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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 settembre 2024

Cassazione n. 44362/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza con cui è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato dei reati previsti dagli artt. 74-73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] articolando plurimi motivi.

3. Il 06/08/2024 l'indagato ha personalmente rinunciato all'impugnazione.4.

Alla rinuncia al ricorso consegue la inammissibilità della impugnazione e, dunque, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euroirgemila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma il 5 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] gliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza con cui è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato dei reati previsti dagli artt. 74-73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] articolando plurimi motivi. 3. Il 06/08/2024 l'indagato ha personalmente rinunciato all'impugnazione.4. Alla rinuncia al ricorso consegue la inammissibilità della impugnazione e, dunque, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euroirgemila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 5 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] gliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 44362/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris