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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 33433/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di cui all'art. 712 cod pen già pronunciata dal Tribunale di Pistoia con sentenza 11 aprile 2019.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvechmento l'imputato, XHOXHA Kuitim.

3. Entrambi i motivi di ricorso, con cui si contesta la dichiarata la penale responsabilità, sono inammissibili in quanto sussiste sul punto motivazione congrua e logica che valorizza - in ordine all'effettività dell'accertamento della legittima provenienza - il carattere dubbio della documentazione in punto certezza della data e provenienza effettiva.

Corretta è anche la valorizzazione della richiesta a terzi di determinare l'effettivo valore del bene, logicamente valutata come esplicitaz!one di un sospetto in ordine ai motivi della esiguità del prezzo di acquisto; sospetto qualificato dal fatto che lo stesso imputato ha dichiarato di commerciare in articoli omologhi alla biciletta in imputazione.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deci d in Roma, il 10 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di cui all'art. 712 cod pen già pronunciata dal Tribunale di Pistoia con sentenza 11 aprile 2019. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvechmento l'imputato, XHOXHA Kuitim. 3. Entrambi i motivi di ricorso, con cui si contesta la dichiarata la penale responsabilità, sono inammissibili in quanto sussiste sul punto motivazione congrua e logica che valorizza - in ordine all'effettività dell'accertamento della legittima provenienza - il carattere dubbio della documentazione in punto certezza della data e provenienza effettiva. Corretta è anche la valorizzazione della richiesta a terzi di determinare l'effettivo valore del bene, logicamente valutata come esplicitaz!one di un sospetto in ordine ai motivi della esiguità del prezzo di acquisto; sospetto qualificato dal fatto che lo stesso imputato ha dichiarato di commerciare in articoli omologhi alla biciletta in imputazione. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deci d in Roma, il 10 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il P