CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2021
Cassazione n. 36241/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA• l / / Letto il ricorso proposto nell'interesse di Otmane EL Mazil avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè riposa su motivi non consentiti in sede di legittimità e in particolare perché riproduce censure già vagliate e disattese dai giudici del merito, con argomenti giuridicamente corretti e altrimenti estranei a vizi prospettabili in sede di legittimità ( al punto 4.2. della sentenza la Corte territoriale ha escluso la possibilità di ritenere il fatto contestato di particolare tenuità facendo leva, sul piano oggettivo, su elementi in fatto, non contrastati, se non labialmente, dal ricorso, che rendevano l'evasione ascritta all'imputato certamente non di breve durata oltre che connotata da una intensità del dolo ritenuta incompatibile con la causa di non punibilità invocata, anche alla luce del precedente specifico estremamente recente all'uopo opportunamente richiamato). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/5/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]