CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 gennaio 2026
Cassazione n. 01007/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2080/2024 depositatail 12/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOOscuramento disposto Numero registro generale 21999/2024Numero sezionale 3761/2025Numero di raccolta generale 1007/2026Data pubblicazione 19/01/20261.- La Corte di appello di Milano, con sentenza pubblicata il 12 luglio2024, per quanto interessa, ha confermato la decisione di primo grado, nelgiudizio di separazione personale dei coniugi Q.W. e [...]L.F. .Segnatamente, il Tribunale di Varese aveva dichiarato la separazioneconiugi, rigettando la domanda di addebito in capo al marito, aveva quindiassegnato la casa coniugale al marito convivente con il figlio maggiorenneZ.U. , ma non economicamente autosufficiente; aveva compensato per lametà le spese di lite e condannato per il restante 50% la moglie a rifonderleal marito ivi comprese le spese del sub procedimento ex art 342 bis e terc.c. e relativo reclamo.La Corte distrettuale ha disatteso l’appello proposto da Q.W.Q.W. ha proposto ricorso per cassazione con dieci mezzi. L.F. hareplicato con controricorso illustrati con memoria.È stata disposta la trattazione camerale.[OSCURATO:PERSONA].2.- L’eccezione di nullità del ricorso per mancata notifica inizialedell’integrale ricorso, solo successivamente integrato, sollevata dalcontroricorrente, va disattesa.La mancanza nella copia notificata del ricorso per cassazione, il cuioriginale risulti tempestivamente depositato, di una o più pagine noncomporta l'inammissibilità del ricorso, ma costituisce vizio della notificasanabile, con efficacia "ex tunc", mediante nuova notifica di una copiaintegrale, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dallaCorte di cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell'intimato, salvala possibile concessione a quest'ultimo di un termine per integrare le suedifese (Cass. Sez. U. n.18121/2016; Cass. n. 2537/2022).Nel caso in esame la sentenza di appello era stata notificata al resistenteil 15/07/2024; il ricorso è stato notificato una prima volta il 14/10/2024incompleto, per come riferito dal controricorrente, e una seconda voltaOscuramento disposto Numero registro generale 21999/2024Numero sezionale 3761/2025Numero di raccolta generale 1007/2026Data pubblicazione 19/01/2026completo il 6/11/2024; il ricorso integrale è stato depositato al Desk il22/10/2024. Il controricorso è stato depositato al Desk il 22/11/2024,deducendo vizio di prima notifica (solo ultima pagina) seguito da nuovanotifica del ricorso il 6/11/2024.Se ne deduce che la parte ricorrente si è tempestivamente attivata edha sanato il vizio della notifica, che il ricorso è stato depositato al Desk inversione integrale e che, quindi, non è stata pregiudicata l’intellegibilità delricorso da parte del controricorrente che ha svolto difese nel meritoesaurienti e pienamente consapevoli.3.- I primi due motivi, da trattare congiuntamente per connessione,denunciano: I) Violazione del combinato disposto degli artt. 360 nr. 4, 183,187, 189 c.p.c. in merito alla presunta mancata reiterazione delle istanzeistruttorie da parte ricorrente nel corso del giudizio di primo grado e diappello; II) Violazione del combinato disposto degli artt. 360 nr. 4, 134,c.p.c. sulla motivazione apparente dell’ordinanza istruttoria.Essi vertono, sotto diversi profili, sul rigetto delle richieste istruttorieformulate dalla Q.W. in primo e secondo grado al fine di dimostrare lafondatezza della domanda di addebito proposta nei confronti del maritodeducendo, sin dalle conclusioni del ricorso per separazione che questil’aveva sottoposta ai maltrattamenti fisici e morali descritti nella narrativa enon l’aveva protetta dai maltrattamenti del figlio e della signora T.G.,esponendola ad aggressioni che avevano messo in grave pericolo la suasalute fisica e psicologica, considerata anche la fragilità estremadeterminata dalla malattia di cui la ricorrente soffre (grave disabilità,causata da una emiparesi sinistra perinatale, che ha limitato le sue capacitàmotorie ma non quelle psichiche, costringendola ad una terapiafarmacologica antiepilettica permanente, fol. 4, ric.). A parere dellaricorrente le condotte dei signori L.F. ed Z.U. e della signoraT. G. certamente integravano il reato di maltrattamenti in famiglia edOscuramento disposto Numero registro generale 21999/2024Numero sezionale 3761/2025Numero di raccolta generale 1007/2026Data pubblicazione 19/01/2026esponevano la ricorrente a gravissimi rischi per la sua integrità fisica emorale e per la sua salute ed erano tali da fondare la pronuncia di addebito.I motivi sono fondati e vanno accolti.Va rammentato che, in osservanza del principio di specificità dei motividi appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dalgiudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il merorinvio agli atti del giudizio di primo grado (Cass. n. 16420/2023; Cass. n.5812/2016) e che le istanze istruttorie devono essere riproposte, laddovenon sia necessario uno specifico mezzo di gravame, nelle forme e nei terminipreviste per il giudizio di primo grado, in virtù del richiamo operato dall’art.359 cod. proc. civ. (Cass. n. 14135/2000; Cass. n. 17904/2003).Orbene, la Corte distrettuale non si è attenuta a questi principi laddoveha disatteso i motivi di gravame concernenti le istanze istruttorieaffermando che «La domanda di ammissione dei mezzi istruttori indicati daparte ricorrente nel corso del giudizio di primo grado sia con riferimento allaprova testimoniale, sia con riferimento alla perizia medico dinamica, èdestituita di fondamento, come già chiarito dal Giudice di primo grado circale prove orali, in quanto in sede di precisazioni delle conclusioni in primogrado parte ricorrente ha chiesto “revocare l’ordinanza in quanto priva difondamento logico – giuridico”, senza aver reiterato l’istanza di ammissionedelle prove e di rimessione della causa in istruttoria e il Tribunale, anche incaso di revoca dell’ordinanza istruttoria, non può d’ufficio rimettere la causain istruttoria. Inoltre, anche in questo grado di giudizio parte appellante nonha riproposto in modo specifico in sede di precisazione delle conclusioni leistanze istruttorie avendone fatto un generico richiamo esponendo “disporrel’ammissione dei mezzi istruttori indicati da parte ricorrente nel corso delgiudizio di primo grado in quanto ammissibili e rilevanti, sia con riferimentoalla prova testimoniale sia con riferimento alla perizia medico dinamica”»(fol. 6/7).Oscuramento disposto Numero registro generale 21999/2024Numero sezionale 3761/2025Numero di raccolta generale 1007/2026Data pubblicazione 19/01/2026Invero, come si evince dal ricorso, che risponde al requisito di specificitàex art.366, n.6, c.p.c. (fol.18/20 del ric.), e dalla sentenza impugnata(fol.4), la prospettazione di condotte gravemente pregiudizievoli per laQ.W. in considerazione anche della patologia sofferta, trasmodate in attidi violenza e lesioni, tali da integrare il presupposto della pronuncia diaddebito della separazione a carico del marito, aveva costituito la lineaportante dell’esposizione dei fatti principali della vita coniugale, adimostrazione delle quali erano state formulate richieste istruttorie relativea prove testimoniali costituende, depositati documenti (cartella clinicarelativa alla frattura del setto nasale, documento del [OSCURATO:PERSONA] violenza,verbale di accesso dei carabinieri) ed era stata rappresentata l’esigenza diprocedere ad una perizia medica.A seguito del rigetto dell’istanza istruttoria ex art.183 c.p.c., nel fogliodi precisazione delle conclusioni di primo grado era stata chiesto didichiarare la nullità dell’ordinanza istruttoria pronunciata il 1° luglio 2023perché affidata ad una formula di stile o di revocarla, insistendo nelladomanda di pronuncia della separazione con addebito e nel verbale diudienza del 31.10.2022 la difesa di Q.W. aveva insistito nella richiesta diammissione delle prove articolate con la memoria ex art.183 c.p.c.Respinta nella sentenza di primo grado questa specifica richiesta, larelativa statuizione ha costituito oggetto di plurimi e specifici motivi digravame (trascritti a fol. 28/34 del ric.).Ebbene, questi motivi risultano disattesi dalla Corte di appello conmotivazione formalistica e di stile, con statuizione che va cassata.Va aggiunto che la valutazione delle prove documentali prodotte dallaricorrente risulta fortemente influenzata dalla ritenuta inammissibilità dellaprova costituenda articolata, sol che si consideri, ad es., che la Corte dimerito ha convenuto con il Tribunale che i documenti del pronto soccorsodel 10.08.2021 (doc. 8 verbale pronto soccorso 10.8.2021” feritaintracranica esposta sopracigliare” prognosi gg 20; 7.1, 7.2,7.3 fotografieOscuramento disposto Numero registro generale 21999/2024Numero sezionale 3761/2025Numero di raccolta generale 1007/2026Data pubblicazione 19/01/2026della ferita) non comprovavano il cagionamento da parte del marito ed haescluso la rilevanza della condanna per lesioni artt. 582-585 c.p. riportatadal marito, riguardante l’episodio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Ne consegue che va cassata la decisione nella parte in cui hacomplessivamente disatteso la domanda di addebito formulata da Q.W. ela Corte di merito dovrà procedere a rinnovare interamente la valutazionedel relativo materiale probatorio, anche documentale, all’esito dell’esamedelle richieste istruttorie formulate e dell’espletamento delle provecostituende e della perizia medica, ove ammesse.A tal fine è d’uopo rammentare che, in tema di addebito dellaseparazione, la valutazione dei singoli fatti accertati va condotta nel quadrocomplessivo degli esiti istruttori, alla luce del principio, più volte ribadito,secondo cui, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia diaddebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non èesclusa qualora risulti provato anche un unico episodio di percosse,trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgeredefinitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della paridignità di ogni persona (Cass., n. 433/2016 e successive conformi). E’ statoaltresì precisato che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmentegravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di persé sole – quand’anche concretantisi in un unico episodio di percosse– nonsolo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinantil’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della suaaddebitabilità all’autore anche a prescindere dagli effetti fisici gravi o menodelle stesse (Cass., n. 7388/2017; Cass., n. 35249/2023). Inoltre, inmateria di rapporti familiari il ricorso a indizi può costituire quasi unpercorso probatorio obbligato per il giudice al fine di pervenire alla veritàprocessuale. Tra gli indizi va sicuramente annoverata la testimonianza derelato ex parte actoris e le relazioni dei Servizi sociali che possonoconcorrere a determinare il convincimento del giudice; è naturale che ciò siOscuramento disposto Numero registro generale 21999/2024Numero sezionale 3761/2025Numero di raccolta generale 1007/2026Data pubblicazione 19/01/2026verifichi nelle ipotesi in cui la testimonianza attenga a comportamentiriservati delle parti, insuscettibili di percezione diretta dei testimoni (Cass.n.1095/1990; Cass. n. 2815/2006; Cass. n. 17773/2013; Cass.n.10021/2025 in mot. e successive conformi).4.- Restano assorbiti i motivi quarto, sesto, settimo, ottavo e decimo,che attengo all’accertamento dei presupposti per la pronuncia di addebito,all’onere della prova ed alla liquidazione delle spese: IV) Violazione e falsaapplicazione dell'art. 115 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c.,comma 1, n. 3, in tema di ammissibilità di prove atipiche costituite da«Comunicazione trasmessa dal centro anti violenza, del verbale di accessodei Carabiniere all’abitazione dei separandi, alla documentazione medicache certifica la rottura del setto nasale » (fol.45) che il Tribunale avrebbeerroneamente ritenuto non prodotta ; VI) Violazione e falsa applicazionedell’art. 151 II in relazione all’art. 360 nr. 3 sull’addebito della separazionea causa della violenza fisica e morale; VII) Violazione e falsa applicazionedell’art. 151 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. nr. 5 in relazione allacircostanza del ritenuto abbandono definitivo da parte sua della casaconiugale; VIII) Violazione e falsa applicazione dell’art. 151 c.c., in relazioneall’art. 360 nr. 3 c.p.c. in relazione alla sostituzione delle chiavidell’abitazione familiare e X) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2233c.c. in relazione all’art. 360 nr. 3 c.p.c. sulla condanna alle spese di lite.5.- Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.335 sexies, 335 septies e 2697 c.c. e degli artt. 147, 148 e 155 quinquiesc.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in tema onere della provain tema di mancato raggiungimento dell’autosufficienza da parte del figliomaggiorenne non affetto da grave handicap; il nono motivo denuncia laviolazione e falsa applicazione dell'art. 335 sexies, 335 septies e 2697 c.c.e degli artt. 147, 148 e 155 quinquies c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c.,comma 1, n. 3, ed omesso esame di un fatto decisivo della controversia, exart. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per quanto attiene all’assegnazione della casaOscuramento disposto Numero registro generale 21999/2024Numero sezionale 3761/2025Numero di raccolta generale 1007/2026Data pubblicazione 19/01/2026familiare al genitore convivente con il figlio maggiorenne e noneconomicamente autosufficiente.I motivi terzo e nono possono essere trattati congiuntamente perconnessione e sono inammissibili perché non colgono la ratio decidendi.La Corte distrettuale ha respinto la domanda di revoca dell’assegnazionedella casa familiare avanzata dalla ricorrente perché ha ravvisato «unacarenza di interesse alla sua proposizione, in quanto anche qualora venisserevocata la sig.ra Q.W. non nutre alcun diritto a farvi rientro essendointervenuta la risoluzione del diritto di abitazione in data 1.7.2022. A talproposito diventa irrilevante accertare se lo stato di non occupazione delfiglio maggiorenne convivente con il padre sia da addebitare a sua inerzianel ricercare un lavoro.» (fol.8). Le due censure risultano fuori centro edinammissibili perché focalizzate sull’autosufficienza economica o meno delfiglio, piuttosto che sulla insussistenza o meno di un suo diritto di abitazionesulla casa.6.- Il quinto motivo denuncia la violazione del combinato dispostodell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 nr. 3 c.p.c. in tema di mancatacorrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, atteso che il marito – nellaprospettazione della ricorrente - inizialmente si era opposto alla domandadi separazione.Il quinto motivo è infondato.Come si evince dal motivo il giudizio di separazione venne introdotto daQ.W. e la circostanza che il marito in un primo momento avesse chiestodi respingere la domanda di separazione per poi concludere per laseparazione non integra alcuna violazione processuale, né la sentenza diaccoglimento della domanda di separazione proposta da Q.W. risulta resacon ultra petizione, risultando pienamente conforme alla domanda sullostatus da questa introdotta e coltivata fino all’esito del giudizio.7.- In conclusione, vanno accolti i motivi primo e secondo del ricorso,assorbiti i motivi quarto, sesto, settimo, ottavo e decimo, inammissibili ilOscuramento disposto Numero registro generale 21999/2024Numero sezionale 3761/2025Numero di raccolta generale 1007/2026Data pubblicazione 19/01/2026terzo e il nono motivo, infondato il quinto; la sentenza impugnata va cassatanei limiti di cui in motivazione con rinvio alla Corte di appello di Milano indiversa composizione che provvederà al riesame in applicazione dei principiespressi, statuendo anche sulle spese del presente grado.Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a normadel d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizioneper il riesame e la statuizione sulle spese;- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a normadel d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima SezioneCivile, il 5 novembre 2025.Il PresidenteAlberto Giusti