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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 22909/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La corte di appello di Torino, con sentenza in data 25.05.2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal tribunale di Torino, in data 6.04.2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 628 c.p.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: insufficienza e contraddittorietà della motivazione - art. 606 co. 1, lett. e) - ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 co. 1, lett. b) in ordine all'omesso riconoscimento, nell'ambito del delitto di tentata rapina contestato all'imputato, della desistenza volontaria dall'azione, con conseguente omessa applicazione della disciplina dettata dall'art. 56 co. 3 cp.

I motivi sono inammissibili.

Il ricorso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

E nel caso in esame il giudice di appello con gli argomenti esposti in motivazione ha già esposto come la condotta, così come contestata e provata, integrasse il tentativo di rapina, in quanto l'azione già realizzata era inequivocabilmente strumentale e diretta ad impossessarsi di beni altrui (v. pag. 3 della sentenza impugnata).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.MI.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 17/05/2022 DEPOSMATO !N 'CAN ELLERiA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La corte di appello di Torino, con sentenza in data 25.05.2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal tribunale di Torino, in data 6.04.2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 628 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: insufficienza e contraddittorietà della motivazione - art. 606 co. 1, lett. e) - ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 co. 1, lett. b) in ordine all'omesso riconoscimento, nell'ambito del delitto di tentata rapina contestato all'imputato, della desistenza volontaria dall'azione, con conseguente omessa applicazione della disciplina dettata dall'art. 56 co. 3 cp. I motivi sono inammissibili. Il ricorso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E nel caso in esame il giudice di appello con gli argomenti esposti in motivazione ha già esposto come la condotta, così come contestata e provata, integrasse il tentativo di rapina, in quanto l'azione già realizzata era inequivocabilmente strumentale e diretta ad impossessarsi di beni altrui (v. pag. 3 della sentenza impugnata). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2022 DEPOSMATO !N 'CAN ELLERiA
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