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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 ottobre 2024

Cassazione n. 28829/2024

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.22258/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] A. VESALIO, 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. B. MARTINI 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al controricorso, -controricorrente- nonchè contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege, -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] D’ [OSCURATO:PERSONA], -intimata- avverso l’ORDINANZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIAn.2167/2021depositata il 17.5.2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.10.2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Su impulso del Conservatore dell'[OSCURATO:PERSONA] di Vicenza e del Presidente del Consiglio Notarile di Vicenza e Bassano del Grappa, che avevano effettuato un'ispezione ordinaria, venivano avviati due procedimenti disciplinari, poi riuniti, a carico del notaio [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA] di Disciplina (CO.RE.DI.) del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Veneto.

Con la decisione n. 134/2021 del 16.4.2021 la CO.RE.DI. ravvisava la violazione del dovere di adeguamento di cui all'art. 47 comma 2 della legge notarile (secondo il quale "Il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell'atto") nella redazione dell'atto pubblico del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. n. 4545, racc. n. 3647, denominato "Riconoscimento di affidamento fiduciario e cessazione di affidamento fiduciario", concluso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a carico del notaio rogante [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla sanzione della sospensione per sei mesi, senza concessione delle attenuanti specifiche e generiche.

Proposto reclamo dal notaio [OSCURATO:PERSONA] ex artt. 26 D. Lgs. n.150/2011 e 158 della legge notarile per ritenuta violazione e falsa applicazione del citato art. 47 e per la mancata concessione delle attenuanti generiche e specifiche, contrastato dal Consiglio Notarile dei [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza e Bassano e dal Ministero della Giustizia - [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza, e dal parere dell'intervenuta Procura Generale, la Corte d'Appello di Venezia, con l'ordinanza n. 1459/2022 del 17.5.2022, rigettava il reclamo e condannava il notaio [OSCURATO:PERSONA] alle spese processuali del giudizio di reclamo.

Con tale ordinanza, veniva premesso che l'art. 47 comma 2° della legge notarile chiamava il notaio ad indagare sulla volontà delle parti, dalle stesse di solito espressa in maniera rudimentale e da tradurre in termini chiari e dotati di concretezza giuridica da parte del notaio, ad esercitare il controllo di legalità sulla stessa sulla base dell'elevato livello di competenza tecnico-giuridica del professionista inquadrandola negli schemi e nelle categorie giuridiche più idonei a garantire il risultato da esse voluto, nell'interesse generale della collettività e nel rispetto della legge, dell'ordine pubblico e del buon costume, e ad attribuire pubblica fede agli atti ricevuti, con inscindibilità dell'attività d'indagine sulla volontà delle parti rispetto a quella di redazione dell'atto notarile.

Aggiungeva poi la Corte d'Appello, che in base all'art. 47 della legge notarile, il professionista non poteva modificare quanto realmente voluto dalle parti per adattarlo a schemi giuridici che non si addicevano alla fattispecie concreta, e doveva valutare quale fosse la migliore veste giuridica che si adattava a tale volontà, non potrendo proporre soluzioni alternative, o fortemente innovative rispetto a ciò che le parti manifestavano di voler fare, e non potendo omettere nella sua veste di pubblico ufficiale, di considerare l'interesse generale pubblico alla certezza e sicurezza dei traffici giuridici.

Sulla base di queste premesse la Corte d'Appello, nel confermare la valutazione della CO.RE.DI., evidenziava sotto il profilo dell'indagine sulla volontà delle parti, che il notaio [OSCURATO:PERSONA], nell'atto pubblico del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva del tutto sconfessato la causa e la volontà espresse nel precedente atto pubblico rogato dal notaio [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. n. 20777, da lui totalmente ignorato ancorché atto di provenienza della proprietà degli immobili, nel quale era stato dato atto che [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato due immobili con provvista fornitale dal padre [OSCURATO:PERSONA] con espressa qualificazione dell'operazione come donazione indiretta e quindi in virtù di una liberalità di quest'ultimo.

Nell'atto pubblico del [OSCURATO:DATA_NASCITA], infatti, il notaio [OSCURATO:PERSONA] aveva ricostruito e formalizzato la volontà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel senso dell'attestazione della preesistenza tra essi di un non meglio precisato patto fiduciario verbale, non documentato, in ragione del quale la fiduciaria, [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe obbligata a ritrasferire gratuitamente al fiduciante, [OSCURATO:PERSONA], i due beni immobili che secondo l'atto di acquisto del notaio Bonato del 20.1.2011 le erano stati invece indirettamente donati in via definitiva dal padre, e nel senso della contestuale cessazione del negozio fiduciario con ritrasferimento degli immobili al fiduciante, [OSCURATO:PERSONA].

Il notaio [OSCURATO:PERSONA] aveva quindi interpretato la volontà delle parti, che probabilmente intendevano solo realizzare il risultato di un nuovo trasferimento degli immobili da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] usufruendo della più bassa tassazione possibile, non avendo la competenza necessaria ad ipotizzare un patto fiduciario di ritrasferimento anteriore all'atto del notaio Bonato del 20.1.2011, in modo incompatibile con la volontà già chiaramente espressa nell'atto del notaio Bonato del 2011, per giunta in assenza di qualsivoglia documentazione dell'asserito anteriore patto fiduciario.

Sotto il profilo del controllo di legalità, la Corte d'Appello evidenziava poi che il notaio [OSCURATO:PERSONA] aveva optato per uno strumento, quello del negozio fiduciario, che non solo era incompatibile con la causa di liberalità dell'atto Bonato del 2011, da cui anche l'inammissibilità ex art. 2722 cod. civ. della prova testimoniale articolata dal notaio per dimostrare la preesistenza del patto fiduciario all'atto del notaio Bonato del 2011, (si sottolineava altresì che nessuna procura per il ritrasferimento degli immobili, o per la loro gestione temporanea risultava conferita dall'asserita fiduciaria, [OSCURATO:PERSONA], all'asserito fiduciante, [OSCURATO:PERSONA], e che se vi fosse stata quella preesistenza del patto fiduciario se ne sarebbe dato atto nel rogito Bonato del 2011), ma oltre a compromettere la certezza dei traffici giuridici, non era neppure idoneo a raggiungere il risultato voluto dalle parti, posto che nel 2017 la giurisprudenza prevalente della Corte era orientata nel senso dell'inammissibilità della prova testimoniale del negozio fiduciario relativo al trasferimento di beni immobili (orientamento poi mutato con la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 6459 del 6.3.2020), con conseguente nullità di tale patto fiduciario se solo verbale.

La Corte d'Appello respingeva poi la tesi del reclamante, che il patto fiduciario fosse assimilabile alla condizione risolutiva apposta ad una donazione, consentita in taluni casi dall'ordinamento giuridico vigente, e che fosse quindi compatibile anche con una donazione indiretta, in quanto la condizione risolutiva era un evento futuro ed incerto il cui verificarsi comportava il venir meno degli effetti della donazione, e proprio perché futuro ed incerto era incompatibile con l'intento liberale tipico della donazione, mentre il patto fiduciario introduceva un vero e proprio obbligo giuridico di ritrasferimento del bene al fiduciante a carico del fiduciario e non era quindi un evento futuro ed incerto, come la condizione, e determinando un trasferimento provvisorio della proprietà dell'immobile al fiduciario in funzione del ritrasferimento della stessa al fiduciante, non era caratterizzato da un intento di liberalità, fermo restando che comunque nell'atto del notaio Bonato del 2011 non vi era alcuna condizione risolutiva.

La Corte d'Appello riteneva irrilevante la dichiarazione resa dai [OSCURATO:PERSONA] dopo la redazione dell'atto pubblico del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], posto che la volontà delle parti doveva comunque emergere in modo chiaro da quell'atto, ed osservava che ove il patto fiduciario dei [OSCURATO:PERSONA] fosse stato preesistente all'atto del notaio Bonato del 2011, le parti di quell'atto avrebbero concluso una donazione indiretta simulata, dissimulante il patto fiduciario, per cui nel rogito del 2017 il notaio [OSCURATO:PERSONA], in virtù delle sue cognizioni tecnico-giuridiche, avrebbe dovuto dare atto di tale volontà dei [OSCURATO:PERSONA] facendo riferimento allo strumento giuridico della simulazione, e non a quello del patto fiduciario, che viceversa contrastava insuperabilmente con la causa di liberalità del precedente atto pubblico del notaio Bonato del 2011.

Aggiungeva la Corte d'Appello che l'atto del notaio Bonato del 2011 aveva avuto un'effettiva finalità donativa di [OSCURATO:PERSONA] a favore della figlia [OSCURATO:PERSONA], e che il notaio [OSCURATO:PERSONA], per mettere i clienti al riparo dalle conseguenze della provenienza donativa dei due beni immobili, aveva ipotizzato lo strumento del negozio fiduciario verbale tra parenti per ottenere il ritrasferimento dei beni immobili a [OSCURATO:PERSONA], in tal modo predisponendo due atti viziati da nullità per mancanza di causa.

L'ordinanza impugnata confermava poi il diniego delle attenuanti generiche in ragione delle precisate sanzioni disciplinari già in precedenza inflitte al notaio [OSCURATO:PERSONA], e negava le attenuanti specifiche, in quanto non era stata fornita prova dell'eliminazione delle conseguenze dannose dell'atto pubblico del [OSCURATO:DATA_NASCITA], essendo irrilevante la tesi del reclamante che nella specie quelle conseguenze dannose non vi fossero state.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso a questa Corte il notaio [OSCURATO:PERSONA] con due motivi, ed hanno resistito con separati controricorsi il Ministero della Giustizia – [OSCURATO:PERSONA] distrettuale di Vicenza ed il Consiglio Notarile dei [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza e Bassano del Grappa.

La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il solo ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1) Col primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) cod. civ., la violazione e falsa applicazione degli articoli 47 comma 2° della L. 16.2.1913 n. 89, nonché degli articoli 2722 e 2729 cod. civ..

Sostiene il ricorrente che gli sia stata ascritta la violazione del dovere di adeguamento non tenendo conto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ben potevano tornare sul contenuto del contratto di acquisto degli immobili da parte di [OSCURATO:PERSONA] per atto del notaio Bonato del 2011, chiarendone, correggendone e modificandone il contenuto facendo risalire a quell'epoca, o ad epoca anteriore, il loro patto fiduciario e non individuando neppure la volontà realmente manifestata al notaio [OSCURATO:PERSONA] dai [OSCURATO:PERSONA]; che erroneamente non sia stata ammessa la prova testimoniale da lui articolata per dimostrare il patto fiduciario verbale dei [OSCURATO:PERSONA] preesistente, o contestuale all'atto di acquisto del notaio Bonato del 2011, considerandolo come patto aggiunto o contrario al contenuto di quell'atto pubblico vietato dall'art. 2722 cod. civ., non considerando che la prova articolata era volta piuttosto ad accertare il contenuto della volontà manifestata dai [OSCURATO:PERSONA] al notaio [OSCURATO:PERSONA] in occasione del rogito del 2017; che quanto alla scelta dello strumento giuridico del negozio fiduciario verbale per il trasferimento di beni immobili, era stata avallata dalla sopravvenuta sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione del 6.3.2020 n. 6459, per cui ben poteva farvi ricorso il notaio [OSCURATO:PERSONA] pur essendo dibattuta la sua ammissibilità all'epoca del rogito, non esistendo comunque alcuna norma che prevedesse l'illiceità, o la nullità di un atto siffatto che impedisse di stipulare.

Anzitutto il primo motivo é inammissibile per la parte relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale per contrasto con l'art. 2722 cod. civ., in quanto il ricorrente al fine di dimostrarne la decisività, avrebbe dovuto riportare integralmente il contenuto dei capitoli di prova testimoniale articolati e dei testi indicati, mentre non l'ha fatto.

Ugualmente inammissibile é la doglianza circa la mancata individuazione della volontà manifestata dalle parti, in quanto non si confronta con la motivazione dell'impugnata ordinanza, secondo la quale le parti probabilmente intendevano solo realizzare il risultato di un nuovo trasferimento degli immobili da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] usufruendo della più bassa tassazione possibile, non avendo la competenza necessaria ad ipotizzare un patto fiduciario di ritrasferimento anteriore all'atto del notaio Bonato del 20.1.2011, ed il notaio [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto di tradurre tale volontà nello schema giuridico del negozio fiduciario anteriore, o contemporaneo all'atto del notaio Bonato, sulla base di non meglio precisati accordi verbali non documentati intercorsi tra i [OSCURATO:PERSONA], contrastanti col contenuto dell'atto del notaio Bonato del 2011, nel quale era espressamente previsto che gli immobili oggetto dell'asserito patto fiduciario erano pervenuti a [OSCURATO:PERSONA] per donazione indiretta del padre, [OSCURATO:PERSONA], che le aveva fornito integralmente la provvista per l'acquisto, e quindi con una causale di liberalità incompatibile con quella dell'ipotizzato patto fiduciario.

Il primo motivo é ugualmente inammissibile nella parte in cui il ricorrente deduce che l'impugnata ordinanza non abbia considerato che i [OSCURATO:PERSONA] potevano tornare sul contenuto del contratto di acquisto degli immobili da parte di [OSCURATO:PERSONA] per atto del notaio Bonato del 2011, chiarendone, correggendone e modificandone il contenuto facendo risalire a quell'epoca, o ad epoca anteriore, il loro patto fiduciario, in quanto per questo aspetto non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che non ha ritenuto che i [OSCURATO:PERSONA] avessero manifestato al notaio [OSCURATO:PERSONA] di avere concluso un patto fiduciario anteriore, o coevo all'atto del notaio Bonato del 2011, attribuendo invece al notaio stesso l'adozione di quello strumento giuridico, che comunque é stato riportato nella premessa dell'atto notarile del notaio [OSCURATO:PERSONA] del 2017 non come espressione di una modifica voluta dai [OSCURATO:PERSONA] all'epoca di quel rogito, ma come se fosse intervenuto già all'epoca dell'atto del notaio Bonato in contrasto con l'espressa causa di liberalità in esso indicata, che certamente, trattandosi dell'atto di provenienza degli immobili oggetto del rogito, il notaio [OSCURATO:PERSONA] non poteva ignorare semplicemente omettendo di riportarla nel suo atto, essendo tale causale palesemente incompatibile con un patto fiduciario non coevo volto a fare venire meno i trasferimenti immobiliari avvenuti per liberalità di [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alla scelta dello strumento giuridico del negozio fiduciario, l'ordinanza impugnata non solo l'ha considerata non conforme alla volontà rappresentata dai [OSCURATO:PERSONA], e non supportata da documentazione, né da indicazioni precise sul tempo e sul luogo della pattuizione, e non ricavabile da una dichiarazione dei [OSCURATO:PERSONA] addirittura successiva al rogito [OSCURATO:PERSONA] del 2017, e come uno strumento all'epoca non sicuro per raggiungere il risultato voluto dalle parti, in quanto la giurisprudenza maggioritaria di questa Corte nel 2017 riteneva necessaria ai fini della validità del negozio fiduciario che prevedesse il trasferimento futuro di immobili la forma scritta (il revirement delle sezioni unite é intervenuto infatti solo con la sentenza del 6.3.2020 n.6459), e per di più di uno strumento che contrastava con la causa di liberalità formalmente espressa nell'atto pubblico del notaio Bonato del 2011, risultando quindi irrilevante la mancanza di una norma specifica dell'ordinamento giuridico che prevedesse la nullità, o l'illiceità del negozio fiduciario, non essendo in questione la violazione dell'art. 28 della legge notarile, che é stata esclusa nel procedimento disciplinare, ma quella dell'art. 47 comma 2 della legge notarile, che semplicemente impone al notaio di compiere tutte le attività necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti, in vista del quale il notaio deve porre in essere tutti i comportamenti necessari a garantire la serietà e la certezza degli atti giuridici (vedi in tal senso Cass. 3.5.2022 n. 13857). 2) Col secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 47 comma 2° e 138 comma 2° della L. 16.2.1913 n.89, nonché degli articoli 1322, 1362 e 809 cod. civ..

Si duole il notaio [OSCURATO:PERSONA] che il provvedimento impugnato abbia ritenuto incompatibile il patto fiduciario dei [OSCURATO:PERSONA] che prevedeva il ritrasferimento della proprietà degli immobili dalla fiduciaria [OSCURATO:PERSONA] al fiduciante [OSCURATO:PERSONA], col precedente atto pubblico di donazione indiretta a rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. n. 2077, richiamando quattro ipotesi normativamente previste dimostrative della compatibilità della causa donandi col patto fiduciario (la donazione costitutiva del diritto di usufrutto che non può eccedere la durata della vita dell'usufruttuario ex art. 979 cod. civ.; la donazione costitutiva del diritto di superficie, che può essere costituito per un tempo determinato ex art. 953 cod. civ.; la donazione alla quale sia apposta una condizione risolutiva, anche meramente potestativa; la donazione con riserva di disporre di cose determinate ex art. 790 cod. civ.), compatibilità implicita anche nella previsione dell'art.627 cod. civ..

Il secondo motivo é infondato, in quanto pur non potendosi escludere in assoluto la possibilità della coesistenza tra un negozio indiretto ed una causa di liberalità che siano venuti in essere contestualmente, nella specie l'incompatibilità é stata ravvisata nel fatto che l'atto del notaio Bonato del 2011 dal quale la proprietà degli immobili era derivata a [OSCURATO:PERSONA], il cui contenuto il notaio [OSCURATO:PERSONA] non poteva ignorare, indicava espressamente che la proprietà di tali immobili era pervenuta a [OSCURATO:PERSONA] a titolo di donazione indiretta, in quanto l'intero prezzo degli immobili era stato pagato al venditore con denaro del padre della stessa, [OSCURATO:PERSONA], senza menzionare alcun antecedente, o contemporaneo patto fiduciario intercorso tra padre e figlia, che contemplasse un ritrasferimento di tali immobili a [OSCURATO:PERSONA] facendo venir meno l'atto di liberalità.

In base al principio della soccombenza il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, in favore dei controricorrenti.

Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, respinge il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamento in favore del Consiglio Notarile dei [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza e Bassano e del Ministero della Giustizia -[OSCURATO:PERSONA] di Vicenza delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed € 2.500,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.22258/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] A. VESALIO, 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. B. MARTINI 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al controricorso, -controricorrente- nonchè contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege, -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] D’ [OSCURATO:PERSONA], -intimata- avverso l’ORDINANZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIAn.2167/2021depositata il 17.5.2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.10.2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Su impulso del Conservatore dell'[OSCURATO:PERSONA] di Vicenza e del Presidente del Consiglio Notarile di Vicenza e Bassano del Grappa, che avevano effettuato un'ispezione ordinaria, venivano avviati due procedimenti disciplinari, poi riuniti, a carico del notaio [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA] di Disciplina (CO.RE.DI.) del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Veneto. Con la decisione n. 134/2021 del 16.4.2021 la CO.RE.DI. ravvisava la violazione del dovere di adeguamento di cui all'art. 47 comma 2 della legge notarile (secondo il quale "Il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell'atto") nella redazione dell'atto pubblico del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. n. 4545, racc. n. 3647, denominato "Riconoscimento di affidamento fiduciario e cessazione di affidamento fiduciario", concluso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a carico del notaio rogante [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla sanzione della sospensione per sei mesi, senza concessione delle attenuanti specifiche e generiche. Proposto reclamo dal notaio [OSCURATO:PERSONA] ex artt. 26 D. Lgs. n.150/2011 e 158 della legge notarile per ritenuta violazione e falsa applicazione del citato art. 47 e per la mancata concessione delle attenuanti generiche e specifiche, contrastato dal Consiglio Notarile dei [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza e Bassano e dal Ministero della Giustizia - [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza, e dal parere dell'intervenuta Procura Generale, la Corte d'Appello di Venezia, con l'ordinanza n. 1459/2022 del 17.5.2022, rigettava il reclamo e condannava il notaio [OSCURATO:PERSONA] alle spese processuali del giudizio di reclamo. Con tale ordinanza, veniva premesso che l'art. 47 comma 2° della legge notarile chiamava il notaio ad indagare sulla volontà delle parti, dalle stesse di solito espressa in maniera rudimentale e da tradurre in termini chiari e dotati di concretezza giuridica da parte del notaio, ad esercitare il controllo di legalità sulla stessa sulla base dell'elevato livello di competenza tecnico-giuridica del professionista inquadrandola negli schemi e nelle categorie giuridiche più idonei a garantire il risultato da esse voluto, nell'interesse generale della collettività e nel rispetto della legge, dell'ordine pubblico e del buon costume, e ad attribuire pubblica fede agli atti ricevuti, con inscindibilità dell'attività d'indagine sulla volontà delle parti rispetto a quella di redazione dell'atto notarile. Aggiungeva poi la Corte d'Appello, che in base all'art. 47 della legge notarile, il professionista non poteva modificare quanto realmente voluto dalle parti per adattarlo a schemi giuridici che non si addicevano alla fattispecie concreta, e doveva valutare quale fosse la migliore veste giuridica che si adattava a tale volontà, non potrendo proporre soluzioni alternative, o fortemente innovative rispetto a ciò che le parti manifestavano di voler fare, e non potendo omettere nella sua veste di pubblico ufficiale, di considerare l'interesse generale pubblico alla certezza e sicurezza dei traffici giuridici. Sulla base di queste premesse la Corte d'Appello, nel confermare la valutazione della CO.RE.DI., evidenziava sotto il profilo dell'indagine sulla volontà delle parti, che il notaio [OSCURATO:PERSONA], nell'atto pubblico del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva del tutto sconfessato la causa e la volontà espresse nel precedente atto pubblico rogato dal notaio [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. n. 20777, da lui totalmente ignorato ancorché atto di provenienza della proprietà degli immobili, nel quale era stato dato atto che [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato due immobili con provvista fornitale dal padre [OSCURATO:PERSONA] con espressa qualificazione dell'operazione come donazione indiretta e quindi in virtù di una liberalità di quest'ultimo. Nell'atto pubblico del [OSCURATO:DATA_NASCITA], infatti, il notaio [OSCURATO:PERSONA] aveva ricostruito e formalizzato la volontà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel senso dell'attestazione della preesistenza tra essi di un non meglio precisato patto fiduciario verbale, non documentato, in ragione del quale la fiduciaria, [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe obbligata a ritrasferire gratuitamente al fiduciante, [OSCURATO:PERSONA], i due beni immobili che secondo l'atto di acquisto del notaio Bonato del 20.1.2011 le erano stati invece indirettamente donati in via definitiva dal padre, e nel senso della contestuale cessazione del negozio fiduciario con ritrasferimento degli immobili al fiduciante, [OSCURATO:PERSONA]. Il notaio [OSCURATO:PERSONA] aveva quindi interpretato la volontà delle parti, che probabilmente intendevano solo realizzare il risultato di un nuovo trasferimento degli immobili da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] usufruendo della più bassa tassazione possibile, non avendo la competenza necessaria ad ipotizzare un patto fiduciario di ritrasferimento anteriore all'atto del notaio Bonato del 20.1.2011, in modo incompatibile con la volontà già chiaramente espressa nell'atto del notaio Bonato del 2011, per giunta in assenza di qualsivoglia documentazione dell'asserito anteriore patto fiduciario. Sotto il profilo del controllo di legalità, la Corte d'Appello evidenziava poi che il notaio [OSCURATO:PERSONA] aveva optato per uno strumento, quello del negozio fiduciario, che non solo era incompatibile con la causa di liberalità dell'atto Bonato del 2011, da cui anche l'inammissibilità ex art. 2722 cod. civ. della prova testimoniale articolata dal notaio per dimostrare la preesistenza del patto fiduciario all'atto del notaio Bonato del 2011, (si sottolineava altresì che nessuna procura per il ritrasferimento degli immobili, o per la loro gestione temporanea risultava conferita dall'asserita fiduciaria, [OSCURATO:PERSONA], all'asserito fiduciante, [OSCURATO:PERSONA], e che se vi fosse stata quella preesistenza del patto fiduciario se ne sarebbe dato atto nel rogito Bonato del 2011), ma oltre a compromettere la certezza dei traffici giuridici, non era neppure idoneo a raggiungere il risultato voluto dalle parti, posto che nel 2017 la giurisprudenza prevalente della Corte era orientata nel senso dell'inammissibilità della prova testimoniale del negozio fiduciario relativo al trasferimento di beni immobili (orientamento poi mutato con la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 6459 del 6.3.2020), con conseguente nullità di tale patto fiduciario se solo verbale. La Corte d'Appello respingeva poi la tesi del reclamante, che il patto fiduciario fosse assimilabile alla condizione risolutiva apposta ad una donazione, consentita in taluni casi dall'ordinamento giuridico vigente, e che fosse quindi compatibile anche con una donazione indiretta, in quanto la condizione risolutiva era un evento futuro ed incerto il cui verificarsi comportava il venir meno degli effetti della donazione, e proprio perché futuro ed incerto era incompatibile con l'intento liberale tipico della donazione, mentre il patto fiduciario introduceva un vero e proprio obbligo giuridico di ritrasferimento del bene al fiduciante a carico del fiduciario e non era quindi un evento futuro ed incerto, come la condizione, e determinando un trasferimento provvisorio della proprietà dell'immobile al fiduciario in funzione del ritrasferimento della stessa al fiduciante, non era caratterizzato da un intento di liberalità, fermo restando che comunque nell'atto del notaio Bonato del 2011 non vi era alcuna condizione risolutiva. La Corte d'Appello riteneva irrilevante la dichiarazione resa dai [OSCURATO:PERSONA] dopo la redazione dell'atto pubblico del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], posto che la volontà delle parti doveva comunque emergere in modo chiaro da quell'atto, ed osservava che ove il patto fiduciario dei [OSCURATO:PERSONA] fosse stato preesistente all'atto del notaio Bonato del 2011, le parti di quell'atto avrebbero concluso una donazione indiretta simulata, dissimulante il patto fiduciario, per cui nel rogito del 2017 il notaio [OSCURATO:PERSONA], in virtù delle sue cognizioni tecnico-giuridiche, avrebbe dovuto dare atto di tale volontà dei [OSCURATO:PERSONA] facendo riferimento allo strumento giuridico della simulazione, e non a quello del patto fiduciario, che viceversa contrastava insuperabilmente con la causa di liberalità del precedente atto pubblico del notaio Bonato del 2011. Aggiungeva la Corte d'Appello che l'atto del notaio Bonato del 2011 aveva avuto un'effettiva finalità donativa di [OSCURATO:PERSONA] a favore della figlia [OSCURATO:PERSONA], e che il notaio [OSCURATO:PERSONA], per mettere i clienti al riparo dalle conseguenze della provenienza donativa dei due beni immobili, aveva ipotizzato lo strumento del negozio fiduciario verbale tra parenti per ottenere il ritrasferimento dei beni immobili a [OSCURATO:PERSONA], in tal modo predisponendo due atti viziati da nullità per mancanza di causa. L'ordinanza impugnata confermava poi il diniego delle attenuanti generiche in ragione delle precisate sanzioni disciplinari già in precedenza inflitte al notaio [OSCURATO:PERSONA], e negava le attenuanti specifiche, in quanto non era stata fornita prova dell'eliminazione delle conseguenze dannose dell'atto pubblico del [OSCURATO:DATA_NASCITA], essendo irrilevante la tesi del reclamante che nella specie quelle conseguenze dannose non vi fossero state. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso a questa Corte il notaio [OSCURATO:PERSONA] con due motivi, ed hanno resistito con separati controricorsi il Ministero della Giustizia – [OSCURATO:PERSONA] distrettuale di Vicenza ed il Consiglio Notarile dei [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza e Bassano del Grappa. La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. Il solo ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1) Col primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) cod. civ., la violazione e falsa applicazione degli articoli 47 comma 2° della L. 16.2.1913 n. 89, nonché degli articoli 2722 e 2729 cod. civ.. Sostiene il ricorrente che gli sia stata ascritta la violazione del dovere di adeguamento non tenendo conto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ben potevano tornare sul contenuto del contratto di acquisto degli immobili da parte di [OSCURATO:PERSONA] per atto del notaio Bonato del 2011, chiarendone, correggendone e modificandone il contenuto facendo risalire a quell'epoca, o ad epoca anteriore, il loro patto fiduciario e non individuando neppure la volontà realmente manifestata al notaio [OSCURATO:PERSONA] dai [OSCURATO:PERSONA]; che erroneamente non sia stata ammessa la prova testimoniale da lui articolata per dimostrare il patto fiduciario verbale dei [OSCURATO:PERSONA] preesistente, o contestuale all'atto di acquisto del notaio Bonato del 2011, considerandolo come patto aggiunto o contrario al contenuto di quell'atto pubblico vietato dall'art. 2722 cod. civ., non considerando che la prova articolata era volta piuttosto ad accertare il contenuto della volontà manifestata dai [OSCURATO:PERSONA] al notaio [OSCURATO:PERSONA] in occasione del rogito del 2017; che quanto alla scelta dello strumento giuridico del negozio fiduciario verbale per il trasferimento di beni immobili, era stata avallata dalla sopravvenuta sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione del 6.3.2020 n. 6459, per cui ben poteva farvi ricorso il notaio [OSCURATO:PERSONA] pur essendo dibattuta la sua ammissibilità all'epoca del rogito, non esistendo comunque alcuna norma che prevedesse l'illiceità, o la nullità di un atto siffatto che impedisse di stipulare. Anzitutto il primo motivo é inammissibile per la parte relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale per contrasto con l'art. 2722 cod. civ., in quanto il ricorrente al fine di dimostrarne la decisività, avrebbe dovuto riportare integralmente il contenuto dei capitoli di prova testimoniale articolati e dei testi indicati, mentre non l'ha fatto. Ugualmente inammissibile é la doglianza circa la mancata individuazione della volontà manifestata dalle parti, in quanto non si confronta con la motivazione dell'impugnata ordinanza, secondo la quale le parti probabilmente intendevano solo realizzare il risultato di un nuovo trasferimento degli immobili da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] usufruendo della più bassa tassazione possibile, non avendo la competenza necessaria ad ipotizzare un patto fiduciario di ritrasferimento anteriore all'atto del notaio Bonato del 20.1.2011, ed il notaio [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto di tradurre tale volontà nello schema giuridico del negozio fiduciario anteriore, o contemporaneo all'atto del notaio Bonato, sulla base di non meglio precisati accordi verbali non documentati intercorsi tra i [OSCURATO:PERSONA], contrastanti col contenuto dell'atto del notaio Bonato del 2011, nel quale era espressamente previsto che gli immobili oggetto dell'asserito patto fiduciario erano pervenuti a [OSCURATO:PERSONA] per donazione indiretta del padre, [OSCURATO:PERSONA], che le aveva fornito integralmente la provvista per l'acquisto, e quindi con una causale di liberalità incompatibile con quella dell'ipotizzato patto fiduciario. Il primo motivo é ugualmente inammissibile nella parte in cui il ricorrente deduce che l'impugnata ordinanza non abbia considerato che i [OSCURATO:PERSONA] potevano tornare sul contenuto del contratto di acquisto degli immobili da parte di [OSCURATO:PERSONA] per atto del notaio Bonato del 2011, chiarendone, correggendone e modificandone il contenuto facendo risalire a quell'epoca, o ad epoca anteriore, il loro patto fiduciario, in quanto per questo aspetto non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che non ha ritenuto che i [OSCURATO:PERSONA] avessero manifestato al notaio [OSCURATO:PERSONA] di avere concluso un patto fiduciario anteriore, o coevo all'atto del notaio Bonato del 2011, attribuendo invece al notaio stesso l'adozione di quello strumento giuridico, che comunque é stato riportato nella premessa dell'atto notarile del notaio [OSCURATO:PERSONA] del 2017 non come espressione di una modifica voluta dai [OSCURATO:PERSONA] all'epoca di quel rogito, ma come se fosse intervenuto già all'epoca dell'atto del notaio Bonato in contrasto con l'espressa causa di liberalità in esso indicata, che certamente, trattandosi dell'atto di provenienza degli immobili oggetto del rogito, il notaio [OSCURATO:PERSONA] non poteva ignorare semplicemente omettendo di riportarla nel suo atto, essendo tale causale palesemente incompatibile con un patto fiduciario non coevo volto a fare venire meno i trasferimenti immobiliari avvenuti per liberalità di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla scelta dello strumento giuridico del negozio fiduciario, l'ordinanza impugnata non solo l'ha considerata non conforme alla volontà rappresentata dai [OSCURATO:PERSONA], e non supportata da documentazione, né da indicazioni precise sul tempo e sul luogo della pattuizione, e non ricavabile da una dichiarazione dei [OSCURATO:PERSONA] addirittura successiva al rogito [OSCURATO:PERSONA] del 2017, e come uno strumento all'epoca non sicuro per raggiungere il risultato voluto dalle parti, in quanto la giurisprudenza maggioritaria di questa Corte nel 2017 riteneva necessaria ai fini della validità del negozio fiduciario che prevedesse il trasferimento futuro di immobili la forma scritta (il revirement delle sezioni unite é intervenuto infatti solo con la sentenza del 6.3.2020 n.6459), e per di più di uno strumento che contrastava con la causa di liberalità formalmente espressa nell'atto pubblico del notaio Bonato del 2011, risultando quindi irrilevante la mancanza di una norma specifica dell'ordinamento giuridico che prevedesse la nullità, o l'illiceità del negozio fiduciario, non essendo in questione la violazione dell'art. 28 della legge notarile, che é stata esclusa nel procedimento disciplinare, ma quella dell'art. 47 comma 2 della legge notarile, che semplicemente impone al notaio di compiere tutte le attività necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti, in vista del quale il notaio deve porre in essere tutti i comportamenti necessari a garantire la serietà e la certezza degli atti giuridici (vedi in tal senso Cass. 3.5.2022 n. 13857). 2) Col secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 47 comma 2° e 138 comma 2° della L. 16.2.1913 n.89, nonché degli articoli 1322, 1362 e 809 cod. civ.. Si duole il notaio [OSCURATO:PERSONA] che il provvedimento impugnato abbia ritenuto incompatibile il patto fiduciario dei [OSCURATO:PERSONA] che prevedeva il ritrasferimento della proprietà degli immobili dalla fiduciaria [OSCURATO:PERSONA] al fiduciante [OSCURATO:PERSONA], col precedente atto pubblico di donazione indiretta a rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. n. 2077, richiamando quattro ipotesi normativamente previste dimostrative della compatibilità della causa donandi col patto fiduciario (la donazione costitutiva del diritto di usufrutto che non può eccedere la durata della vita dell'usufruttuario ex art. 979 cod. civ.; la donazione costitutiva del diritto di superficie, che può essere costituito per un tempo determinato ex art. 953 cod. civ.; la donazione alla quale sia apposta una condizione risolutiva, anche meramente potestativa; la donazione con riserva di disporre di cose determinate ex art. 790 cod. civ.), compatibilità implicita anche nella previsione dell'art.627 cod. civ.. Il secondo motivo é infondato, in quanto pur non potendosi escludere in assoluto la possibilità della coesistenza tra un negozio indiretto ed una causa di liberalità che siano venuti in essere contestualmente, nella specie l'incompatibilità é stata ravvisata nel fatto che l'atto del notaio Bonato del 2011 dal quale la proprietà degli immobili era derivata a [OSCURATO:PERSONA], il cui contenuto il notaio [OSCURATO:PERSONA] non poteva ignorare, indicava espressamente che la proprietà di tali immobili era pervenuta a [OSCURATO:PERSONA] a titolo di donazione indiretta, in quanto l'intero prezzo degli immobili era stato pagato al venditore con denaro del padre della stessa, [OSCURATO:PERSONA], senza menzionare alcun antecedente, o contemporaneo patto fiduciario intercorso tra padre e figlia, che contemplasse un ritrasferimento di tali immobili a [OSCURATO:PERSONA] facendo venir meno l'atto di liberalità. In base al principio della soccombenza il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, in favore dei controricorrenti. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto. P.Q.M. La Corte di Cassazione, respinge il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamento in favore del Consiglio Notarile dei [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza e Bassano e del Ministero della Giustizia -[OSCURATO:PERSONA] di Vicenza delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed € 2.500,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del
Sentenza Cassazione n. 28829/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris