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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04071/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18354/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazza dell’Orologio n. 7, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l’Area legale territoriale di centro, in Roma, viale Europa n. 190, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Avverso la sentenza n. 881/2020del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 15 gennaio 2020; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 1 ° dicembre2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 18354/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rilevato che in forza di ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ. recante ordine a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. di corrispondere «entro venti giorni dalla notifica dell’ordinanza» le somme al creditore assegnatario [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo promossein danno della predetta società procedura di espropriazione presso terzi nei confronti, quale terzo pignorato, di [OSCURATO:SOCIETA].; la società esecutata spiegò opposizione all’esecuzione ex art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., asserendo l’integrale pagamento di quanto dovuto, in parte ( più precisamente, nella misura di euro 327,28) mediante ritenuta d’acconto; l’opposizione è stata accolta in ambedue i gradi di merito; ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; considerato che è superfluo dare conto dei motivi dell’impugnazione di legittimità, rivestendo, rispetto alla disamina degli stessi, carattere pregiudiziale il rilievo officioso della nullità processuale invalidante l’intero corso del giudizio di merito (e, per conseguenza la sentenza gravata), siccome svolto a contraddittorio non integro; con un recente arresto animato da chiaro intento nomofilattico, questa Corte, dissipando precedenti dubbi euristici, ha enunciato il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» (così Cass. 18/05/2021, n. 13533); «molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (per la cui più esaustiva illustrazione si fa richiamo alla diffusa motivazione del citato precedente) inducono alla riportata conclusione, funditus giustificata dal rilievo che l’esito delle opposizioni esecutive «senza r.g. n. 18354/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] distinzioni di sorta» non è mai «indifferente» per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (essenzialmente in funzione di ausiliario di giustizia) nell’espropriazione presso terzi; atale regula iuris (espressamente ribadita in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114; Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass.08/03/2022, n. 7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348) va data continuità; ciò posto, è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio – avente ad oggetto opposizione all’esecuzione proposta in seno ad un’espropriazione presso terzi - non ha ab initio (ed in ambedue i gradi di merito)partecipato il terz o pignor at o ( [OSCURATO:SOCIETA].), nemmeno evocatodal ricorrente in sede di legittimità; la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass.19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 12/05/1967, n. 1004; Cass. 22/05/1973, n. 1505; Cass. 22/06/1999, n. 6333; Cass.21/07/2000, n. 9645; Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665); la sentenza impugnata va in definitiva cassata con rinvio al giudice di pace di Roma, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui è altresì rimessala statuizione sulle spese del giudizio di legittimità; r.g. n. 18354/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] p. q. m. decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al giudice di pace di Roma, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18354/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazza dell’Orologio n. 7, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l’Area legale territoriale di centro, in Roma, viale Europa n. 190, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Avverso la sentenza n. 881/2020del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 15 gennaio 2020; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 1 ° dicembre2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 18354/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rilevato che in forza di ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ. recante ordine a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. di corrispondere «entro venti giorni dalla notifica dell’ordinanza» le somme al creditore assegnatario [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo promossein danno della predetta società procedura di espropriazione presso terzi nei confronti, quale terzo pignorato, di [OSCURATO:SOCIETA].; la società esecutata spiegò opposizione all’esecuzione ex art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., asserendo l’integrale pagamento di quanto dovuto, in parte ( più precisamente, nella misura di euro 327,28) mediante ritenuta d’acconto; l’opposizione è stata accolta in ambedue i gradi di merito; ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; considerato che è superfluo dare conto dei motivi dell’impugnazione di legittimità, rivestendo, rispetto alla disamina degli stessi, carattere pregiudiziale il rilievo officioso della nullità processuale invalidante l’intero corso del giudizio di merito (e, per conseguenza la sentenza gravata), siccome svolto a contraddittorio non integro; con un recente arresto animato da chiaro intento nomofilattico, questa Corte, dissipando precedenti dubbi euristici, ha enunciato il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» (così Cass. 18/05/2021, n. 13533); «molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (per la cui più esaustiva illustrazione si fa richiamo alla diffusa motivazione del citato precedente) inducono alla riportata conclusione, funditus giustificata dal rilievo che l’esito delle opposizioni esecutive «senza r.g. n. 18354/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] distinzioni di sorta» non è mai «indifferente» per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (essenzialmente in funzione di ausiliario di giustizia) nell’espropriazione presso terzi; atale regula iuris (espressamente ribadita in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114; Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass.08/03/2022, n. 7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348) va data continuità; ciò posto, è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio – avente ad oggetto opposizione all’esecuzione proposta in seno ad un’espropriazione presso terzi - non ha ab initio (ed in ambedue i gradi di merito)partecipato il terz o pignor at o ( [OSCURATO:SOCIETA].), nemmeno evocatodal ricorrente in sede di legittimità; la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass.19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 12/05/1967, n. 1004; Cass. 22/05/1973, n. 1505; Cass. 22/06/1999, n. 6333; Cass.21/07/2000, n. 9645; Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665); la sentenza impugnata va in definitiva cassata con rinvio al giudice di pace di Roma, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui è altresì rimessala statuizione sulle spese del giudizio di legittimità; r.g. n. 18354/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] p. q. m. decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al giudice di pace di Roma, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nel