CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2021
Cassazione n. 39021/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e Mallay gAbdelghani alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro tre mila di multa e mesi dieci di reclusione ed euro duemila di multa per i reati loro rispettivamente ascritti (art. 73 d:p:R. 309/1990). Con comuni di ricorso gli imputati denunciano vizio di violazione di legge in conseguenza del vizio di motivazione che inficia il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. L'[OSCURATO:PERSONA], inoltre, denuncia erronea applicazione della legge penale in relazione alla recidiva. Il ricorso è inammissibile per la genericità e manifesta infondatezza delle censure proposte. Al contrario di quanto si ipotizza nel ricorso la sentenza di appello ha motivato il giudizio di gravità del fatto ancorandolo alla capacità a delinquere degli imputati, espressasi in un contesto di reiterazione dei fatti. La motivazione della Corte, incentrata sulla verifica in concreto del giudizio negativo sulla personalità degli imputati non appare viziata da evidente illogicità, così è a dire per l'applicazione della recidiva, evidenziando la reiterazione dell'illecito, anche per la sua specificità rispetto al precedente, come espressiva del giudizio di pericolosità dell'imputato che ha giustificato l'applicazione della recidiva per l'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]