviso,all’annullamento pronunciato con la sentenza n. 4012/01/2021 del 12ottobre 2021 della Commissione Tributaria di primo grado di Milano,parimenti definitiva, non risultando proposta alcuna impugnazione daparte dell’Ufficio.

Si tratta di argomentazioni non condivisibili, alla luce diNumero registro generale 24727/2023Numero sezionale 1521/2026Numero di raccolta generale 9823/2026Data pubblicazione 16/04/2026quanto sarà rilevato nel prosieguo, con riferimento alla sostanziale unicitàdell’identico avviso di liquidazione, pur notificato per due volte neiconfronti delle società, senza alcuna ulteriore conseguenza in terminiimpositivi rispetto alle stesse contribuenti, con la sostanziale irrilevanzatanto dell’annullamento del “primo” avviso, quanto della deduzione riferitaal preteso passaggio in giudicato della sentenza n. 4012/01/2021 del 12ottobre 2021, sull’assunto della omessa impugnazione da partedell’Ufficio.3.2.

L’avviso di liquidazione n. 2020/0RA00008 è stato notificatouna prima volta in data 23.12.2020 e, successivamente, in data21.4.2021, per sanare una irregolarità meramente formale.

Si trattava,come espressamente affermato anche nella sentenza della Commissionetributaria provinciale, di un identico avviso – nella prima versione e nellaseconda versione rinotificata – recante i medesimi dati identificativi, lastessa pretesa impositiva e l’identico contenuto, che è statosemplicemente rinotificato senza procedere a formali rettifiche osostituzioni dell’atto precedentemente notificato, che non risulta inoltreessere stato revocato.Essendo uno soltanto l’avviso in contestazione, risulta alloraevidente che le ragioni di censura formulate dall’appellante Agenzia delleEntrate, al di là di talune espressioni formali prive di sostanzialesignificato e concreta rilevanza, dovendosi interpretare la domanda allastregua del suo sostanziale contenuto, riguardavano la decisione deigiudici di primo grado concernente la legittimità dell’unico provvedimento,ancorché notificato due volte dall’Amministrazione in distinte versioni diidentifico contenuto e uguali dati identificativi.

Del resto, anche lasentenza di primo grado, impugnata dall’Agenzia delle Entrate avevaconcluso per l’illegittimità dell’unico avviso di liquidazione, in entrambe leversioni notificate, senza fare riferimento ad atti distinti e a distinteNumero registro generale 24727/2023Numero sezionale 1521/2026Numero di raccolta generale 9823/2026Data pubblicazione 16/04/2026pretese impositive.

Il dispositivo di tale sentenza si esprimeva quindi nelsenso dell’annullamento dell’unico avviso di liquidazione.Va allora condivisa la prospettazione dell’Agenzia ricorrente secondocui non erano in contestazione due distinti avvisi di liquidazione, bensì ununico avviso, recante il n. 2020/ORA00008, notificato una prima volta, indata 23 dicembre 2020 e, successivamente, in data 21 aprile 2021, al finedi sanare una irregolarità meramente formale, riferita alla primanotificazione.

L’impugnazione della sentenza di primo grado, tenuto ancheconto del pronunziato annullamento dell’unico avviso di liquidazione, èavvenuta, quindi, anche relativamente al “cosiddetto” “secondo avviso diliquidazione”, da intendere quale seconda notificazione dell’unico attoimpositivo.Ha dunque errato la Corte di giustizia tributaria di secondo grado adinterpretare la domanda come riferita esclusivamente alla prima versionedell’unico atto impositivo.4.

In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo,la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di IIgrado della Lombardia, in diversa composizione, anche per regolare lespese del giudizio di legittimità.

P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondomotivo.Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/02/2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale delloStato;- Ricorrente -[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-Controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia, n. 1608/2023, depositata in data 9 maggio 2023,udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo gradoNumero registro generale 24727/2023Numero sezionale 1521/2026Numero di raccolta generale 9823/2026Data pubblicazione 16/04/2026della Lombardia il 9 maggio 2023, n. 1608/2023, non notificata, che si èpronunciata in controversia su impugnazione di avviso di liquidazionedell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, relativamente all’atto diaumento del capitale sociale mediante conferimento di ramo d’azienda.L’avviso di liquidazione rettificava l’imposta ipotecaria e l’impostacatastale riqualificando l’atto, in applicazione degli artt. 20 e 21 d. lgs. n.131/1986, quale aumento di capitale sociale mediante conferimento disingoli beni, con ogni conseguenziale determinazione in punto di maggioreliquidazione delle imposte.1.1. La sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradoaveva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso lapronunzia della Commissione tributaria provinciale (n. 4012/01/2021 del12 ottobre 2021) che, previa riunione dei ricorsi dalla [OSCURATO:SOCIETA]proposti avverso distinti avvisi di accertamento notificati – in data 23dicembre 2020 e in data 21 aprile 2021 – aveva ritenuto fondatal’impugnativa in relazione a entrambi gli avvisi impugnati, considerando ilprimo avviso infondato – trattandosi di imposizione riferibile alconferimento di un ramo di azienda – e il secondo avviso (identico alprecedente, ma nuovamente notificato per ovviare all’inosservanzadell’art. 157, primo comma, d.l. n. 34/2020) nullo in quantoillegittimamente determinante una doppia imposizione.1.2. I giudici d’appello si pronunziavano - tenuto conto che l’Agenziadelle Entrate aveva espressamente limitato l’impugnazione al primoavviso di liquidazione, notificato in data 23 dicembre 2020, e che, diconseguenza, le statuizioni di primo grado riferite alla nullità del secondoavviso erano divenute definitive – per l’inammissibilità dell’appello perdifetto di interesse dell’amministrazione finanziaria, atteso che il primoavviso di liquidazione, secondo quanto affermato dall’Ufficio, era statosostituito da quello successivo, notificato in data 21 aprile 2021.2. L’Agenzia delle Entrate ha formulato due motivi di ricorso.Numero registro generale 24727/2023Numero sezionale 1521/2026Numero di raccolta generale 9823/2026Data pubblicazione 16/04/20263. La società contribuente ha resistito con controricorso e hadepositato memoria con la quale, richiamate le eccezioni e deduzioniformulate con il controricorso, ha fatto inoltre riferimento: a) alladeclaratoria di annullamento del primo avviso di liquidazione, confermatadalla sentenza n. 1607/15/2023 del 9 maggio 2023, passata in giudicato,non essendo stata impugnata dall’Agenzia delle Entrate; b) quanto alsecondo avviso, all’annullamento pronunciato con la sentenza n.4012/01/2021 del 12 ottobre 2021 della Commissione Tributaria di primogrado di Milano, parimenti definitiva, non risultando proposta alcunaimpugnazione da parte dell’Ufficio. La società ha dunque dichiarato divolersi avvalere degli effetti di cui all’art. 1306 c.c. e, in particolare, delgiudicato formatosi sull’annullamento del primo avviso di liquidazione neiconfronti della coobbligata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] poi riguardoall’annullamento del secondo avviso, esso discende – secondo la società,come rilevato dalla sentenza oggetto del presente giudizio – dallamancata impugnazione da parte dell’Ufficio.4. La causa è stata trattata all'adunanza camerale non partecipatadel 13 febbraio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenzaper omissione di pronunzia e la violazione e falsa applicazione degli artt.2909 c.c., 112 c.p.c. e 36 d. lgs. n. 546/1992. Lamenta la ricorrente chela sentenza è viziata da violazione del principio della domanda, avendol’Ufficio, “al di là di qualche imprecisione terminologica”, con l’atto diappello contestato l’annullamento dell’avviso di liquidazione impugnato,sia per motivi formali che per motivi di merito. Contrariamente a quantoaffermato dalla Corte di giustizia di secondo grado, l’Agenzia deduce chenon erano in contestazione due distinti avvisi di liquidazione, bensì ununico avviso, recante il n. 2020/ORA00008, notificato una prima volta, inNumero registro generale 24727/2023Numero sezionale 1521/2026Numero di raccolta generale 9823/2026Data pubblicazione 16/04/2026data 23 dicembre 2020 e, successivamente, in data 21 aprile 2021, al finedi sanare una irregolarità meramente formale, riferita alla primanotificazione. D’altra parte, argomenta la ricorrente, anche il dispositivodella sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano siesprimeva nel senso dell’annullamento dell’avviso di liquidazione.Secondo l’Agenzia la sentenza di primo grado è stata, quindi,impugnata dall’Ufficio anche relativamente al “cosiddetto” “secondo avvisodi liquidazione”, da intendere quale seconda notificazione dell’unico attoimpositivo: incorrono, di conseguenza, in un palese error in procedendo igiudici di seconde cure laddove hanno assunto essersi verificato “…ilpassaggio in giudicato della sentenza con la quale i Giudici hanno dispostol’annullamento del [OSCURATO:PERSONA] di Liquidazione”.2. Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denunciala violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., riproponendo i motivi digravame ritenuti assorbiti dalla Corte di secondo grado attraverso il rilievodel giudicato interno sul secondo avviso di liquidazione.3. Il primo motivo è fondato e va accolto, con assorbimento dellaresidua censura.3.1. In primo luogo vanno disattese le deduzioni, richiamate dallasocietà contribuente nella memoria depositata in prossimità dell’adunanzacamerale, riferite, da un lato, alla declaratoria di annullamento del primoavviso di liquidazione, confermata dalla sentenza n. 1607/15/2023 del 9maggio 2023, passata in giudicato, non essendo stata impugnatadall’Agenzia delle Entrate e alla dichiarazione di volersene avvalere aisensi dell’art. 1306 c.c. e, dall’altro, quanto al secondo avviso,all’annullamento pronunciato con la sentenza n. 4012/01/2021 del 12ottobre 2021 della Commissione Tributaria di primo grado di Milano,parimenti definitiva, non risultando proposta alcuna impugnazione daparte dell’Ufficio. Si tratta di argomentazioni non condivisibili, alla luce diNumero registro generale 24727/2023Numero sezionale 1521/2026Numero di raccolta generale 9823/2026Data pubblicazione 16/04/2026quanto sarà rilevato nel prosieguo, con riferimento alla sostanziale unicitàdell’identico avviso di liquidazione, pur notificato per due volte neiconfronti delle società, senza alcuna ulteriore conseguenza in terminiimpositivi rispetto alle stesse contribuenti, con la sostanziale irrilevanzatanto dell’annullamento del “primo” avviso, quanto della deduzione riferitaal preteso passaggio in giudicato della sentenza n. 4012/01/2021 del 12ottobre 2021, sull’assunto della omessa impugnazione da partedell’Ufficio.3.2. L’avviso di liquidazione n. 2020/0RA00008 è stato notificatouna prima volta in data 23.12.2020 e, successivamente, in data21.4.2021, per sanare una irregolarità meramente formale. Si trattava,come espressamente affermato anche nella sentenza della Commissionetributaria provinciale, di un identico avviso – nella prima versione e nellaseconda versione rinotificata – recante i medesimi dati identificativi, lastessa pretesa impositiva e l’identico contenuto, che è statosemplicemente rinotificato senza procedere a formali rettifiche osostituzioni dell’atto precedentemente notificato, che non risulta inoltreessere stato revocato.Essendo uno soltanto l’avviso in contestazione, risulta alloraevidente che le ragioni di censura formulate dall’appellante Agenzia delleEntrate, al di là di talune espressioni formali prive di sostanzialesignificato e concreta rilevanza, dovendosi interpretare la domanda allastregua del suo sostanziale contenuto, riguardavano la decisione deigiudici di primo grado concernente la legittimità dell’unico provvedimento,ancorché notificato due volte dall’Amministrazione in distinte versioni diidentifico contenuto e uguali dati identificativi. Del resto, anche lasentenza di primo grado, impugnata dall’Agenzia delle Entrate avevaconcluso per l’illegittimità dell’unico avviso di liquidazione, in entrambe leversioni notificate, senza fare riferimento ad atti distinti e a distinteNumero registro generale 24727/2023Numero sezionale 1521/2026Numero di raccolta generale 9823/2026Data pubblicazione 16/04/2026pretese impositive. Il dispositivo di tale sentenza si esprimeva quindi nelsenso dell’annullamento dell’unico avviso di liquidazione.Va allora condivisa la prospettazione dell’Agenzia ricorrente secondocui non erano in contestazione due distinti avvisi di liquidazione, bensì ununico avviso, recante il n. 2020/ORA00008, notificato una prima volta, indata 23 dicembre 2020 e, successivamente, in data 21 aprile 2021, al finedi sanare una irregolarità meramente formale, riferita alla primanotificazione. L’impugnazione della sentenza di primo grado, tenuto ancheconto del pronunziato annullamento dell’unico avviso di liquidazione, èavvenuta, quindi, anche relativamente al “cosiddetto” “secondo avviso diliquidazione”, da intendere quale seconda notificazione dell’unico attoimpositivo.Ha dunque errato la Corte di giustizia tributaria di secondo grado adinterpretare la domanda come riferita esclusivamente alla prima versionedell’unico atto impositivo.4. In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo,la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di IIgrado della Lombardia, in diversa composizione, anche per regolare lespese del giudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondomotivo.Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/02/2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09823/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris