Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13287/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersi declaratoria diinammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza resa in data 15 maggio 2025 la Corte d’Appello di Napoli,in riforma della sentenza emessa il 5 dicembre 2022 dal Tribunale di Napoli,dichiarava l’imputato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 615-ter e 640-ter cod. pen., unificati per continuazione, e, applicata la diminuenteper il rito, lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 100,00 dimulta.In particolare, al [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato di avere effettuato onlineun bonifico su un proprio conto corrente dopo aver effettuato un accessofraudolento su un sistema informatico e telematico bancario e aver carpito i datidi accesso al conto corrente della parte offesa [OSCURATO:PERSONA], dal quale,mediante il bonifico, aveva prelevato il denaro.2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando tremotivi di doglianza.3.

Con il primo motivo deduceva erronea applicazione degli artt. 163 e 164cod. pen. in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensionecondizionale della pena.Assumeva che sul punto la Corte territoriale non aveva reso adeguatamotivazione, non avendo effettuato una valutazione concreta e attuale dellapersonalità dell’imputato e neppure una prognosi di recidiva.4.

Con il secondo motivo deduceva motivazione apparente o assente inrelazione al medesimo tema.Assumeva che la Corte d’Appello non aveva reso argomentazioni specificheal riguardo, essendosi limitata a un generico richiamo alla gravità del fatto, allacallidità della condotta e all’assenza di positività nel comportamentoprocessuale dell’imputato, con affermazioni che peraltro erano in contrasto conil contenuto della sentenza di primo grado, che aveva fatto riferimentoall’assenza di prova diretta dell’accesso abusivo al sistema informatico, allasingolarità dell’episodio e all’utilizzo di documenti autentici.5.

Con il terzo motivo deduceva vizio di motivazione e travisamento dellaprova.Assumeva che l’imputato era stato dichiarato colpevole per il solo fatto diessere risultato titolare del conto corrente sul quale era confluito il bonificooggetto della truffa, che non era stato provato che il medesimo avesse presoparte all’indebita acquisizione dei dati informatici e che fosse a conoscenza dellaprovenienza illecita della somma, e che, come ritenuto dal primo giudice,l’impianto accusatorio era fondato su elementi indiziari insufficienti a fondare ungiudizio di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio.Deduceva che la Corte d’Appello aveva provveduto in modo non corretto acolmare le lacune investigative.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I primi due motivi, che devono essere trattati congiuntamente in quantoinvolgenti le medesime questioni, sono manifestamente infondati.La Corte territoriale, invero, ha reso una motivazione immune da vizi inrelazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionaledella pena, avendo effettuato congruo richiamo (v. pag. 4 della sentenzaimpugnata) alle modalità articolate della condotta, alla presenza di unprecedente specifico e al fatto che l’imputato aveva già usufruito una volta delbeneficio in discorso, elementi tutti che le hanno impedito di formulare unaprognosi favorevole in relazione al futuro comportamento del ricorrente.La Corte di merito, dunque, ha passato in rassegna in maniera puntuale glielementi considerati ai fini della valutazione e ha tratto da essi conseguenzeimprontate a logica.Resta, pertanto, escluso il vizio di motivazione denunciato.2.

È manifestamente infondato, in quanto teso a una rilettura nel meritodelle prove assunte, non consentita nella presente sede, anche il secondomotivo.La difesa propone una diversa valutazione delle prove e in particolaredell’elemento costituito dalla titolarità in capo al ricorrente del conto correntesul quale, mediante bonifico online, era tato versato il denaro costituente ilprofitto del reato di frode informatica.Trattasi di censura in fatto come tale inammissibile nel giudizio dilegittimità, attenendo a "vizi" diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua"manifesta illogicità", dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con attoprobatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante) su aspettiessenziali astrattamente idonei ad imporre diversa conclusione del processo.Inammissibili sono, pertanto, tutte le doglianze che "attaccano" la"persuasività", l'inadeguatezza, la mancanza di "rigore" o di "puntualità", lastessa "illogicità" quando non "manifesta", così come quelle che sollecitano unadifferente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse proveovvero che evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti suipunti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoriadel singolo elemento.

Tutto ciò è "fatto", riservato al giudice del merito.

Quandoil giudice del merito ha espresso il proprio apprezzamento, la ricostruzione delfatto è definita, e le sole censure possibili nel giudizio di legittimità sono quelledei soli tre tassativi vizi indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.,ciascuno dotato di peculiare oggetto e struttura: sicché è altro costanteinsegnamento di questa Suprema Corte che la deduzione alternativa di vizi,invece assolutamente differenti, è per sè indice di genericità del motivo diricorso e, in definitiva, "segno" della natura di merito della doglianza che ad essisolo strumentalmente tenta di agganciarsi (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).In relazione alle conclusioni assunte dalla Corte territoriale, il ricorrenteomette di sviluppare un adeguato confronto critico rispetto alla sostanza dellecontrarie argomentazioni ivi utilizzate e di indicare la specifiche ragioni dellaloro asserita erroneità, limitandosi a contrapporvi una serie di doglianze giàanalizzate e motivatamente disattese in punto di fatto, così prospettando unadiversa e alternativa “lettura” delle risultanze probatorie acquisite, fondate suuna non consentita richiesta di rivisitazione del loro contenuto, senza addurrecensure destinate a disarticolare, o anche solo a porre in crisi, la complessivatenuta e la coerenza logica delle valutazioni al riguardo operate nella decisioneimpugnata.3.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 12/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersi declaratoria diinammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 15 maggio 2025 la Corte d’Appello di Napoli,in riforma della sentenza emessa il 5 dicembre 2022 dal Tribunale di Napoli,dichiarava l’imputato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 615-ter e 640-ter cod. pen., unificati per continuazione, e, applicata la diminuenteper il rito, lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 100,00 dimulta.In particolare, al [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato di avere effettuato onlineun bonifico su un proprio conto corrente dopo aver effettuato un accessofraudolento su un sistema informatico e telematico bancario e aver carpito i datidi accesso al conto corrente della parte offesa [OSCURATO:PERSONA], dal quale,mediante il bonifico, aveva prelevato il denaro.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando tremotivi di doglianza.3. Con il primo motivo deduceva erronea applicazione degli artt. 163 e 164cod. pen. in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensionecondizionale della pena.Assumeva che sul punto la Corte territoriale non aveva reso adeguatamotivazione, non avendo effettuato una valutazione concreta e attuale dellapersonalità dell’imputato e neppure una prognosi di recidiva.4. Con il secondo motivo deduceva motivazione apparente o assente inrelazione al medesimo tema.Assumeva che la Corte d’Appello non aveva reso argomentazioni specificheal riguardo, essendosi limitata a un generico richiamo alla gravità del fatto, allacallidità della condotta e all’assenza di positività nel comportamentoprocessuale dell’imputato, con affermazioni che peraltro erano in contrasto conil contenuto della sentenza di primo grado, che aveva fatto riferimentoall’assenza di prova diretta dell’accesso abusivo al sistema informatico, allasingolarità dell’episodio e all’utilizzo di documenti autentici.5. Con il terzo motivo deduceva vizio di motivazione e travisamento dellaprova.Assumeva che l’imputato era stato dichiarato colpevole per il solo fatto diessere risultato titolare del conto corrente sul quale era confluito il bonificooggetto della truffa, che non era stato provato che il medesimo avesse presoparte all’indebita acquisizione dei dati informatici e che fosse a conoscenza dellaprovenienza illecita della somma, e che, come ritenuto dal primo giudice,l’impianto accusatorio era fondato su elementi indiziari insufficienti a fondare ungiudizio di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio.Deduceva che la Corte d’Appello aveva provveduto in modo non corretto acolmare le lacune investigative.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I primi due motivi, che devono essere trattati congiuntamente in quantoinvolgenti le medesime questioni, sono manifestamente infondati.La Corte territoriale, invero, ha reso una motivazione immune da vizi inrelazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionaledella pena, avendo effettuato congruo richiamo (v. pag. 4 della sentenzaimpugnata) alle modalità articolate della condotta, alla presenza di unprecedente specifico e al fatto che l’imputato aveva già usufruito una volta delbeneficio in discorso, elementi tutti che le hanno impedito di formulare unaprognosi favorevole in relazione al futuro comportamento del ricorrente.La Corte di merito, dunque, ha passato in rassegna in maniera puntuale glielementi considerati ai fini della valutazione e ha tratto da essi conseguenzeimprontate a logica.Resta, pertanto, escluso il vizio di motivazione denunciato.2. È manifestamente infondato, in quanto teso a una rilettura nel meritodelle prove assunte, non consentita nella presente sede, anche il secondomotivo.La difesa propone una diversa valutazione delle prove e in particolaredell’elemento costituito dalla titolarità in capo al ricorrente del conto correntesul quale, mediante bonifico online, era tato versato il denaro costituente ilprofitto del reato di frode informatica.Trattasi di censura in fatto come tale inammissibile nel giudizio dilegittimità, attenendo a "vizi" diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua"manifesta illogicità", dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con attoprobatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante) su aspettiessenziali astrattamente idonei ad imporre diversa conclusione del processo.Inammissibili sono, pertanto, tutte le doglianze che "attaccano" la"persuasività", l'inadeguatezza, la mancanza di "rigore" o di "puntualità", lastessa "illogicità" quando non "manifesta", così come quelle che sollecitano unadifferente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse proveovvero che evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti suipunti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoriadel singolo elemento. Tutto ciò è "fatto", riservato al giudice del merito. Quandoil giudice del merito ha espresso il proprio apprezzamento, la ricostruzione delfatto è definita, e le sole censure possibili nel giudizio di legittimità sono quelledei soli tre tassativi vizi indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.,ciascuno dotato di peculiare oggetto e struttura: sicché è altro costanteinsegnamento di questa Suprema Corte che la deduzione alternativa di vizi,invece assolutamente differenti, è per sè indice di genericità del motivo diricorso e, in definitiva, "segno" della natura di merito della doglianza che ad essisolo strumentalmente tenta di agganciarsi (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).In relazione alle conclusioni assunte dalla Corte territoriale, il ricorrenteomette di sviluppare un adeguato confronto critico rispetto alla sostanza dellecontrarie argomentazioni ivi utilizzate e di indicare la specifiche ragioni dellaloro asserita erroneità, limitandosi a contrapporvi una serie di doglianze giàanalizzate e motivatamente disattese in punto di fatto, così prospettando unadiversa e alternativa “lettura” delle risultanze probatorie acquisite, fondate suuna non consentita richiesta di rivisitazione del loro contenuto, senza addurrecensure destinate a disarticolare, o anche solo a porre in crisi, la complessivatenuta e la coerenza logica delle valutazioni al riguardo operate nella decisioneimpugnata.3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 12/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13287/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris