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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 aprile 2025

Cassazione n. 22449/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 6 dicembre 2024 il Tribunale per il riesame di Roma ha confermato il provvedimento con cui in data 23 novembre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A); 110, 81 cpv. cod. pen., 23, commi 1 e 3,

I. 18 aprile 1975, n. 110 (capo B); 110 cod. pen., 2 e 7

I. 2 ottobre 1967, n. 895 (capo C); 110, 81 cpv. cod. pen., 2

I. n. 895 del 1967 (capo D).

2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando, sotto vari profili: 1) vizio di motivazione sulla valutazione delle dichiarazioni rese dall'indagato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla detenzione delle armi e della droga; 3) errata valutazione delle condizioni di salute ai fini dell'applicazione della custodia cautelare in carcere; 4) errata valutazione del pericolo di reiterazione del reato e sproporzionalità della misura cautelare; 5) omessa considerazione di misure meno afflittive.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] rileva come, nelle more della trattazione del giudizio, sia pervenuto in data 28 aprile 2025 un atto del difensore del Grandi, munito di procura speciale, con cui il ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione, ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen. 2.

La rinuncia all'impugnazione è un atto processuale a carattere formale, consistente in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice ad quem.

Si tratta di un atto strettamente personale, che può essere proposto o dalla parte personalmente o dal difensore munito di apposita procura speciale.3.

L'indicata rinuncia, in quanto effettuata in ossequio alle forme previste dalla legge, comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, sussistendo profili di colpa, al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in euro 500,00.

Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma il 16

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 dicembre 2024 il Tribunale per il riesame di Roma ha confermato il provvedimento con cui in data 23 novembre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A); 110, 81 cpv. cod. pen., 23, commi 1 e 3, I. 18 aprile 1975, n. 110 (capo B); 110 cod. pen., 2 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895 (capo C); 110, 81 cpv. cod. pen., 2 I. n. 895 del 1967 (capo D). 2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando, sotto vari profili: 1) vizio di motivazione sulla valutazione delle dichiarazioni rese dall'indagato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla detenzione delle armi e della droga; 3) errata valutazione delle condizioni di salute ai fini dell'applicazione della custodia cautelare in carcere; 4) errata valutazione del pericolo di reiterazione del reato e sproporzionalità della misura cautelare; 5) omessa considerazione di misure meno afflittive. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] rileva come, nelle more della trattazione del giudizio, sia pervenuto in data 28 aprile 2025 un atto del difensore del Grandi, munito di procura speciale, con cui il ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione, ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen. 2. La rinuncia all'impugnazione è un atto processuale a carattere formale, consistente in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice ad quem. Si tratta di un atto strettamente personale, che può essere proposto o dalla parte personalmente o dal difensore munito di apposita procura speciale.3. L'indicata rinuncia, in quanto effettuata in ossequio alle forme previste dalla legge, comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, sussistendo profili di colpa, al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in euro 500,00. Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 16
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