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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 32887/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.820/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso gli Uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Catania, via ALDEBARANpresso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimata- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA - SEZ.DIST. di CATANIA n.3644/2014,depositata il 26/11/2014.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali che possono compensarsi integralmente tra le parti costituite atteso il consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale successivamente all’epoca di proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Compensaintegralmente fra le parti le spese del procedimento .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.820/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso gli Uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Catania, via ALDEBARANpresso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimata- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA - SEZ.DIST. di CATANIA n.3644/2014,depositata il 26/11/2014.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali che possono compensarsi integralmente tra le parti costituite atteso il consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale successivamente all’epoca di proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Compensaintegralmente fra le parti le spese del procedimento .
Decreto Cassazione n. 32887/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris