CassazionedecretoSezione 3Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 11480/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatodomiciliazione digitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1989/2023,depositata il 11/05/2023.Numero registro generale 2401/2024Numero sezionale 1151/2026Numero di raccolta generale 11480/2026Data pubblicazione 28/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La controversia ha origine dal decreto ingiuntivo n. 19962/2017 emessodal Tribunale di Milano su istanza di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’ora inavanti semplicemente BFF) per il pagamento di crediti sanitari ceduti perla somma di € 1.111.291,61, oltre agli interessi di mora da calcolarsi dallascadenza delle singole fatture al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs.n. 231 del 9.10.2002, nonché degli interessi anatocistici dal giorno delladomanda sugli interessi scaduti e dovuti da almeno sei mesi, da calcolarsiin base all'art. 1284 c.c.La ingiungente agiva in qualità di cessionaria pro soluto di una pluralitàdi crediti commerciali di natura sanitaria, originati da forniture di beni eservizi eseguite da diverse società terze cedenti in favore della citataAzienda Sanitaria. Tali cessioni di credito, come emerge dagli atti di causa,erano state regolarmente notificate all'A.S.L. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art.1264 c.c. in epoca antecedente al ricorso monitorio.Avverso tale provvedimento proponeva opposizione l'A.S.L. di [OSCURATO:PERSONA],contestando l'esigibilità dei crediti e la spettanza degli accessori,eccependo in particolare, per quanto rileva in questa sede, il mancatoricevimento delle fatture originarie emesse dalle società fornitrici. IlTribunale di Milano, con la sentenza n. 9845/2020, pur confermando lacondanna dell'A.S.L. al pagamento della sorte capitale in favore dellabanca cessionaria (previa revoca del decreto per ragioni di mero ricalcolodel quantum, avendo l’opposta in sede di comparsa conclusionale datosuccessivo alla produzione giudiziale delle fatture al saldo, rigettava (a) ladomanda relativa agli interessi anatocistici, ritenendo che può esseredisposta la condanna «al pagamento degli interessi sugli interessi solo sesia accertato che alla data della domanda giudiziale fossero già scaduti gliNumero registro generale 2401/2024Numero sezionale 1151/2026Numero di raccolta generale 11480/2026Data pubblicazione 28/04/2026interessi principali, e cioè che il debito era esigibile e che il debitore era inmora: circostanza non provata nel caso di specie» e (b) anche la domandarelativa agli interessi moratori «maturati per il ritardato pagamento dellefatture cedute di altre forniture», in mancanza delle fatture e dei contrattidi fornitura: mancanza che non permetteva di verificare le modalità dicalcolo degli interessi di mora e la decorrenza degli stessi.Avverso la predetta decisione veniva instaurato il giudizio di secondogrado, a seguito del gravame (principale) proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] SanitariaLocale di [OSCURATO:PERSONA], la quale contestava la decisione del Tribunale nellaparte in cui aveva riconosciuto la fondatezza, seppur parziale, dellapretesa creditoria della banca, insistendo per il totale rigetto delledomande avversarie. La società creditrice [OSCURATO:SOCIETA]. spiegava appelloincidentale, dolendosi specificamente del mancato riconoscimento degliinteressi anatocistici e del saggio degli interessi moratori applicato dalprimo giudice.La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 1989/2023, pubblicata l’11maggio 2023, ha rigettato sia l'appello principale dell'azienda sanitaria sial'appello incidentale della banca, confermando integralmente la sentenzaimpugnata. Segnatamente, ai fini che qui interessano, il giudice a quo hagiustificato il rigetto della domanda degli interessi anatocistici,sottolineando che, a fronte delle contestazioni sull'effettiva ricezione dellefatture, sarebbe stato onere dell'attrice dimostrare con esattezza la datadi trasmissione di detti documenti contabili. Secondo la Corte territoriale,tale prova non era indispensabile per l’accoglimento della domanda dipagamento della sorte capitale, perché «l’intervenuta fornitura dei prodottifarmaceutici e/o l’intervenuta prestazione di servizi, oggetto delle fatturaposte a base della pretesa creditoria azionata in causa, non è mai stataspecificamente contestata nel corso del giudizio di primo grado, sì che, afronte della produzione in giudizio delle fatture in questione, deve ritenersitenuta la parte appellante a versare il corrispettivo in esse indicato» (p.Numero registro generale 2401/2024Numero sezionale 1151/2026Numero di raccolta generale 11480/2026Data pubblicazione 28/04/202610, terzultimo cpv.), era indispensabile per determinare l'esigibilità delcredito da esse portato e, quindi, di determinare la decorrenza degliinteressi moratori e, conseguentemente, la possibilità di riconoscere gliinteressi anatocistici (p. 13). Ha disatteso anche la domanda relativa agliinteressi di mora, per l’importo di euro 149.850,59, per ritardatopagamento di fatture differenti rispetto a quelle ricomprese nel perimetrodell’azione monitoria, non bastando le «note di debito per interessi dimora» corredate da una dettagliata indicazione dell’elenco delle fatturecon la relativa scadenza e l’asserito ritardo, perché «a prescindere dalfatto che non sono state prodotte le singole fatture, semplicementeindicate in detti allegati alle note di debito, considerato che l’elementocostitutivo della pretesa creditoria per interessi moratori maturati inrelazione a tali fatture risiede, appunto, nel ritardato pagamento di dettefatture, a fronte della contestazione di parte appellante, l’appellataavrebbe dovuto dare prova (oltre che della data di scadenza delle variefatture, nemmeno prodotte) della data di effettivo ritardato pagamentodelle stesse fatture, circostanza che è rimasta del tutto indimostrata incausa» (p. 15).Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione BFFs.p.a. sulla base di un unico motivo. L’A.S.L. di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1cod.proc.civ.Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Parte ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione di normedi diritto ai sensi dell'art. 360, primo comma, numero 3, c. p. c., conriferimento agli artt. 1283 e 2697 c.c. nonché agli artt. 4 e 5 del d. lgs. n.231/2002, avendo la Corte territoriale fatto malgoverno dei presuppostiNumero registro generale 2401/2024Numero sezionale 1151/2026Numero di raccolta generale 11480/2026Data pubblicazione 28/04/2026per il riconoscimento dell'anatocismo giudiziale. La ricorrente lamenta chela Corte d'Appello abbia confermato il rigetto della domanda nonostante laspecifica richiesta formulata già nel ricorso per decreto ingiuntivo n.19962/2017 per un importo pari a € 84.708,70 a titolo di accessorianatocistici. Viene parimenti rilevato che le condizioni previste dall'art.1283 c.c. avrebbero dovuto ritenersi pienamente soddisfatte, atteso cheera stata prodotta in giudizio la nota analitica delle fatture impagate con lerelative notifiche di cessione di credito, elementi idonei a provare lascadenza dei termini di pagamento da oltre un semestre al momento delladomanda giudiziale.Attinta da censura è, in particolare, la statuizione contenuta a pagina 7della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale, per giustificare ilrigetto della domanda di interessi anatocistici, ha sostenuto che «a frontedella contestazione mossa dall'azienda sanitaria di non aver ricevuto lefatture» sarebbe stato onere della cessionaria «dimostrare la data ditrasmissione delle fatture stesse in modo da farne derivare l'esigibilità delcredito da esse portato». La ricorrente lamenta l'erroneità di talestatuizione laddove i giudici di appello hanno affermato che tale provafosse l'unico strumento idoneo a «determinare la decorrenza degliinteressi moratori e, conseguentemente, la possibilità di riconoscere gliinteressi anatocistici», omettendo di considerare che la produzione dellenotifiche di cessione di credito e della nota analitica delle fatturecostituisse prova idonea della conoscenza del debito e della sua scadenza.Si denunciano, pertanto, la violazione e la falsa applicazione delle normedi diritto indicate nell’epigrafe del motivo, in quanto la Corte d'Appello,ancorando la «possibilità di riconoscere gli interessi anatocistici»esclusivamente alla prova della trasmissione delle singole fatture, avrebbeintrodotto un onere probatorio ultroneo rispetto al dettato dell'art. 1283 c.c., il quale dispone testualmente: «In mancanza di usi contrari, gliinteressi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domandaNumero registro generale 2401/2024Numero sezionale 1151/2026Numero di raccolta generale 11480/2026Data pubblicazione 28/04/2026giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, esempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi».Il motivo è inammissibile.La censura non si confronta con la ratio decidendi della sentenzaimpugnata. La Corte territoriale ha infatti confermato il rigetto delladomanda di interessi anatocistici condividendo la motivazione del primogiudice, fondata non sull’astratta configurabilità dell’anatocismo ai sensidell’art. 1283 c.c., bensì sulla mancata dimostrazione dell’esigibilità delcredito, in ragione dell’assenza di prova circa la ricezione delle fatture daparte dell’ente debitore, a fronte della specifica contestazione sollevata daquest’ultimo.Il motivo di ricorso non censura tale accertamento nella sua effettivaportata, ma si limita a ribadire che le condizioni previste dall’art. 1283 c.c.sarebbero in astratto soddisfatte, valorizzando la produzione della notaanalitica delle fatture e delle notifiche di cessione del credito. In tal modo,tuttavia, la ricorrente prescinde dal presupposto posto a fondamento delladecisione impugnata, vale a dire la necessità di accertare il momento incui il credito è divenuto esigibile, quale condizione preliminare sia per ladecorrenza degli interessi moratori sia per la stessa operativitàdell’anatocismo giudiziale.Ne consegue che la doglianza non evidenzia alcun errore diinterpretazione o di applicazione delle norme indicate come violatenell’epigrafe del motivo.Non correlandosi il motivo alla effettiva motivazione della sentenza diappello, risulta inammissibile alla stregua del consolidato principio didiritto di cui a Cass. 11 gennaio 2005, n. 359, ribadito anche da Cass.,Sez. Un., 20 marzo 2017, n. 7074, in motivazione espressa, sebbene nonmassimata sul punto.2. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.Numero registro generale 2401/2024Numero sezionale 1151/2026Numero di raccolta generale 11480/2026Data pubblicazione 28/04/20263. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sonoliquidate in favore dell’A.S.L. di [OSCURATO:PERSONA] nella misura indicata indispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dellacontroricorrente che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115,come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrenteall’ufficio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso nella Camera di Consiglio del 25 marzo 2026 dalla Terzasezione civile della Corte di Cassazione.Il PresidenteRaffaele Frasca