CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 13353/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta [OSCURATO:PERSONA], la quale chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], appellata tra gli altri da CASILLO Umberto, con la quale costui era stato condannato, con ruolo apicale, per associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico e per più reati fine, ha dichiarato estinti questi ultimi per prescrizione e, escluso il ruolo apicale quanto al delitto associativo, ha rideterminato la pena in anni undici di reclusione ed euro 70.000,00 di multa, previo riconoscimento del vincolo della continuazione con i reati giudicati dalla Corte d'appello di Salerno con sentenza 07/10/2005 irrevocabile, confermando nel resto. 2. Avuto riguardo ai temi devoluti con il ricorso, con i quali, come vedremo più avanti, si è rilevata l'intervenuta prescrizione anche del reato associativo, la violazione del principio del ne bis in idem (in relazione a un'associazione per delinquere operante in [OSCURATO:PERSONA] dal 1993 al giugno 1999), nonché censurata la valutazione in ordine alle generiche e all'aumento per la continuazione, giovi considerare che la Corte territoriale ha, intanto, escluso l'effetto estintivo del tempo sul reato associativo (accertato, secondo l'editto accusatorio, in provincia di Napoli con condotte perduranti dal settembre 1 98), rilevando trattarsi di reato incluso nell'elenco di cui all'art. 51 comma 3, od. proc. pen. Quanto, poi, alla allegata violazione del ne bis in idem, ha preliminarmente dato atto della mancata indicazione, nel gravame, di elementi dai quali ricavare l'unicità della compagine criminosa, la difesa essendosi limitata a evidenziare la coincidenza del dato temporale. Ciò posto, quel giudice ha aderito alle conclusioni motivate dal primo giudice, a mente delle quali le due associazioni avevano ambiti di operatività differenti, obiettivi e compagini completamente eterogenee (fatta eccezione per il coimputato [OSCURATO:PERSONA]), senza che fossero emersi collegamenti tra le attività poste in essere - unitamente al [OSCURATO:PERSONA], al COLLARO e al SUPINO in quella diversa sede - con i reati fine, oggetto del presente procedimento. Anche questi, secondo i giudici territoriali, avrebbero distinte connotazioni, atteso che l'importazione dall'estero di consistenti quantitativi di droga non era destinata alla diversa compagine operante in [OSCURATO:PERSONA], conclusivamente osservando che l'associazione oggetto del presente procedimento operava senza vincolo di esclusiva, ciò rendendo assolutamente verosimile, dunque, una partecipazione dell'imputato a entrambe. Infine, quanto alla dosimetria della pena, la Corte ha stimato equo, previo riconoscimento del vincolo della continuazione con i reati per i quali il CASILLO aveva già riportato condanna definitiva, un aumento per la continuazione per il presente delitto (stimando più grave quello di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, giudicato separatamente) pari ad anni tre di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, osservando a giustificazione della individuata dosimetria che il CASILLO, nel periodo osservato, si era continuativamente dedicato all'acquisto e alla cessione di importanti quantitativi di droga, allo scopo di trarne il massimo beneficio personale in entrambe le compagini associative. 3. La difesa del CASILLO ha formulato quattro motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge con riferimento all'effetto estintivo del tempo sul reato, una volta derubricato quello di cui all'art. 74, comma ;Tt 1 d. P.R. n. 309/1990 nella ipotesi prevista dal comma 2 dello articolo, osservando che il regime della prescrizione, in ragione del tempo del commesso reato, è quello antecedente alla legge c.d. ex Cirielli del 2005. Con il secondo, ha dedotto inosservanza di norme processuali e vizio della motivazione, quanto al principio del ne bis in idem, ritenendone sussistenti i presupposti di operatività, stanti la parziale coincidenza soggettiva delle due compagini associative e la corrispondenza storico- naturalistica nella configurazione dei reati, nel senso elaborato dalla giurisprudenza, l'assunto trovando riscontro nelle stesse dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] Roberto. Con il terzo motivo, ha dedotto vizio della motivazione, quanto al diniego delle generiche: la Corte avrebbe taciuto sul punto, laddove la meritevolezza di esse discenderebbe dal comportamento processuale dell'imputato. Infine, con il quarto motivo, ha dedotto violazione di legge, erronea applicazione della legge processuale e vizio della motivazione con riferimento all'operato aumento per la continuazione, calcolato in termini molto più afflittivi rispetto alla diversa sede processuale, quanto all'associazione operante in [OSCURATO:PERSONA] e i singoli reati satellite. 4. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Lidia GIORGIO, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato, oltre che aspecifico.2,1 La Corte del merito, pronunciata l'estinzione dei reati satellite, ha ritenuto non maturata la prescrizione per quello associativo, richiamando la inclusione di esso nel novero di quelli contemplati nell'art. 161, comma 2, cod. pen. [che, com'è noto, è stato oggetto di modifica a opera dell'art. 6, legge n. 251 del 2005 (c.d. ex Cirielli)], in base al quale il limite di un quarto del tempo necessario a prescrivere, in caso di sospensione o interruzione, non opera per i reati di cui all'art. 51, comma 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., tra i quali figura, per l'appunto, l'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, oggetto del presente procedimento. In tal modo, quel giudice ha ritenuto implicitamente applicabile al caso in esame il nuovo statuto della prescrizione introdotto con la legge n. 251 del 2005 (c.d. ex Cirielli), in forza del quale per il reato per cui si procede non è sostanzialmente previsto un termine massimo, la prescrizione maturando soltanto se, da ciascun atto interruttivo, sia decorso il termine minimo fissato dall'art. 157 cod. pen. e, pertanto, in presenza di più atti interruttivi, è potenzialmente suscettibile di ricominciare a decorrere all'infinito (Sez. 2, n. 4822 del 15/11/2022, dep. 2023, Cristiano, Rv. 284389 - 02; n. 40855 del 19/04/2017, Giampà, Rv. 271164 - 01; Sez. 6, n. 8654 del 11/02/2014, Costa, Rv. 259108 - 01). Dal canto suo, la difesa ha invocato l'applicazione al caso in esame della disciplina della prescrizione antecedente alla modifica di cui alla citata legge n. 251/2005, senza fornire alcuna indicazione in ordine ai presupposti fattuali ai quali ha agganciato detta conclusione. Infatti, il reato per il quale si procede ha natura permanente (sul punto, Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583 - 03; Sez. 6, n. 27720 del 05/03/2013, Frattaruolo, Rv. 255622 - 01; Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, Costantino, Rv. 274287 - 01) e, rispetto a tale categoria di reati, si è più volte affermato che, in caso di contestazione c.d. aperta o a "consumazione in atto", senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, la regola di "natura processuale" per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettando all'accusa l'onere di fornire la prova a carico dell'imputato in ordine al protrarsi della condotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale (Sez. 1, n. 39221 del 26/02/2014, Saputo, Rv. 260511 - 01; Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016, Ariano, Rv. 267080 - 01; Sez. 2, n. 37104 del 13/06/2023, Aligi, Rv. 285414 - 01), restando però confermato che, in tali ipotesi, il termine finale di consumazione coincide con quello della pronuncia della sentenza di primo grado che cristallizza l'accertamento processuale, dal quale decorre il termine di prescrizione del reato in mancanza di una specifica contestazione che delimiti temporalmente le condotte frutto della reiterazione criminosa (sez. 5, n. 12055 del 19/01/2022, C., Rv. 281021 - 01, in tema di atti persecutori; Sez. 5, n. 6742 del 13/12/2018, D., Rv. 275490 - 01, in tema di delitto di cui all'art. 612 bis, cod. pen.; n. 22210 del 03/04/2017, C., Rv. 270241 - 01, sempre in tema di delitto di cui all'art. 612 bis, cod. pen.). Ciò posto, la giurisprudenza, con indirizzo che può considerarsi consolidato, ha già spiegato che, in tema di cause di estinzione del reato, il principio del favor rei, in base al quale, nel dubbio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale deve essere fissato in modo che risulti più favorevole all'imputato, opera solo in caso di incertezza assoluta sulla data di commissione del reato o, comunque, sull'inizio del termine di prescrizione, ma non quando sia possibile eliminare tale incertezza, anche attraverso deduzioni logiche (Sez. 3, n. 7245 del 12/01/2024, Gueye, Rv. 285953 - 01;), da considerarsi del tutto ammissibili (Sez. 3, n. 4139 del 13/12/2017, dep. 2018, Zizzi, Rv. 272076 - 01; n. 46467 del 16/06/2017, V., Rv. 271146 - 01), essendo pure condivisibile il principio per il quale il termine di prescrizione va computato non in riferimento alla sua contestazione originaria bensì in relazione alla specifica e concreta configurazione finale che del fatto il giudice abbia ritenuto in sentenza, avuto riguardo alla qualificazione giuridica ed agli elementi circostanziali riconosciuti (in motivazione Sez. 2, n. 13927 del 4/3/2015, Amaddio). 2.2. Nel caso in esame, il ricorrente non ha precisato alcunché in ordine alle scansioni processuali rilevanti per individuare la chiusura della contestazione di cui alla rubrica, alla quale certamente bisogna fare riferimento per stabilire la data di chiusura della contestazione del reato associativo. E, sul punto, si è già chiarito che è inammissibile, perché carente del requisito della specificità dei motivi, il ricorso per cassazione che deduca l'omesso rilievo ex officio da parte del giudice di merito della prescrizione del reato, quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della stessa, l'intervenuta maturazione del termine di legge (Sez. 6, n. 35791 del 29/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277495 - 01, in cui, in motivazione, la Corte ha evidenziato che la prescrizione è un evento giuridico e non un mero fatto naturale, in quanto implicante la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto, onde il suo accertamento non è frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario; Sez. 1, n. 12595 del 13/03/2015, D falco, Rv. 263206 - 01; Sez. 5, n. 12093 del 20/01/2021, F., Rv. 28035 - 01). Nella specie, la difesa non ha prospettato alcun elemento alla stregua del quale possa evincersi una chiusura della contestazione anticipata rispetto a quella individuata dal giudice d'appello, né richiamato elementi emersi nel giudizio di primo grado, concluso con la sentenza del 29/06/2018, cosicché il motivo deve ritenersi del tutto silente in ordine ai presupposti ai quali la difesa ha agganciato l'assunto del sopravvenuto fatto estintivo. 2.3. In ogni caso, la deduzione difensiva potrebbe semmai introdurre un problema di comparazione tra le due discipline applicabili nella specie che però si risolve, ancora una volta, in senso contrario a quello allegato a difesa. Infatti, lo statuto della prescrizione, al quale sembra aver fatto riferimento il giudice d'appello, è certamente meno favorevole rispetto a quello invocato dalla difesa, poiché il termine di prescrizione è potenzialmente suscettibile di ricominciare a decorrere all'infinito, come sopra precisato. Tuttavia, anche facendo applicazione dello statuto della prescrizione più favorevole di cui alla normativa antecedente alla legge n. 251 del 2005, il reato non può considerarsi prescritto, avendo la difesa omesso di considerare la forbice edittale prevista per il reato di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, rispetto alla quale il legislatore ha indicato solo il minimo edittale pari ad anni dieci di reclusione, con un massimo che va, dunque, individuato in anni ventiquattro di reclusione, giusta la previsione di cui all'art. 23 cod. pen. Ne discende che, nel caso all'esame, la prescrizione sarebbe, secondo la prospettazione difensiva, pari a complessivi anni trenta (anni venti ex art. 157 in vigore prima della riforma di cui alla legge n. 251/2005, oltre all'aumento sino alla metà in base al disposto del previgente art. 160, cod. pen.). 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, la difesa avendo del tutto omesso un effettivo confronto con le ragioni della decisione quanto alla allegata violazione del principio del ne bis in idem. Sul punto, deve osservarsi che la Corte territoriale ha fatto buon governo del diritto vivente: ai fini della preclusione connessa al principio ne bis in idem, infatti, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799 - 01; Sez. 1, n. 41867 del 26/06/2024, D'Anse, Rv. 287251 - 01; Sez. 4, n. 30615 del 09/05/2024, Testore, Rv. 286884 - 02; Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, Pigozzi, Rv. 273220 - 01, in cui si è precisato che, a tal fine, non è sufficiente la generica identità della sola condotta). Nella specie, i giudici d'appello, previa constatazione della mancata allegazione di elementi da parte della difesa, hanno espressamente dato conto dei fattori di diversità, ravvisandoli, oltre che nel luogo di operatività delle due associazioni, anche nella tipologia dei reati satellite che, nel caso di specie, hanno ad %oggetto l'importazione di ingenti quantitativi di stupefacente non destinati all'associazione operante in [OSCURATO:PERSONA], precisando altresì che l'imputato non aveva agito nel sodalizio in esame con impegno di esclusiva, ciononostante e del tutto coerentemente avendo ravvisato l'identità di disegno criminoso con le condotte oggetto del procedimento già definito. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato, la doglianza essendo anche del tutto generica poiché muove dall'unico assunto per il quale le circostanze attenuanti generiche avrebbero potuto essere riconosciute per il comportamento processuale dell'imputato. Secondo quanto riportato alla pag. 3 della sentenza impugnata, in sede di gravame, la difesa aveva invocato il riconoscimento delle generiche ai fini del contenimento della pena per il reato associativo che tuttavia, nella specie, i giudici d'appello hanno individuato solo in termini di aumento per la continuazione con i reati già giudicati. Orbene, sul punto, è già stato affermato che l'accertamento del vincolo della continuazione tra il reato giudicato e altro precedente per il quale è intervenuta condanna con sentenza irrevocabile richiede al giudice la sola applicazione dell'aumento dovuto per la continuazione, mentre non possono essere applicate le circostanze attenuanti, il cui riconoscimento richiede l'esame dell'intera condotta antigiuridica del reo, ivi inclusa quella già considerata dal precedente giudicato, ostandovi la res iudicata (Sez. 5, n. 2907 del 23/10/2013, Cammarota, Rv. 258462 - 01; Sez. 3, n. 897 del 29/11/2011, dep. 2012, Myderizi, Rv. 251907 - 01). Tale principio, tuttavia, è stato successivamente calibrato, essendosi ritenuto possibile il riconoscimento di dette circostanze anche in ipotesi di determinazione dell'aumento per la continuazione, sempre che si tratti di valutare elementi oggettivi riferibili al singolo fatto di reato, atteso che, in caso di elementi riferibili all'imputato, essi devono riferirsi a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione (Sez. 1, n. 20945 del 25/02/2021, Casarano, Rv. 281562 - 01; Sez. 2, n. 10995 del 13/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272375 - 01, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza che aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche sulla base del comportamento processuale tenuto dagli imputati, ma le aveva applicate al solo reato satellite e non alla pena base). Nella specie, la difesa non ha indicato alcun elemento che la Corte abbia omesso di considerare, a tal fine non potendosi riconoscere alcun rilievo alla mera locuzione "comportamento processuale", contenuta nel ricorso, neppure concretamente declinata attraverso dati specifici. 5. Infine, è manifestamente infondato anche l'ultimo motivo: in maniera, ancora una volta del tutto generica, la difesa si è limitata a manifestare il suo disaccordo rispetto alla determinazione dell'entità dell'aumento a titolo di continuazione, senza tener conto del fatto che la Corte lo ha motivato espressamente, valorizzando elementi direttamente riconducibili ai parametri legali di cui all'art. 133, cod. pen. (importanza dei quantitativi che l'associazione si proponeva di importare; intensità del dolo; spiccata pericolosità manifestata dal CASILLO). A nulla rileva, peraltro, la quantificazione degli aumenti operati nel diverso procedimento, rispetto al quale, nella stessa sentenza censurata, si è precisato che uno degli elementi di diversità tra le due associazioni risiedeva proprio nella circostanza che i consistenti quantitativi oggetto delle condotte contestate nel presente procedimento non risultavano destinati alla diversa associazione operante in [OSCURATO:PERSONA]. 6. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, difettando ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e