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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 21519/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché l'impedimento difensivo a presenziare all'udienza (o, come nella specie, a specifiche fasce orarie di essa), derivante da concomitante impegno professionale, deve essere tempestivamente rappresentato al giudice procedente (ossia non appena conosciuta la coincidenza di attività processuali: tra le molte, Sez. 6, n. 49759 del 27/11/2012, Zabatta, Rv. 254200-01), come nella specie non avvenuto, essendo la pendenza del procedimento contestuale stata riferita solo ad udienza già iniziata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ;the! BFZilii [OSCURATO:PERSONA] ogg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché l'impedimento difensivo a presenziare all'udienza (o, come nella specie, a specifiche fasce orarie di essa), derivante da concomitante impegno professionale, deve essere tempestivamente rappresentato al giudice procedente (ossia non appena conosciuta la coincidenza di attività processuali: tra le molte, Sez. 6, n. 49759 del 27/11/2012, Zabatta, Rv. 254200-01), come nella specie non avvenuto, essendo la pendenza del procedimento contestuale stata riferita solo ad udienza già iniziata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ;the! BFZilii [OSCURATO:PERSONA] ogg
Sentenza Cassazione n. 21519/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris