CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13229/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (che conferma la condanna, in primo grado, per evasione); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce, con un unico motivo, la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; rilevato che il ricorso è meramente reiterativo di censure cui la Corte di appello ha congruamente risposto come vaiientabento dal luogo dal domicilio della restrizione si fosse protratto per un consistente lasso temporale e che l'imputato fu trovato non nelle immediate vicinanze dall'abitazione, ma a circa 100 metri; ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila. P.Q.M