Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 16 agosto 2021
Corte di giustizia UE n. 207/2022
ECLI:EU:T:2022:128
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TO0382_INF
Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 7 marzo 2022 –
the airscreen company/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (airscreen)
(Causa T‑382/21) (
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)
«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo airscreen – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore AIRSCREEN – Articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001] – Ricorso manifestamente infondato in diritto»
Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Opposizione – Termine per proporre l’opposizione – Presentazione dei diritti anteriori o dei motivi di opposizione dopo la scadenza del termine – Esclusione
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 2, a), e 41, §§ 1 e 3]
(v. punto 29)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La the airscreen company GmbH & Co. KG è condannata alle spese.
(
1
)
GU C 329 del 16.8.2021
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