CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 18392/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LAPRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 6239 - 202 3 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ONLUS, rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la avverso la sentenza del Consiglio di stato n. 1898 del 2023, depositata il 23 febbraio 2023; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata allaparte ricorrente il 9 maggio 2023;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsil’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento , in favore della parte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Roma, lì