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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 25137/2024

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12678/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 118 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente- REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro-tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende ; -resistente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 4053/2023 depositata i l 09/02/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che: 1.la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 4053/2023 così provvedeva: ‘la Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, come motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione’.

Nel dispositivo di tale sentenza la Corte commetteva un errore materiale nell’indicare, quale giudice del rinvio la Corte d’Appello di L’Aquila anziché il Tribunale di L’Aquila che in qualità di giudice d’appello aveva emesso la sentenza impugnata. 2.[OSCURATO:PERSONA] chiede che venga disposta la correzione materiale, nell’osservanza dell’art. 380bis c.p.c., della sentenza n. 4053/2023, sostituendo al rigo 10 e 15 della pagina 8 della sopradetta sentenza la Corte d’Appello di L’Aquila, indicata erroneamente, con il Tribunale di L’Aquila.

Considerato che: 3.Il ricorso va accolto, trattandosi di errore materiale recato da lla sentenza di questa Corte n. 4053/2023 da correggersi mediante la sostituzione, al le rig he 10 e 15 della pagina 8 , delle parole e provvedendosi quindi a sostituire ‘la Corte d’Appello di L’Aquila’ con le parole “il Tribunale di L’Aquila”.

5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez.

U., Ordinanza 9438/2002); P.Q.M.

La Corte dispone la correzione della sentenza di questa Corte n. 4053/2023 mediante la sostituzione,al le rig he 10 e 15 della pagina 8, delle parole ‘la Corte d’Appello di L’Aquila’ con le parole “ il Tribunale di L’Aquila”.

Manda alla Cancelleria per l’annotazione della presente ordinanza sull’originale della suindicata sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12678/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 118 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente- REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro-tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende ; -resistente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 4053/2023 depositata i l 09/02/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1.la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 4053/2023 così provvedeva: ‘la Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, come motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione’. Nel dispositivo di tale sentenza la Corte commetteva un errore materiale nell’indicare, quale giudice del rinvio la Corte d’Appello di L’Aquila anziché il Tribunale di L’Aquila che in qualità di giudice d’appello aveva emesso la sentenza impugnata. 2.[OSCURATO:PERSONA] chiede che venga disposta la correzione materiale, nell’osservanza dell’art. 380bis c.p.c., della sentenza n. 4053/2023, sostituendo al rigo 10 e 15 della pagina 8 della sopradetta sentenza la Corte d’Appello di L’Aquila, indicata erroneamente, con il Tribunale di L’Aquila. Considerato che: 3.Il ricorso va accolto, trattandosi di errore materiale recato da lla sentenza di questa Corte n. 4053/2023 da correggersi mediante la sostituzione, al le rig he 10 e 15 della pagina 8 , delle parole e provvedendosi quindi a sostituire ‘la Corte d’Appello di L’Aquila’ con le parole “il Tribunale di L’Aquila”. 5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez. U., Ordinanza 9438/2002); P.Q.M. La Corte dispone la correzione della sentenza di questa Corte n. 4053/2023 mediante la sostituzione,al le rig he 10 e 15 della pagina 8, delle parole ‘la Corte d’Appello di L’Aquila’ con le parole “ il Tribunale di L’Aquila”. Manda alla Cancelleria per l’annotazione della presente ordinanza sull’originale della suindicata sentenza. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della
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