CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36622/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7, cod. peri.; Considerato che l'unico motivo proposto, che contesta la configurabilità della circostanza aggravante della esposizione del bene a pubblica fede in presenza di un apparato di videosorveglianza, è manifestamente infondato, poiché, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la Corte di appello ha valutato le circostanze concrete, ha osservato che il bene sottratto era un televisore in esposizione e che il sistema di videosorveglianza non consentiva un monitoraggio costante e continuo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il