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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 38454/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata alla requisitoria scritta e ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, e per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del giorno 4 luglio 2022 la Corte di appello di Firenze - a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] - ha confermato la pronuncia in data 14 giugno 2018 con la quale il Tribunale di Pistoia, all'esito di giudizio abbreviato, ne aveva affermato la responsabilità per furto in abitazione e tentato furto in abitazione e - ritenuta la contestata recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale e concesse le circostante attenuanti generiche con giudizio di equivalenza - lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore del Simi ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), con il quale ha denunciato la mancanza di motivazione sulla ritenuta recidiva qualificata e la conseguente violazione della legge penale (indicata negli artt. 111, comma 6, Cost., 99 e 133 cod. pen., 125, comma 3, 192, 546 e 605 cod. proc. pen.) in ordine al bilanciamento delle circostanze.

A fronte dello specifico motivo di appello (che aveva dedotto pure la mancanza di motivazione da parte del primo Giudice sulla sussistenza della recidiva), la Corte territoriale si sarebbe limitata a dare conto dell'adeguatezza della pena finale al concreto disvalore del fatto (alla luce dei mezzi fraudolenti impiegati, del danno cagionato e dell'intensità del dolo), soggiungendo soltanto, quanto alla recidiva, che essa era giustificata dai numerosi precedenti da cui è gravato il Simi.

In tal modo non si sarebbe argomentato sulle allegazioni a sostegno del gravame (volte ad escludere l'applicazione della recidiva) e non sarebbero state esposte - nonostante quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte - le ragioni per cui la condotta dell'imputato sia sintomatica di una maggiore pericolosità sociale.

3. Il ricorso è fondato.

La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che nell'applicazione della recidiva facoltativa, «è richiesta al giudice una specifica motivazione, sia che affermi sia che escluda la sua rilevanza, verificando, oltre il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando la natura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l'eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza» (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782 - 01, che condivisibilnnente richiama Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690 - 01).

Nel caso in esame, a fronte della censura mossa con il gravame alla decisione di primo grado - che in effetti aveva applicato la contestata recidiva senza argomentare sul punto -, la Corte di merito si è limitata ad argomentare sulla congruità della pena irrogata dal Tribunale e, con riguardo alla recidiva, a fare riferimento ai numerosi precedenti penali riportati dall'imputato, senza indicare in alcun modo in che termini i reati per cui è condanna fossero dimostrativi di un'accresciuta pericolosità.

Ne deriva l'annullamento con rinvio in parte qua della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente alla recidiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di F

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata alla requisitoria scritta e ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, e per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del giorno 4 luglio 2022 la Corte di appello di Firenze - a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] - ha confermato la pronuncia in data 14 giugno 2018 con la quale il Tribunale di Pistoia, all'esito di giudizio abbreviato, ne aveva affermato la responsabilità per furto in abitazione e tentato furto in abitazione e - ritenuta la contestata recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale e concesse le circostante attenuanti generiche con giudizio di equivalenza - lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore del Simi ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), con il quale ha denunciato la mancanza di motivazione sulla ritenuta recidiva qualificata e la conseguente violazione della legge penale (indicata negli artt. 111, comma 6, Cost., 99 e 133 cod. pen., 125, comma 3, 192, 546 e 605 cod. proc. pen.) in ordine al bilanciamento delle circostanze. A fronte dello specifico motivo di appello (che aveva dedotto pure la mancanza di motivazione da parte del primo Giudice sulla sussistenza della recidiva), la Corte territoriale si sarebbe limitata a dare conto dell'adeguatezza della pena finale al concreto disvalore del fatto (alla luce dei mezzi fraudolenti impiegati, del danno cagionato e dell'intensità del dolo), soggiungendo soltanto, quanto alla recidiva, che essa era giustificata dai numerosi precedenti da cui è gravato il Simi. In tal modo non si sarebbe argomentato sulle allegazioni a sostegno del gravame (volte ad escludere l'applicazione della recidiva) e non sarebbero state esposte - nonostante quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte - le ragioni per cui la condotta dell'imputato sia sintomatica di una maggiore pericolosità sociale. 3. Il ricorso è fondato. La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che nell'applicazione della recidiva facoltativa, «è richiesta al giudice una specifica motivazione, sia che affermi sia che escluda la sua rilevanza, verificando, oltre il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando la natura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l'eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza» (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782 - 01, che condivisibilnnente richiama Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690 - 01). Nel caso in esame, a fronte della censura mossa con il gravame alla decisione di primo grado - che in effetti aveva applicato la contestata recidiva senza argomentare sul punto -, la Corte di merito si è limitata ad argomentare sulla congruità della pena irrogata dal Tribunale e, con riguardo alla recidiva, a fare riferimento ai numerosi precedenti penali riportati dall'imputato, senza indicare in alcun modo in che termini i reati per cui è condanna fossero dimostrativi di un'accresciuta pericolosità. Ne deriva l'annullamento con rinvio in parte qua della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente alla recidiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di F